Legge sul censimento federale della popolazione

Documenti analoghi
Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Codice penale svizzero

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

del 21 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2017)

Codice civile svizzero

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sull archiviazione

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Approvato dal Consiglio nazionale il

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

A Legge federale sul programma di consolidamento

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sul programma di consolidamento

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Decreto federale. Disegno

Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Rilevazioni per l aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

Legge federale sul contratto d assicurazione

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Codice civile svizzero

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Codice civile svizzero

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sul computo globale dell imposta

del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)

Transcript:

Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2006 2, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Principi 1 Annualmente o ad intervalli più brevi sono effettuate rilevazioni di dati sulla struttura demografica e sull evoluzione sociale della Svizzera. 2 I dati rilevati riguardano: a. lo stato, la struttura e l evoluzione della popolazione; b. le famiglie, le economie domestiche e le condizioni di abitazione; c. il lavoro e il reddito; d. la salute e gli aspetti sociali; e. la formazione e il perfezionamento; f. i movimenti migratori; g. le lingue, le religioni e la cultura; h. i trasporti e l ambiente; i. gli edifici, le abitazioni e i luoghi di lavoro e di formazione. 3 Nella misura del possibile, le rilevazioni dei dati si basano sui registri ufficiali. 4 Le caratteristiche non contenute nei registri sono rilevate mediante campionamento. Art. 2 Oggetto Il censimento della popolazione è una rilevazione delle persone e delle economie domestiche, nonché degli edifici e delle abitazioni che mette a disposizione delle RS 431.112 1 RS 101 2 FF 2007 55 2006-1673 6743

autorità, dell economia, della ricerca e di altri ambienti interessati dati statistici fondamentali per: a. pianificazioni; b. decisioni politiche; c. la ricerca; d. l informazione del pubblico; e. l elaborazione di altre statistiche. Art. 3 Universi di base e caratteristiche di rilevazione 1 Il Consiglio federale stabilisce in un prospetto generale gli universi di base e le caratteristiche di rilevazione per il censimento della popolazione. 2 Aggiorna periodicamente il prospetto generale. 3 Consulta previamente i Cantoni e ne ricerca la collaborazione. Sezione 2: Parti integranti del censimento della popolazione Art. 4 Rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie 1 Il censimento della popolazione è composto di rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie complementari. 2 Il censimento della popolazione è costituito dall insieme di tutte le rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie effettuate ai sensi della presente legge in un periodo di dieci anni. 3 Il Consiglio federale emana per il censimento della popolazione in generale prescrizioni dettagliate concernenti: a. l oggetto della rilevazione; b. le modalità di rilevazione; c. gli identificatori; d. i provvedimenti a garanzia della qualità. Art. 5 Rilevazione basata sui registri 1 Nel quadro delle rilevazioni basate sui registri, i dati per la realizzazione di statistiche sulle persone e sulle economie domestiche, nonché di statistiche sugli edifici e sulle abitazioni sono tratti direttamente, per via elettronica o mediante supporti informatici: a. dai registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; b. dal registro federale degli edifici e delle abitazioni. 6744

2 La trasmissione dei dati sottostà: a. alla legge del 23 giugno 2006 3 sull armonizzazione dei registri (LArRa) e alle relative disposizioni d esecuzione; b. alle disposizioni concernenti il Registro federale degli edifici e delle abitazioni. 3 I dati dei registri ufficiali di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, non ancora armonizzati entro i termini stabiliti conformemente alla LArRa e alle relative disposizioni esecutive, devono essere forniti in altra forma adeguata dai rispettivi servizi incaricati della gestione dei registri, con lo stesso giorno di riferimento dei dati dei registri armonizzati. Il Consiglio federale può incaricare l Ufficio federale di statistica di emanare istruzioni per disciplinare i particolari. Art. 6 Rilevazioni campionarie 1 Le rilevazioni campionarie sono rilevazioni rappresentative di dati effettuate presso una parte della popolazione determinata casualmente secondo principi scientifici o presso un altro universo statistico da esaminare. 2 Le rilevazioni campionarie comprendono a. una rilevazione strutturale: rilevazione campionaria di caratteristiche non contenute né nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni, né nei registri ufficiali di persone armonizzati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; b. rilevazioni campionarie tematiche: rilevazioni campionarie su svariati settori tematici sociopolitici, demografici e culturali. 3 Per ciascuna rilevazione campionaria il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate concernenti in particolare: a. l oggetto della rilevazione; b. l organo di rilevazione; c. la periodicità; d. la data; e. l esecuzione; f. il metodo. Art. 7 Programma standard 1 Il programma standard consta delle rilevazioni basate sui registri come anche delle rilevazioni campionarie effettuate periodicamente dalla Confederazione indipendentemente dalle richieste dei Cantoni. 2 Il programma standard è realizzato sull intero territorio svizzero. 3 RS 431.02 6745

3 Il Consiglio federale stabilisce il programma standard. Lo pubblica insieme al prospetto generale degli universi di base e delle caratteristiche di rilevazione. Art. 8 Ampliamento delle rilevazioni 1 I Cantoni possono richiedere all Ufficio federale di statistica un ampliamento della rilevazione strutturale e delle rilevazioni campionarie tematiche. L ampliamento delle rilevazioni campionarie tematiche non può includere nuovi settori tematici. 2 Il Consiglio federale disciplina la competenza, le delimitazioni territoriali, l estensione, i termini e i costi relativi alle richieste cantonali, nonché i diritti e doveri dei Cantoni richiedenti. 3 L Ufficio federale di statistica e il Cantone richiedente stipulano un accordo per il mandato complementare. Sezione 3: Organo di rilevazione Art. 9 1 L organo di rilevazione è l Ufficio federale di statistica. 2 L Ufficio federale di statistica può affidare le rilevazioni a terzi. Sezione 4: Obbligo d informare, utilizzo e protezione dei dati, pubblicazione Art. 10 Obbligo d informare 1 Chiunque sia interrogato nel quadro della rilevazione strutturale è tenuto a fornire le informazioni richieste. 2 Nell ambito delle rilevazioni tematiche campionarie il Consiglio federale può prevedere un obbligo d informare. 3 Sono tenute a fornire le informazioni richieste le persone fisiche per sé e per le persone che rappresentano legalmente. 4 Le persone interrogate devono fornire le informazioni in maniera veritiera, nei termini richiesti e gratuitamente. 5 La procedura nel caso di inosservanza dell obbligo d informare è retta dal diritto cantonale. Art. 11 Tasse per oneri supplementari 1 Chiunque, nonostante l obbligo d informare, risponda in modo incompleto o fornendo informazioni non veritiere oppure, nonostante sollecito, non invii i moduli di rilevazione o altra documentazione entro i termini stabiliti è tenuto a pagare all autorità competente una tassa per gli oneri supplementari cagionati. 6746

2 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa oraria. La tassa non può superare 1000 franchi. 3 Sono esonerate dalla tassa le persone che non sono in grado di rispondere alle domande, di compilare i moduli di rilevazione o di farli compilare. Art. 12 Dominio sui dati, protezione dei dati e segreto d ufficio 1 Il dominio sui dati ottenuti dal programma standard è esercitato dall Ufficio federale di statistica. 2 I dati ottenuti sulla base dei mandati complementari sono di dominio congiunto dell Ufficio federale di statistica e del Cantone richiedente. 3 Una volta appurati, i dati del censimento della popolazione sono resi anonimi e le designazioni delle persone sono soppresse. È fatto salvo l articolo 16 capoverso 3 LArRa 4. 4 I dati del censimento della popolazione possono essere utilizzati per scopi privi di riferimenti a persone, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica. I risultati della rilevazione possono essere pubblicati soltanto in una forma che non permetta d identificare le persone interessate. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati, in particolare sui diritti degli interpellati e sulla distruzione dei moduli di rilevazione dopo la raccolta dei dati. 6 Le persone incaricate della realizzazione del censimento della popolazione sono tenute al segreto d ufficio giusta l articolo 320 del Codice penale 5. Art. 13 Pubblicazione dei dati sulla popolazione residente Il Consiglio federale attesta ogni quattro anni in modo vincolante i dati sulla popolazione residente e li pubblica nel Foglio federale. Sono determinanti i dati delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Sezione 5: Costi Art. 14 1 La Confederazione si fa carico dei costi per il censimento della popolazione realizzato secondo il programma standard, in particolare per l esecuzione dell indagine, la registrazione e l elaborazione dei dati e per la pubblicazione dei risultati. 2 L Assemblea federale può accordare mediante decreto federale semplice un limite di spesa per il censimento della popolazione. 4 RS 431.02 5 RS 311.0 6747

3 I costi derivanti da mandati supplementari sono interamente a carico del Cantone richiedente. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 Diritto suppletorio Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 6 sulla statistica federale e le pertinenti disposizioni d esecuzione. Art. 16 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 26 giugno 1998 7 sul censimento federale della popolazione è abrogata. Art. 17 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 1976 8 sui diritti politici Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni 1 Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007 9 sul censimento. 2 In base all attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. 2. Legge del 9 ottobre 1992 10 sulla statistica federale Art. 4 cpv. 5 5 Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all Ufficio federale di statistica. 6 RS 431.01 7 RU 1999 917 8 RS 161.1 9 RS 431.112 10 RS 431.01 6748

Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Il censimento della popolazione secondo il nuovo diritto è eseguito a partire dal 2010. 2 Il Consiglio federale presenta a tempo debito all Assemblea federale un rapporto di valutazione sul censimento della popolazione 2010. Vi espone i risultati nei singoli settori censiti e vi valuta gli effetti del cambiamento di sistema. Art. 19 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l 11 ottobre 2007. 11 2 La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2008 12. 7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 11 FF 2007 4181 12 Il decreto sull entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 30 nov. 2007. 6749

6750