COMUNE DI GRADO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DI DATA

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COMUNE DI GRADO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DI DATA

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetto attivo Art. 3 Soggetti passivi Art. 4 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune Art. 5 Base imponibile Art. 6 Aliquote Art. 7 Esenzioni, agevolazioni e riduzioni Art. 8 Dichiarazioni Art. 9 Versamenti Art. 10 Funzionario responsabile Art. 11 Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti. 3. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 2 Soggetto attivo 1. Soggetto attivo dell obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Articolo 3 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell occupante è definita con delibera del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Articolo 4 Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Articolo 5 Base imponibile 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l applicazione dell IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili. 2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all effettiva consistenza dell immobile, ove sussistano i presupposti per l imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell immobile, in attesa dell iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Articolo 6 Aliquote 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologie e destinazione degli immobili. Articolo 7 Esenzioni, agevolazioni e riduzioni 1. Nell ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il Consiglio Comunale può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative. Articolo 8 Dichiarazioni 1. I soggetti passivi d imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. 2. Con successivi provvedimento dirigenziale sarà approvato il modello di dichiarazione TASI e relative istruzioni. 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero dell interno, ove esistente. 4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell ICI e dell IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Articolo 9 Versamenti 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24. 2. L unica obbligazione tributaria è pari alla somma delle singole quote di possesso. È ammesso il versamento cumulativo. 3. Il versamento del tributo complessivamente dovuto per l anno in corso è effettuato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 7,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 Funzionario responsabile 1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Articolo 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2014.