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Transcript:

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI Provincia di Frosinone REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/05/2012 1

INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Pag. 3 Art. 2 - Imposta riservata allo Stato Pag. 3 Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Pag. 3 Art. 4 - Base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 3 Art. 5 - Art. 6 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici Pag. 4 Pag. 4 Art. 7 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di Pag. 4 ricovero o sanitari Art. 8 - Esenzioni e altre forme di agevolazione Pag. 5 Art. 9 - Rimborso e compensazione Pag. 5 Art. 10 - Istituti deflattivi del contenzioso Pag. 5 Art. 11 - Riscossione coattiva Pag. 6 Art. 12 - Disposizioni finali Pag. 6 2

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di San Giorgio a Liri dell Imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 Imposta riservata allo Stato 1. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall articolo 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 2. La quota statale non si applica all abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Art. 3 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 1. Ai fini dell applicazione dell Imposta Municipale Propria restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Art. 4 Base imponibile delle aree fabbricabili 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. A norma dell art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, a fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico ed artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Art. 6 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia ed alloggi assegnati dagli istituti pubblici 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l abitazione principale. Resta ferma l applicazione dell aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 4

Art. 7 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 1. 2. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. Art. 8 Esenzioni e altre forme di agevolazione 1. Sono esenti dall imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 2. 2. Le esenzioni di cui al comma precedente spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. Art. 9 Rimborso e compensazione 1. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare. 2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione 3. Art. 10 - Istituti deflattivi del contenzioso 1. Ai sensi dell art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 23/2011, si applica all Imposta Municipale Propria l istituto dell accertamento con adesione, come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia adottato ai sensi del D. Lgs. n. 218/1997 4. 2. Il contribuente, per tutti i periodi di imposta soggetti ad accertamento, previa comunicazione riepilogativa dell imposta dovuta, della sanzione applicata e ridotta, e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, può avvalersi del ravvedimento di cui all art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se risultano avviate procedure di accertamento, ispezione o 1 Art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 (facoltà regolamentare) 2 Art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 3 Art. 1, comma 167 e 168 della legge n. 296/2006 4 Art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 23/2011 5

verifica. Tale facoltà decade in caso di notifica dell avviso di accertamento dell imposta e in caso di ricorso giurisdizionale 5. 3. La comunicazione riepilogativa di cui al precedente comma può essere presentata contestualmente anche per diversi periodi di imposta. 4. Per importi non inferiori a. 200,00 dovuti dal contribuente a seguito della definizione delle procedure di accertamento di cui ai commi 161 e 162 della legge n. 296/2006, ovvero del ravvedimento di cui al precedente comma 2 e della definizione dell accertamento con adesione di cui al precedente comma 1, è ammesso il pagamento rateizzato degli importi complessivamente liquidati per imposta, sanzioni ed interessi, in numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, con un importo minimo di. 50,00, e senza il computo di ulteriori interessi. La prima rata deve essere effettuata: a) per gli importi dovuti a seguito della definizione delle procedure di accertamento di cui all art. 1), commi 161 e 162 della legge n. 296/2006, entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento previa comunicazione del contribuente; b) per gli importi dovuti per ravvedimento, contestualmente alla comunicazione prevista dal precedente comma 2; c) per la definizione dell accertamento con adesione del contribuente, nei termini stabiliti dal relativo regolamento. Art. 11 Riscossione coattiva 1. Non si fa luogo all accertamento e alla riscossione coattiva se l ammontare dell imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00 6. ART. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, composto da numero 12 articoli, entra in vigore il 1 gennaio 2012. ^ ^ ^ 5 Art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997 6 Art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012 6