COMUNE di PIOBBICO Provincia di Pesaro e Urbino

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Transcript:

COMUNE di PIOBBICO Provincia di Pesaro e Urbino cod. 41049 COPIA DELIBERAZIONE di CONSIGLIO Comunale n. 62 del 20-12-2017 Oggetto: Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Piobbico periodo 01/01/2018 31/12/2020 L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21:00, ed a seguire, nella Sala Consiliare del Comune di Piobbico, alla Prima convocazione in seduta Straordinaria e Pubblica che è stata partecipata a norma di legge, risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri: MOCHI GIORGIO P FORMICA FEDERICO P ALUIGI ILARIA P BONDI SIMONA P LUZI FAUSTO P SMACCHIA MARA P OLIVIERI ELISA P GUIDUCCI PATRIZIA P MERENDONI LAMBERTO P CECCARELLI CRISTINA P BLASI PAOLA A Totale PRESENTI 10 Totale ASSENTI 1 Non in carica 0 Tot. Componenti 11 Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell adunanza, pone in discussione la pratica segnata all O.d.G., nomina scrutatori i sigg.: OLIVIERI ELISA BONDI SIMONA SMACCHIA MARA Partecipa il Segretario Comunale PRATICO' DAVIDE GIACOMO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI PIOBBICO Provincia di Pesaro e Urbino OGGETTO Nomina del Revisore dei Conti del Comune di Piobbico periodo 01/01/2018 31/12/2020 IL SINDACO/PRESIDENTE Visto il Titolo VII dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria; Richiamati in particolare: - l art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, cosi come nelle unioni di comuni e nelle comunità montane, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale; - l articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Visti inoltre: - l art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell organo di revisione successivo all entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell Interno di concerto con il Ministero dell Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge stessa; - l articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); - il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l Istituzione dell elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; - il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell articolo 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011; Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 4^Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell organo di revisione degli enti locali

delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura Ufficio territoriale di Governo; Atteso che questo comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 50 del 27/12/2014 con la quale è stato eletto per un triennio 2014/2017 l organo di revisione; Dato e preso atto che: a) è stata comunicata alla Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Pesaro Urbino la scadenza dell incarico dell organo di revisione economico-finanziaria; b) con nota acquisita agli atti con prot. n. 6140 in data 22/11/2017 la Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Pesaro Urbino ha comunicato gli esiti dell estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell ente; c) i tre nominativi estratti dall elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare: Nominativo 1 Dott.ssa Marchiani Fulvia Primo estratto 2 Dott. Macchini Daniele Prima riserva 3 Dott. Sandroni Stefano Seconda Riserva Preso atto che è stata accertata la disponibilità all assunzione dell incarico da parte del dott.ssa Marchiani Fulvia come da comunicazione ricevuta il 15/12/2017 ed in pari data protocollata al n. 6644; Accertato che è stata verificata l assenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, come da autocertificazione della dott.ssa Marchiani Fulvia contenuta nella suindicata missiva del 15/12/2017; Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona della dott. ssa Marchiani Fulvia; Visto l art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; Visti, ancora i commi 1 e 6 bis del citato articolo 241 che cosi dispongono: comma 1: Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale ;

comma 6 bis: L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Richiamati: - il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali ; - il DM 31/10/2001 recante Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali ; - il DM 25/05/2005 recante Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali ; - il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali che, all art. 241, prevede che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell ente locale ; Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ; Visti: a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l applicazione della norma di cui all art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione; b) il parere n 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di organi collegiali comunque denominati, senza distinzioni connesse all ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010). ; c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che la ratio dell art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011 ;

Preso atto che il citato D.M. del 20 maggio 2005, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) dell articolo 1, fissa in 5.010,00 (al netto dell IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell ente) il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al componente dell organo di revisione economico-finanziaria per i comuni rientranti nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti; Considerato che dalla lettura coordinata dell art. 241 e del D.M. 20 maggio 2005, non si evince un criterio per stabilire il limite minimo del compenso attribuibile ai revisori dei conti; Preso atto che in relazione alla suesposta lacuna legislativa si è pronunciata la Corte dei Conti sezione delle autonomie, con deliberazione n. 16 del 13 giugno 2017 la quale, da una parte, ha affermato che L individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte dei conti nell esercizio della funzione consultiva di cui all art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, dall altra, ha, sostanzialmente, rimandato all autonomia negoziale dei contraenti la determinazione concordata del compenso, pur nei limiti e nel rispetto dei principi ordinamentali vigenti; Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010), in. 3.000,00 il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, oltre a Iva e CPAIA di legge, se ed in quanto dovute; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; Vista la Circolare del Ministero dell interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, c. 1 e 147 bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); PROPONE 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all art. 235 del d.lgs. n. 267/2000 per il triennio 2018-2020, la dott.ssa Marchiani Fulvia nata a Loreto il 31/07/1966, residente a Loreto via delle Ginestre n. 3 C.F MRCFLV66L71E690B iscritto nell elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la Regione Marche; 2) di stabilire che l incarico decorrerà dal 01 gennaio 2018; 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 4) di determinare in. 3.000,00. annui, oltre a CPAIA e IVA di legge, ai sensi dell art. 241 del d.lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010);

5) di dare atto che spettano al revisore, ove ricorrano i presupposti, le maggiorazioni di cui all art. 1, comma 1 lettere a) e b) del Decreto Ministero Interno 20 maggio 2005, nonché, essendo lo stesso residente in Comune diverso, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute (da intendersi spese effettive, documentabili e documentate adeguatamente, secondo le prescrizioni normative di carattere generale previste, tempo per tempo, per i pubblici dipendenti), per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni; spetta, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso di eventuali altre spese effettivamente sostenute e previste per legge. 6) di dare atto che la spesa per il compenso spettante all organo di revisione, come sopra determinata, trova capienza nel capitolo 0013 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Piano Finanziario U.1.03.02.01.008 denominato Compensi e rimborsi al revisore dei conti del bilancio di previsione anno 2018. Inoltre considerata l urgenza che richiede l esecuzione dei conseguenti adempimenti, PROPONE di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, 4 comma, del D.Lgs n.267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto; RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; UDITA l introduzione dell argomento all OdG da parte del Sindaco/Presidente, il quale cede poi la parola al Vice Sindaco Aluigi per la sua esposizione. Quest ultima evidenzia i tratti essenziali della proposta. DATO atto che nessuno chiede di intervenire; CON votazione unanime, espressa per alzata di mano dai dieci presenti e votanti, DELIBERA DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. Successivamente, stante l urgenza di provvedere, CON il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano, DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, c. 4, del TUEL ex Dlgs 267 del 18.8.2000.

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Data: 30-11-2017 Il Responsabile del servizio f.to Barzotti Anna Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile Data: 30-11-2017 Il Responsabile del servizio f.to Barzotti Anna

Approvato e sottoscritto IL SINDACO/Presidente f.to MOCHI GIORGIO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PRATICO' DAVIDE GIACOMO Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi, all Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69). Piobbico, 12-01-2018 f.to Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Marilisa Alessandroni Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo, Piobbico, 12-01-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE ESECUTIVITA Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 12-01-2018 al 27-01-2018 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267). Piobbico, Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Marilisa Alessandroni