REGOLAMENTO PER LA DEFGINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Documenti analoghi
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE. Per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

2.Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Concessionario della Riscossione Soget spa.

Città di Nova Milanese

COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Comune di Montesilvano (Prov. di Pescara)

COMUNE DI ALGHERO. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO


REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Comune di PONTREMOLI. (Provincia di MASSA CARRARA)

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Disciplina per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento Comune di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI ALBA ADRIATICA PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE DI MOGLIA Provincia di Mantova

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Provincia di Teramo)

Comune di Castel Goffredo

COMUNE di SALA BAGANZA

COMUNE CORNATE D ADDA Provincia di MONZA e della BRIANZA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Città di Vigevano. Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI ZAGAROLO. Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE CITTA METROPOLITANA DI MILANO

(DECRETO LEGGE N. 193/2016)

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate e tributi comunali non riscossi a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Regolamento per la definizione age entrate comunali non riscosse a seg notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di Muravera Provincia di Cagliari

COMUNE DI TAURIANOVA

COMUNE DI AUGUSTA. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

PAGAMENTO 1 CITTÁ DI ROSARNO. - Provincia di Reggio Calabria -

REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI SCERNI. Provincia di CHIETI. Servizio Tributi e Patrimonio

COMUNE DI BUCCIANO. Via Paoli, Bucciano (BN) C.F P.IVA Tel / Fax 0823 /

C O M U N E DI P E T R O S I N O Provincia Regionale di Trapani

COMUNE DI GONZAGA. Provincia di Mantova REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

COMUNE DI VOLPIANO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Comune di POGGIO SAN MARCELLO (An)

Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/2016

Comune di Francavilla al Mare

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01. del 30 gennaio 2017

COMUNE di STAZZEMA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE FINANZIARIA SETTORE TRIBUTI

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI RAPALLO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

COMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)

COMUNE DI VITERBO SETTORE IV SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELL INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 5 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO PROVINCIA DI VICENZA

CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME. (Provincia di Parma)

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia Tempio

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017

COMUNE DI VICO CANAVESE

COMUNE di CADORAGO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO COMUNE DI SASSARI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Città di Marsala Medaglia d oro al Valore Civile

Comune di Susegana Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Comune di Ceprano. Provincia di Frosinone

C O M U N E D I O D E R Z O (Provincia di Treviso) SERVIZIO - TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO CON

Transcript:

COMUNE DI REALMONTE PROVINCIA DI AGRIGENTO REGOLAMENTO PER LA DEFGINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 4 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2.Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi. Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 1.Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario o alla società in house, apposita istanza entro il 2 maggio 2017. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4. Nell istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 3. Il Comune o il concessionario o la società in house mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento. Articolo 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 1.Il Comune il concessionario o la società in house comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione. Qualora l istanza venga accolta, il Comune o il concessionario o la società in house, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017; b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018; c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018; d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018; e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di marzo 2018, luglio 2018 e settembre 2018. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano agli interessi il tasso d interesse legale. 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario o dalla società in house, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune o il concessionario o la società in house relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.