INTRAPRENDERE IN VALLE CAMONICA - VALORIZZAZIONE PRODOTTI E TRADIZIONI

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Assessorato Sviluppo Economico Accordo per lo Sviluppo Socio Economico del Territorio Montano della Valle Camonica denominato: MOSSA VINCENTE - MOBILITA' SOSTENIBILE, START UP ARTIGIANATO E AGROALIMENTARE DI QUALITA' PER LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DEI CENTRI URBANI DEI TERRITORI MONTANI DELLA VALLE CAMONICA Approvato con d.d.u.o. n. 11988 del 04.10.2017 BANDO A SPORTELLO INTRAPRENDERE IN VALLE CAMONICA - VALORIZZAZIONE PRODOTTI E TRADIZIONI Approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n 229 del 19.12.2017 e Determinazione del Responsabile del Servizio Innovazione Gestioni Associate e Attività Produttive n. 67 del 01.03.2018

PREMESSA La Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di Ente Capofila, e i Comuni di Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Breno, Cedegolo, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Lozio, Malegno, Malonno, Niardo, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Saviore dell Adamello e Sonico, le associazioni imprenditoriali provinciali rappresentative dei settori commercio, turismo ed artigianato, oltre a diversi sponsor del territorio, nell ambito del progetto denominato MOSSA VINCENTE MOBILITA' SOSTENIBILE, START UP ARTIGIANATO E AGROALIMENTARE DI QUALITA' PER LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO DEI CENTRI URBANI DEI TERRITORI MONTANI DELLA VALLE CAMONICA finanziato da Regione Lombardia a valere dell Avviso «Asset: accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani», hanno previsto l attivazione di un bando rivolto all avvio di nuove attività imprenditoriali e al mantenimento e qualificazione delle imprese già attive nei settori del commercio, turismo ed artigianato. La dotazione finanziaria complessiva del bando articolato in due misure è pari ad 290.000,00 (duecentonovantamila euro). ART 1. OBIETTIVI DEL BANDO Il bando ha come obiettivi generali di: qualificare e promuovere l attrattività turistica e commerciale, nonché l artigianato di qualità del territorio camuno; promuovere e sostenere lo sviluppo socioeconomico ovvero favorire e sostenere l imprenditorialità locale e l occupazione; favorire l aumento del livello occupazionale della popolazione residente. Si intende raggiungere tali obiettivi attraverso il sostegno della misura denominata Intraprendere in Valle Camonica, finalizzata all avvio di nuove microimprese artigianali, commerciali e strutture sportive ricreative e la misura denominata Valorizzazione produzioni e tradizioni, finalizzata a sostenere le micro imprese di produzione e trasformazione dei prodotti di qualità del territorio, agroalimentare ed artigianato anche artistico (trasformazione manifatturiera delle materie prime agricole, legno, ferro, pietra ecc ). ART 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI Le agevolazioni previste dal presente Bando e le relative misure sono destinate alle microimprese neo costituite (avviate dopo il 01 gennaio 2017) e alle già esistenti che alla data di presentazione della domanda: 1) hanno codice ATECO di cui all ALLEGATO 1 Elenco codici ATECO ammissibili. 2) hanno sede operativa in uno dei Comuni aderenti: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Breno, Cedegolo, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Lozio, Malegno, Malonno, Niardo, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Saviore dell Adamello e Sonico. Hanno titolo a presentare domanda pertanto: 1) per la misura denominata Intraprendere in Valle Camonica, le micro-imprese i cui legali

rappresentanti hanno un età uguale o inferiore a 40 anni e che intendono attivare ex novo una delle seguenti attività: artigianale; commerciale; struttura sportivo ricreativa. 2) per la misura denominata Valorizzazione produzioni e tradizioni, le micro-imprese: artigianale; commerciale; struttura sportivo ricreativa. che alla data di presentazione della domanda già esercitano l attività e risultano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e con sede operativa in uno dei Comuni di cui all art. 2, appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica, le imprese artigiane devono essere in possesso del riconoscimento della qualifica artigiana. Per nuova apertura si intende l avvio ex novo di un attività e non l apertura di un nuovo punto vendita a seguito di cessazione dello stesso in altra sede o del suo trasferimento. Saranno considerate nuove attività anche le imprese avviate dopo il 1 gennaio 2017. I beneficiari della misura Intraprendere in Valle Camonica dovranno avere un età uguale o inferiore a 40 anni. Tutti i requisiti devono essere posseduti all atto di presentazione della domanda. Le imprese ed i soggetti economici beneficiari del contributo dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di richiesta e concessione del contributo: essere micro impresa con riferimento all Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015; essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio; non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); svolgere l attività di cui ai settori richiamati nel presente bando; presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. In fase di erogazione dovranno non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

Le imprese ed i soggetti economici beneficiari del contributo devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all art. 1 del suddetto Regolamento (UE); informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015; attesti di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall erogazione dello stesso. Secondo quanto disposto dall art. 72 della l.r. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, qualora il beneficiario del contributo fosse una struttura ricettiva alberghiera e non alberghiera, deve essere resa una specifica dichiarazione, entro la data di concessione del contributo, in cui lo stesso dichiari che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo per la struttura ricettiva. ART. 3. ENTITA DEL CONTRIBUTO e TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto capitale rapportati alla spesa ammissibile, fermo restando che non potranno essere assegnati contributi per spese ammissibili inferiori a 4.000,00 (Iva esclusa). Il contributo a fondo perduto sarà concesso: 1) per la misura denominata Intraprendere in Valle Camonica fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e fino ad un massimo di 25.000,00 (euro venticinquemila) per ogni beneficiario; 2) per la misura denominata Valorizzazione produzioni e tradizioni, fino ad un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e fino ad un massimo di 20.000,00 (euro ventimila) per ogni beneficiario. Le agevolazioni saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive modifiche e integrazioni relativo all applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ).

Il contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione da parte dell impresa della rendicontazione finale completa di documentazione fiscale relativa agli investimenti effettuati (fatture pagate e quietanzate, estratti conto) e successivamente all accertamento, da parte del competente organo della Comunità Montana o suo delegato/incaricato, circa la regolarità dell esecuzione e della corrispondenza dell intervento proposto ed accettato. L erogazione del contributo avverrà entro 45 giorni successivi alla rendicontazione da parte del beneficiario dell investimento realizzato. ART. 4. SPESE AMMISSIBILI I contributi sono concessi solo per opere effettuate o dotazioni acquistate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, previo sopralluogo preventivo da parte del personale dell Ente o suo delegato/incaricato e dovrà essere concluso entro il termine del 31/07/2018 pena l esclusione e revoca del contributo concesso. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di due mesi solo in caso di provata necessità e previa acquisizione dell autorizzazione da parte della Comunità Montana. Il finanziamento è destinato: per le attività artigianali e commerciali ovvero attività della ristorazione: esclusivamente agli investimenti effettuati nei locali utilizzati per la trasformazione dei prodotti e delle materie prime in prodotti artigianali (a titolo esemplificativo cucine, laboratori ecc..). per le strutture sportivo ricreative: alla riqualificazione degli impianti sportivi ivi comprese l acquisto di attrezzature. Le tipologie d intervento ammissibili sono le seguenti: 1. qualificazione e ammodernamento dei locali, rifacimento-adeguamento e realizzazione di impianti ed opere connesse; 2. acquisto di attrezzature: acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature. A titolo esemplificativo: Spese per l adeguamento dei locali per la trasformazione dei prodotti agroalimentari, artigianali con l esclusione dei locali destinati alla vendita (es.spaccio); Spese per l acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agroalimentari e artigianali; Spese per l adeguamento realizzazione di piccoli impianti sportivi, ìvi compreso l acquisto delle relative attrezzature. Tali spese dovranno essere documentate da regolari fatture ed i pagamenti dovranno essere tracciabili (non saranno ammesse spese sostenute in contanti e/o tramite assegni, carte di credito). Non sono ammissibili le spese relative a materiali di consumo, contratti di manutenzione, acquisto di materiali e di attrezzature usati, lavori in economia, spese in auto fatturazione. Sono ritenuti ammissibili per la determinazione del contributo gli investimenti al netto di I.V.A., sconti, abbuoni e oneri accessori. I beni dovranno essere nuovi, intestati e di proprietà dell attività che presenta domanda. Non verranno presi in considerazione i costi: 1. riguardanti consulenze, spese tecniche, di progettazione, di gestione, di assistenza ecc.; 2. per la costruzione di un nuovo fabbricato;

3. per l acquisto dell immobile; 4. di attivazione (start up) quali, a titolo esemplificativo: costituzione della società, attivazione linea telefonica, elettrica, marketing ecc.; 5. per l acquisto: di materiali di consumo, di minuterie, di aggiornamento per programmi informatici, di collaborazioni e direzioni lavori; 6. costi per oneri accessori, spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all utilizzo di personale e collaborazioni dipendenti dell impresa beneficiaria. ART 5. PRESCRIZIONI L intervento per cui si chiede di usufruire del contributo deve essere eseguito successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e dovrà essere concluso entro il termine del 31/07/2018 pena l esclusione e revoca del contributo concesso. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di due mesi solo in caso di provata necessità e previa acquisizione dell autorizzazione da parte della Comunità Montana. Il beneficiario dovrà preventivamente segnalare ogni eventuale variazione pervenuta all investimento proposto o alle singole voci di spesa ammesse all agevolazione, ai fini di ottenere specifica autorizzazione alle varianti stesse da parte del Responsabile del Servizio. In caso di mancata segnalazione o di mancata autorizzazione scritta qualsiasi variazione verrà esclusa dal calcolo dell investimento realizzato e del contributo spettante. Non si considerano variazioni: il cambio del fornitore del medesimo bene e gli scostamenti tra le singole voci di spesa. Per tutti i pagamenti oggetto della contribuzione dovrà essere garantita la tracciabilità finanziaria. Le fatture dei fornitori potranno essere pagate solo mediante bonifico bancario e/o ricevuta bancaria, non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni e a mezzo carta di credito. Sono vietati l'alienazione dell'impresa o dell'immobile a terzi e il cambio di destinazione d uso prima di 3 anni dalla data di erogazione del contributo, pena l'obbligo di restituzione del contributo ricevuto, fatti salvi i casi di subingresso che garantiscano la continuità dell attività o altri eventi di tipo eccezionale, adeguatamente motivati, documentati e tempestivamente comunicati alla Comunità Montana. Inoltre, le imprese che detengono, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco d azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazione dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni dall erogazione del contributo. Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale o comunitaria e dovranno essere erogati nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione di contributi alle imprese. Le agevolazioni saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive modifiche e integrazioni relativo all applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ).

ART. 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione (redatta utilizzando l allegato modello Allegato 2 ), in formato PDF/A e sottoscritta digitalmente (CNS) o elettronicamente (CRS) dal legale rappresentante, deve essere presentata dalle ore 08.00 del giorno 15/03/2018 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/04/2018 ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando il Modulo fornito, corredata dalla documentazione richiesta, esclusivamente tramite PEC all indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna). La documentazione tecnico-amministrativa (preventivi, progetto ecc) dovrà essere presentata in versione cartacea all Ufficio protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica entro tre giorni consecutivi dalla presentazione della domanda. Non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. Il mancato invio e consegna delle modalità e nei termini di quanto previsti comporta la non ammissibilità della domanda. ART. 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE L istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà effettuata dal competente Servizio dell Ente ovvero potrà avvalersi di un soggetto esterno. Le imprese interessate al contributo, al fine di consentire l'istruttoria, devono presentare la seguente documentazione amministrativa: progetto firmato da tecnico abilitato alla libera professione, comprensivo di relazione tecnica, computo metrico estimativo, planimetria catastale ed elaborati grafici per le opere edili e/o di impiantistica per le quali viene richiesto il contributo (documenti tutti che devono essere riferiti esclusivamente alle opere ammissibili a contributo). I prezzi dovranno essere desunti dal Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia n. 4/2017, ovvero eseguendo adeguata analisi dei prezzi; copia del/dei preventivo/i di spesa al netto di Iva e relazione giustificativa delle spese oggetto di preventivo/i per l acquisto di arredi, attrezzature; per le attività già avviate: copia dell Autorizzazione comunale all esercizio dell attività o della Comunicazione effettuata al Comune per esercizi attivati o intestati dopo il 24/4/1998 o D.I.A o SCIA: nel caso di avvio di una nuova attività la documentazione dovrà essere allegata alla richiesta liquidazione del contributo; copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA; copia del documento di identità in corso di validità La Comunità Montana, in sede di istruttoria, potrà richiedere eventuale altra documentazione integrativa qualora lo ritenga necessario. Non verranno accettate le domande prive della documentazione di cui sopra.

ART. 8. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria sarà redatta tenuto conto delle seguenti priorità: Priorità 1) misura Intraprendere in Valle Camonica, per tale misura saranno resi disponibili 150.000,00; Priorità 2) misura Valorizzazione produzioni e tradizioni, per tale misura saranno resi disponibili 140.000,00; All interno di ogni priorità, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino a esaurimento dei fondi disponibili. Saranno possibili compensazioni tra le priorità e in caso di accertamento di economie. I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, possono beneficiare dei contributi provenienti da eventuali economie o eventuale incremento dei fondi a disposizione sul presente bando e che la Comunità Montana si riserva di comunicare, fermo restando la tempistica di cui al precedente art. 4. ART. 9. MODALITA DI ASSEGNAZIONE, ULTIMAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Una volta presentata l istanza, si procederà all istruttoria formale delle domande che prevederà anche un sopralluogo in loco da parte dei soggetti deputati all istruttoria. Si procederà poi alla comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo agli aventi diritto e ad informare gli eventuali esclusi del motivo della loro non ammissione ai benefici previsti dal bando. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento risorse disponibili, con le modalità previste dall art. 8. Gli investimenti e i lavori dovranno essere conclusi entro il 31/07/2018, salvo la concessione di eventuali proroghe che non potranno essere superiori a mesi 2, fermo restando che la liquidazione del contributo dovrà avvenire entro il 10/12/2018. L erogazione del contributo avverrà solo a ultimazione delle azioni e dei relativi pagamenti, e dopo l esecuzione del sopralluogo in loco per la verifica dell avvenuto acquisto e/o esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento. I soggetti beneficiari inviano alla Comunità Montana di Valle Camonica entro 30 giorni dal termine fissato per l ultimazione dei lavori e/o acquisti l idonea documentazione attestante l effettivo sostenimento delle spese. ART. 10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI I soggetti beneficiari finali, sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a: assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando di finanziamento e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo; conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all intervento agevolato; assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia; non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria; mantenere la destinazione d uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di concessione dell agevolazione. quietanzare tutte le spese oggetto della richiesta di contributo a mezzo di Bonifico (il pagamento in contanti, assegno e a mezzo carta di credito non è ammissibile); consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle visite in situ, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile. Le imprese beneficiarie di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall erogazione dello stesso. Le strutture ricettive beneficiarie di contributo devono dichiarare che il proprio fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall'attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo. ART. 11. REGIME DI AIUTO E REVOCHE Le agevolazioni previste saranno stabilite e concesse ai beneficiari finali, con appositi provvedimenti della Comunità Montana di Valle Camonica, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: (art. 3 c. 2) l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un impresa unica non può superare 200.000,00 nell arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell aiuto de minimis o dall obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un impresa in due o più imprese distinte, l importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. (art. 2 c. 2) per impresa unica s intende l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima; e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti; il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti; (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione; (art. 6 - Controllo) è richiesta all impresa unica, prima di concedere l aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo. Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. Si specifica che non trova applicazione l art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma, nonché dalle linee di indirizzo regionali per l applicazione della norma che esclude le erogazioni di contributi per lo sviluppo delle aree depresse (o ad esse equiparabili) lombarde e per le imprese ivi localizzate tra le quali ricadano le aree montane. Il contributo inizialmente assegnato è soggetto a revoca qualora, in sede di rendicontazione delle spese sostenute per le attività ammesse:

si accerti l assenza di uno o più requisiti essenziali per la concessione del contributo; si verifichi che l intervento non è stato realizzato in maniera puntuale e completa in conformità alla richiesta di finanziamento presentata ed approvata; si riscontri che l intervento non è stato realizzato nei tempi previsti. ART. 12. NOTE INFORMATIVE a. Il presente bando, la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di contributo è scaricabile dal sito internet della Comunità Montana di Valle Camonica e dal sito dei Comuni aderenti (art.2). b. Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, i dati acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il titolare del trattamento di tali dati è la Comunità Montana di Valle Camonica. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Innovazione Gestioni Associate e Attività Produttive della Comunità Montana di Valle Camonica (BS). Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata. PER INFORMAZIONI: uff.gestioniassociate@cmvallecamonica.bs.it 0364-324036/324073 info@galvallecamonicavaldiscalve.it 0364-324018/324019