Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

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Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione In vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione in scadenza nella propria relazione ha formulato una serie di raccomandazioni riguardanti la composizione, la durata e i compensi dell organo (oggetto di deliberazione a maggioranza assoluta delle azioni presenti in Assemblea, sulla base delle proposte che i soci vorranno formulare) nonché le caratteristiche dei candidati. La nomina avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l 1% del capitale ordinario. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto sociale ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate entro il 19 marzo 2018 presso la Sede Legale o all indirizzo e-mail assemblea@pec.inwit.it, con produzione del titolo comprovante la legittimazione all esercizio del diritto entro il 23 marzo 2018. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all esercizio del diritto. In merito ai requisiti di composizione delle liste si rinvia all articolo 13 dello Statuto, consultabile all indirizzo internet www.inwit.it. Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi: - da parte dei singoli candidati l accettazione della candidatura, una dichiarazione attestante l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (il TUF) e/o dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società; - da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta. Si rammenta che Consob raccomanda ai soci i quali presentino una lista di minoranza di depositare insieme alla lista una dichiarazione attestante l assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all art. 147-ter, comma 3, del TUF e all art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. Queste saranno pubblicate presso la Sede Legale e presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO www.1info.it, nonché all indirizzo internet www.inwit.it/assemblea, non oltre il 23 marzo 2018. I soci che intendano formulare proposte sulla composizione numerica, sulla durata del mandato o sul compenso da attribuire all eligendo Consiglio, oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l ufficio Investor Relations della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo. Normativa di riferimento art. 147-ter, 147 quinquies e art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza art. 144-ter, 144-quater e 144-quinquies Regolamento Emittenti Consob art. 13 Statuto sociale (file.pdf)

Testo Unico della Finanza Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all articolo 135. 1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico. 2. omissis 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Art. 147-quinquies (Requisiti di onorabilità) 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

Art. 148 (Composizione) 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) omissis ; d) omissis. 1-bis. L atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. 2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l articolo 147-ter, comma 1-bis. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'italia e l'ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

1. Nel presente Capo si intendono per: Regolamento Emittenti Consob Capo I Nomina degli organi di amministrazione e controllo Sezione I Disposizioni generali Art. 144-ter (Definizioni) a) azioni quotate : le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; b) capitale sociale : il capitale costituito dalle azioni quotate; c) capitalizzazione di mercato : la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale; d) flottante : la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall articolo 122 del Testo unico; e) soci di riferimento : i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; f) gruppo : il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo; g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente. 2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato. Sezione II Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l elezione del consiglio di amministrazione Art. 144-quater (Quote di partecipazione) 1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell articolo 147-terdel Testo unico: a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi; b) è pari all 1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi; c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo. 2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. 3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale. 4. omissis... 5. omissis... 6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%. Sezione III Elezione dell organo di controllo Art. 144-quinquies (Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza) 1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi: a) rapporti di parentela; b) appartenenza al medesimo gruppo; c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente; d) rapporti di collegamento ai sensi dell articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo; e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio; f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell emittente, di un controllante di quest ultimo o di una sua controllata. 2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l elezione del sindaco. Statuto Sociale ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. 13.2 L Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

13.3 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. 13.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, o dal Consiglio di Amministrazione uscente. 13.5 Tra gli Amministratori nominati dall Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. 13.6 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. 13.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. 13.8 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato la lista, con l indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. 13.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 13.10 All elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore; 2) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora la composizione dell organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea integra l organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. 13.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell organo collegiale. 13.12 Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile. 13.13 In occasione del primo mandato del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società, la quota da riservare al genere meno rappresentato (sia nel Consiglio di Amministrazione sia nelle relative liste) è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore.