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Transcript:

Condizioni generali di assicurazione per l assicurazione perdita di guadagno malattia () Indice Oggetto ed estensione dell assicurazione Pagina 1. Oggetto dell assicurazione 2 2. Nozioni 2 3. Validità territoriale 2 4. Persone assicurate 2 Prestazioni Pagina 5. Indennità giornaliere in caso d incapacità lavorativa 3 6. Indennità in caso di maternità 3 7. Salario assicurato 4 8. Prestazioni di terzi 4 9. Restrizione nell estensione della copertura 4 10. Caso d assicurazione 5 Altre disposizioni Pagina 11. Inizio della copertura assicurativa per ogni assicurato 6 12. Fine della copertura assicurativa per ogni assicurato 6 13. Inizio e fi ne del contratto 6 14. Premi e calcolo dei premi 6 15. Conteggio dei premi 6 16. Adattamento dei premi 7 17. Partecipazione alle eccedenze dei premi 7 18. Assicurazione del salario in caso di decesso 7 19. Continuazione della copertura assicurativa per i lavoratori a titolo.individuale 7 20. Cambiamento del genere d impresa oppure d attività; ripresa da parte di.un altra impresa 7 21. Conclusione d altre assicurazioni per il medesimo rischio 7 22. Informazione alle persone assicurate 7 23. Comunicazioni e luogo di notifi ca 8 24. Basi contrattuali 8 25. Foro 8 GENERALI Assicurazioni Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon 1 Tél. +41 (0)58 471 01 01 Fax +41 (0)58 471 01 02 E-mail: nonlife.ch@generali.com Internet: www.generali.ch 1/8 20001 F 06.14 2M

Oggetto ed estensione dell assicurazione 1. Oggetto dell assicurazione La Compagnia accorda la copertura assicurativa contro le perdite economiche della malattia e, se specialmente convenuto, parti e/o infortuni. 2. Nozioni 2.1. Malattia È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fi sica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un incapacità al lavoro (art. 3 LPGA). 2.2 Infortunio È considerato infortunio qualsiasi infl usso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fi sica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA). Sono equiparate all infortunio le lesioni corporali parifi cabili ai postumi d infortunio come pure le malattie professionali ai sensi della LAINF. 2.3. Maternità La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre (art. 5 LPGA). 2.4. Incapacità lavorativa È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fi sica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d attività abituale. In caso d incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un altra professione o campo d attività (art. 6 LPGA). Le diffi coltà di collocamento in un altra professione o un altra attività ragionevolmente esigibile derivanti da fattori estranei al danno alla salute assicurato (ad esempio situazione del mercato del lavoro, disoccupazione ecc.) non sono prese in considerazione ai fi ni della valutazione del grado di incapacità lavorativa. 2.5. Ricaduta e nuovo caso d assicurazione Le malattie o le conseguenze d infortuni medicalmente riconducibili ad un caso anteriore già indennizzato in passato, sono considerate ricadute. Sempre che le prestazioni non siano già esaurite, la ricaduta sarà considerata come un nuovo caso soltanto se interviene dopo un periodo di 12 mesi senza incapacità lavorativa, totale o parziale, attribuibile a tale affezione. Non è considerato come nuovo evento un caso d assicurazione che accade nel corso di un incapacità lavorativa totale o parziale. 2.6. Medico Persona titolare di un diploma federale di professione medica o che possiede un diploma estero considerato equivalente, autorizzata ad esercitare la sua professione. 3. Validità territoriale L assicurazione è valida nel mondo intero purché la persona assicurata percepisca un salario dallo stipulante. Tuttavia, in occasione di viaggi e soggiorni al di fuori della Svizzera e del Liechtenstein, l assicurazione è valida soltanto durante 24 mesi dal giorno in cui l assicurato ha varcato la frontiera. Alla scadenza di questo periodo, l assicurazione cessa per l assicurato in questione. 4. Persone assicurate Le persone assicurate sono menzionate nella polizza. Possono essere assicurati: 4.1. Lavoratori dello stipulante Sono considerati lavoratori ai sensi della presente assicurazione tutte le persone sottoposte all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF, come pure gli impiegati al beneficio di un contratto di lavoro, esonerati dall assoggettamento all AVS in virtù di disposizioni internazionali giuridicamente vincolanti per la Svizzera. Salvo convenzione contraria, l assicurazione si estende a tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo parziale) che lavorano nell impresa assicurata, con un permesso di lavoro valido. 4.2. Lavoratori mandati all estero Sono considerati lavoratori mandati all estero i lavoratori che prima di essere stati mandati all estero erano assicurati obbligatoriamente in Svizzera ai sensi della legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e per i quali sussiste un rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede in Svizzera, a dipendenza del quale possono vantare il diritto ad un salario. Per questa categoria il rapporto assicurativo viene mantenuto per due anni. In deroga all art. 3, l assicuratore può, su richiesta, prolungare questo periodo ad a un totale di sei anni. 4.3. Datori di lavoro Sono considerati datori di lavoro ai sensi della presente assicurazione tutte le persone che lavorano nell impresa assicurata senza essere sottoposte all assicurazione obbligatoria secondo la LAINF (il proprietario dell impresa, gli indipendenti, gli associati come pure i membri della famiglia del datore di lavoro non sottoposto alla LAINF). L assicurazione si estende alle persone designate nominativamente nella polizza, che sono state ammesse in conformità ad un annuncio d assicurazione. 2/8

Prestazioni Sono assicurate le prestazioni indicate nel contratto d assicurazione. 5. Indennità giornaliere in caso d incapacità lavorativa 5.1. Diritto alle prestazioni L indennità giornaliera è pagata per ogni giorno d incapacità lavorativa di almeno 25%, debitamente constatata da un medico, ed è calcolata secondo il grado d incapacità lavorativa. Il diritto alle prestazioni sussiste fi ntantoché la persona assicurata è in trattamento medico regolare e sotto controllo medico. Se l assicurato si rifi uta d esercitare un attività lucrativa che può essere pretesa da lui, la Compagnia può rifi utare il versamento delle prestazioni. 5.2. Termine d attesa L obbligo di versare delle prestazioni inizia allo scadere del termine d attesa. Il termine d attesa inizia dal giorno in cui l incapacità lavorativa di almeno 25% è stata constatata da un medico, ma al più presto 3 giorni prima del primo trattamento medico. I giorni d incapacità lavorativa parziale d almeno 25% contano come giorni interi nel calcolo del termine d attesa. 5.3. Durata del diritto alle prestazioni La durata delle prestazioni, il modo di calcolo e la computazione del termine d attesa sulla durata delle prestazioni fi gurano nella polizza. a) Durata delle prestazioni per caso d assicurazione Il diritto all indennità giornaliera fi nisce quando la totalità delle indennità giornaliere convenute per caso d assicurazione è stata versata. Se durante un caso d assicurazione sopravviene un nuovo caso, i giorni che danno diritto alle prestazioni a seguito del primo caso sono computati nel calcolo della durata delle prestazioni. Se dopo esaurimento della durata delle prestazioni insorge una nuova malattia, per il caso in questione la copertura assicurativa viene accordata soltanto a condizione che l assicurato abbia precedentemente esercitato interamente la sua capacità lavorativa residua (min. 25%) per almeno 12 mesi. La nuova insorgenza o l aggravamento della malattia che ha provocato l esaurimento delle prestazioni non è assicurata/o. b) Durata delle prestazioni nell arco di 900 giorni In un periodo di 900 giorni di calendario consecutivi, l indennità giornaliera è pagata al massimo durante 730 giorni, per l insieme dei casi d assicurazione. Quando la durata massima è raggiunta, la copertura assicurativa cessa defi nitivamente per l assicurato in questione. Il periodo retrospettivo di 900 giorni consecutivi è calcolato a partire dall ultimo giorno indennizzato. c) Calcolo della durata delle prestazioni Per il calcolo della durata delle prestazioni, i giorni che danno diritto a delle prestazioni ridotte in seguito ad un incapacità lavorativa parziale oppure in seguito a delle prestazioni di terzi (art. 8) contano come giorni interi. d) Contratto di lavoro a tempo determinato e periodo di prova Per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato e per le persone il cui contratto di lavoro è stato disdetto durante o alla fine del periodo di prova, ogni diritto alle prestazioni cessa alla scadenza del rapporto di lavoro. 5.4. Disposizioni complementari relative alla durata delle prestazioni per l indennità giornaliera a) dopo ogni parto, l obbligo di versare le indennità è sospeso fi nché l assicurata è al benefi cio di prestazioni da parte dell assicurazione in caso di maternità obbligatoria svizzera o estera e/o di altre assicurazioni complementari. Questa sospensione vige per l intera durata delle prestazioni legali e/o contrattuali. Qualora l assicurata non sia al benefi cio di prestazioni da parte di un assicurazione in caso di maternità, l obbligo di versare le indennità è sospeso per otto settimane a partire dalla data del parto. b) Non viene erogata alcuna prestazione per la durata di un congedo non retribuito ai sensi dell art. 11.3. Le indennità giornaliere sono accordate al più presto a decorrere dal giorno che era stato previsto per la ripresa dell attività professionale. c) Una persona assicurata malata con diritto a prestazioni che lascia la Svizzera senza previa autorizzazione da parte della Compagnia perde il diritto alle prestazioni per il periodo in cui soggiorna all estero. L assicurazione riprende effetto non appena l assicurato rientra in Svizzera. I giorni trascorsi all estero saranno presi in considerazione nella durata delle prestazioni. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Per i frontalieri, il luogo di domicilio è equiparato alla Svizzera. d) Per le persone in età AVS, tutte le prestazioni cessano l ultimo giorno del mese durante il quale viene raggiunta l età di pensionamento AVS, a meno che la persona assicurata non dimostri che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito oltre tale scadenza se non le fosse stato impedito di lavorare. Per le persone che hanno superato l età di pensionamento AVS, le indennità giornaliere sono versate al massimo durante 180 giorni, considerati tutti i casi d assicurazione correnti e futuri. In ogni caso, l erogazione delle prestazioni cessa alla fi ne dell attività lucrativa regolare e al più tardi al compimento dei 70 anni. e) Tutte le prestazioni per i casi d assicurazione correnti cessano alla data prevista del pensionamento anticipato. 6. Indennità in caso di maternità Nel caso in cui sia stata convenuta un indennità in caso di maternità, essa viene versata in complemento all indennità in caso di maternità obbligatoria. 3/8

Le indennità giornaliere sono versate se al momento del parto l assicurata era al benefi cio, ininterrottamente da almeno 9 mesi, di un assicurazione stipulata dal suo datore di lavoro che prevede prestazioni maggiori rispetto all assicurazione obbligatoria in caso di maternità. 7. Salario assicurato 7.1. La polizza indica se le prestazioni sono calcolate sulla base del salario AVS oppure sulla base di un salario fi sso determinato in anticipo. 7.2. Per i lavoratori (art. 4.1. e 4.2.), il salario secondo la Legge federale sull assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) è determinante, tuttavia al massimo fi no a CHF 300 000.-- per persona e per anno. Le deroghe seguenti sono previste : a) sono ugualmente considerati come base di calcolo i salari non sottoposti al prelievo di contributi AVS a causa dell età della persona assicurata; b) sono ugualmente considerati come base di calcolo i salari realizzati in Svizzera da una persona domiciliata all estero, non assoggettata all AVS in virtù di disposizioni internazionali giuridicamente vincolanti per la Svizzera; c) non sono prese in considerazione le indennità versate allo scioglimento dei rapporti di lavoro, in caso di chiusura oppure di fusione dell impresa oppure in circostanze analoghe; d) l indennità giornaliera e l indennità in caso di maternità sono calcolate, per tutta la durata del caso d assicurazione, sulla base dell ultimo salario AVS che l assicurato ha ricevuto prima della sopravvenienza di un caso d assicurazione, compresi gli elementi di salario non ancora versati che gli sono dovuti. Quest importo è convertito in salario annuo ed è in seguito diviso per 365. In caso di ricaduta che sopravviene più di 6 mesi dopo la modifi ca del salario assicurato, l indennità giornaliera è calcolata sulla base del nuovo salario. Se l assicurato non esercita un attività lucrativa regolare, la Compagnia terrà conto del salario giornaliero medio realizzato durante gli ultimi tre mesi. Per le persone assicurate con reddito notevolmente instabile (p. es. parte variabile del salario basati sulla cifra d affari o il raggiungimento di obiettivi personali, o sulle provvigioni, ecc.) si considera il salario dei dodici mesi precedenti l inizio dell incapacità al lavoro. e) La Compagnia concede le prestazioni contrattuali al verifi carsi dell evento assicurato e solo dietro dimostrazione del danno subito in relazione alla sua incapacità al lavoro. 7.3. Per le persone con un salario fisso determinato in anticipo a) l indennità giornaliera è calcolata su questa base, dividendo per 365 l importo annuo indicato nella polizza. b) al momento del verifi carsi di un caso di prestazioni con obbligo d indennizzo, la Compagnia concede le prestazioni assicurate, indipendentemente dal sussistere di un danno. c) In deroga all articolo 8, le prestazioni assicurate contrattualmente vengono concesse indipendentemente da prestazioni di terzi. 8. Prestazioni di terzi Se l assicurato ha ugualmente diritto a delle prestazioni d assicurazioni (svizzere o estere) oppure da parte di un terzo responsabile, la Compagnia completa queste prestazioni nell ambito dei suoi propri obblighi, fi no all indennità giornaliera assicurata. Se l assicurato si rifiuta di annunciare il suo caso ad un assicurazione sociale nonostante le ingiunzioni della Compagnia, quest ultima ha il diritto di ridurre o sospendere le proprie prestazioni. Fintantoché il diritto ad una rendita d assicurazione statale oppure d impresa non è stabilito, la Compagnia versa l indennità assicurata sotto forma di anticipi. Questi anticipi sono pagati a condizione che l assicurato autorizzi la Compagnia per iscritto a procedere ad una compensazione diretta con le prestazioni delle istituzioni sopra menzionate. In mancanza di tale autorizzazione, il pagamento dell indennità giornaliera può essere differito fi no a quando l assicurazione invalidità (svizzera o estera) non emana una decisione. 9. Restrizione nell estensione della copertura Sono esclusi dalla copertura assicurativa : 9.1. Le conseguenze d eventi bellici oppure di disordini interni : a) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein ; b) all estero, salvo che il caso d assicurazione non avvenga entro 30 giorni dall inizio delle ostilità oppure dei disordini interni nel paese nel quale la persona assicurata soggiorna e che questa sia stata sorpresa dagli eventi. 9.2. Gli infortuni in occasione di disordini interni (atti di violenza contro persone oppure contro cose in occasione d assembramenti, risse o tumulti) e delle misure prese per rimediarvi, sempre che l assicurato dimostri di non avere partecipato attivamente a tali disordini accanto ai perturbatori oppure di non averli istigati. 9.3. I danni alla salute provocati da qualsiasi radiazioni, in particolare quelle provenienti dall energia atomica. I danni alla salute in seguito a trattamenti con raggi prescritti dal medico per degli eventi assicurati sono tuttavia coperti. 9.4. Le conseguenze scaturite dall eliminazione di prodotti bellici batteriologici oppure chimici. 9.5. Le conseguenze di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 9.6. Le prestazioni che derivano da trattamenti e interventi estetici o non necessari da un punto di vista medico, così come le relative conseguenze. Sono determinanti i criteri della legge sull assicurazione malattie (LAMal). 9.7. Le conseguenze di infortuni preesistenti. 4/8

9.8. Le prestazioni per le quali è stata notifi cata una riserva. 9.9. Le ricadute che si verifi cano dopo la fi ne della copertura assicurativa ai sensi dell art. 12. Possono comportare una riduzione delle prestazioni : 9.10. Gli infortuni avvenuti in occasione di partecipazione a corse con veicoli o battelli a motore come pure in occasione d allenamenti effettuati sul percorso della gara. 9.11. Gli incidenti accaduti durante l utilizzo di aeromobili e veicoli a motore, qualora riconducibili alla violazione intenzionale di disposizioni di legge, come pure gli incidenti verifi - catisi mentre la persona assicurata non è in possesso delle licenze e autorizzazioni richieste dalle autorità. 9.12. Gli infortuni avvenuti nel commettere crimini e delitti da parte della persona assicurata. 9.13. La Compagnia rinuncia all esercizio del suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave. 10.2. Obbligo d informazione Lo stipulante e la persona assicurata s impegnano a fornire alla Compagnia ogni informazione inerente al caso assicurativo, conformemente alla verità. La Compagnia è autorizzata a chiedere ai medici curanti oppure che hanno avuto in cura l assicurato delle informazioni sul suo stato di salute, a condizione che queste indicazioni servano a determinare l estensione del diritto alle prestazoni. La Compagnia potrà, in particolare, esigere dei certifi cati medici e altri documenti come pure richiedere esami medici effettuati da medici da lei designati. A questo scopo, l assicurato svincola i medici dal segreto professionale. La Compagnia s impegna ad utilizzare queste informazioni, come pure i risultati d esami, in modo strettamente confi denziale. 10.3. Violazione degli obblighi Se la persona assicurata oppure lo stipulante contravviene colposamente ai suoi obblighi d annuncio, d informazione oppure di comportamento, la Compagnia può ridurre o rifi utare le prestazioni oppure disdire il contratto. 10. Caso d assicurazione 10.1. Procedura ed obblighi per l ottenimento delle prestazioni a) per ogni caso d assicurazione che darà verosimilmente diritto a delle prestazioni assicurative, l assicurato deve consultare un medico affi nché provveda alle cure adeguate. La persona assicurata osserverà strettamente le prescrizioni del medico. b) l incapacità lavorativa deve essere annunciata alla Compagnia al più tardi entro un termine di 14 giorni dopo la scadenza del termine d attesa. In ogni momento, la Compagnia può anche esigere dei certifi cati oppure una perizia presso un medico specializzato. Il medico curante può attestare delle incapacità lavorative al massimo con un mese d anticipo. Per ricevere le indennità in caso di maternità, è necessario produrre un certifi cato di nascita o la copia del conteggio dell indennità in caso di maternità ai sensi della LIPG. 5/8

Altre disposizioni 11. Inizio della copertura d assicurazione per ogni assicurato 11.1. Per i lavoratori la copertura assicurativa inizia il primo giorno dell entrata in vigore del contratto di lavoro stipulato con l impresa assicurata ma non prima dell entrata in vigore del contratto indicato sulla polizza. Le persone parzialmente inabili al lavoro sono assicurate per l affezione che causa l incapacità soltanto a partire dalla data in cui iniziano a lavorare nell azienda assicurata al grado di occupazione convenuto contrattualmente. È parzialmente incapace di lavorare la persona che : a) deve ridurre parzialmente o totalmente il suo tempo di lavoro per motivi di salute ; b) riceve delle indennità perdita di guadagno in caso di malattia, d infortunio oppure di maternità. 11.2. Per i datori di lavoro e le altre persone indicate nominativamente con annuncio preventivo, la copertura assicurativa defi nitiva inizia alla data di effetto menzionata nella polizza. 11.3. La copertura assicurativa resta in vigore per la durata di un congedo non retribuito fi no a 6 mesi senza scioglimento del rapporto di lavoro. Per informazioni concernenti le prestazioni, cfr. art. 5.4. b). 12. Fine della copertura assicurativa per ogni assicurato Per ogni assicurato la copertura assicurativa cessa : 12.1. all estinzione del contratto d assicurazione ; 12.2. 30 giorni successivi all uscita dalla cerchia di persone coperte dall assicurazione (31 giorni per i mesi di 31 giorni se il contratto di lavoro è stato disdetto per la fi ne del mese civile). Se l assicurato entra al servizio di un altra impresa prima della fi ne di questo termine, la copertura assicurativa cessa a partire dalla data d entrata presso il nuovo datore di lavoro; 12.3. La copertura assicurativa cessa alla fi ne dell attività lucrativa regolare ma al più tardi al compimento dei 70 anni. Per informazioni concernenti le prestazioni, cfr. art. 5.4. d). 12.4. alla scadenza della durata convenuta delle prestazioni. 13. Inizio e fine del contratto 13.1. L inizio e la fi ne del contratto sono menzionati nella polizza. Se il contratto d assicurazione non è disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente d anno in anno. La disdetta è valida se perviene allo stipulante oppure alla Generali l ultimo giorno che precede l inizio del termine dei tre mesi. 13.2. Se si verifi ca un evento assicurato che dà diritto a prestazioni, Generali e lo stipulante hanno la facoltà di disdire il contratto di assicurazione. La disdetta da parte della Generali deve avvenire al più tardi al momento del pagamento dell indennità, quella da parte dello stipulante al più tardi 14 giorni dopo che quest ultimo è venuto a conoscenza del pagamento. In caso di disdetta del contratto da parte della Generali o dello stipulante, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifi ca della disdetta alla controparte. 13.3. Il contratto d assicurazione si estingue automaticamente con la cessazione defi nitiva dell attività dell azienda. Generali deve essere informata della chiusura o della messa in fallimento dell azienda entro 30 giorni. 14. Premi e calcolo dei premi 14.1. I premi sono pagabili in anticipo per ogni periodo d assicurazione, alla scadenza fi ssata nel contratto d assicurazione. 14.2. Salvo disposizioni contrattuali divergenti, per il calcolo del premio è determinante il reddito soggetto all AVS percepito presso l azienda assicurata, al massimo tuttavia CHF 300 000.-- per persona e per anno. Sono considerati come reddito anche i salari e le componenti di salario non sottoposti al prelievo di contributi AVS in virtù dell Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l Unione Europea, delle convenzioni internazionali vigenti tra la Svizzera e altri Stati che prevedono un coordinamento in materia di sicurezza sociale oppure a causa dell età della persona assicurata. 15. Conteggio dei premi 15.1. Se il calcolo del premio è basato sui salari AVS (art. 14.2.), lo stipulante dovrà versare, all inizio di ogni anno assicurativo, il premio provvisorio che gli sarà stato fatturato. Il premio definitivo sarà calcolato, alla fi ne dell anno, sulla base del salario annuo assicurato ai sensi dell art. 14.2. Ai fi ni di questo calcolo, Generali fornirà allo stipulante l apposito modulo che questi dovrà rispedire debitamente compilato. Se il modulo non giunge alla Generali entro i termini da essa stabiliti, il premio defi nitivo sarà fi ssato sulla base di una stima. 15.2. I supplementi o rimborsi di premi che risultano dal conteggio sono esigibili al momento della consegna allo stipulante. Le differenze inferiori a CHF 20.-- non sono prese in considerazione. 15.3. Generali può in ogni momento controllare le indicazioni fornite dallo stipulante, verifi care l esattezza delle sue stime e consultare i libri ed altri documenti di quest ultimo oppure rivolgersi direttamente a terzi (in particolare alle Casse di compensazione AVS) per ottenere le informazioni necessarie. Se lo stipulante si oppone oppure fornisce delle informazioni deliberatamente inesatte, Generali cessa allora di essere vincolata al contratto d assicurazione. 15.4. Generali può in ogni momento adattare il premio provvisorio in funzione del premio defi nitivo. 6/8

16. Adattamento dei premi Generali può adattare ogni anno il tasso dei premi. In tale caso, deve communicare le nuove condizioni del contratto allo stipulante, al più tardi 30 giorni prima della fi ne dell anno assicurativo. Lo stipulante ha quindi il diritto di disdire il contratto d assicurazione per la fi ne dell anno d assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Generali al più tardi l ultimo giorno dell anno assicurativo in corso. Nel caso in cui il contratto non fasse disdetto, si reputa che lo stipulante abbia accettato l adattamento del contratto d assicurazione. 17. Partecipazione alle eccedenze dei premi 17.1. Se una partecipazione alle eccedenze dei premi è stata convenuta, lo stipulante ha diritto ad una parte dell eventuale eccedente realizzato dal suo contratto d assicurazione. Il conteggio viene allestito alla scadenza del periodo convenuto. 17.2. L eccedenza è determinata deducendo la parte dei premi presa in considerazione e menzionata nella polizza, dall ammontare delle prestazioni versate per i casi d assicurazione intervenuti nel corso del periodo del conteggio. Lo stipulante partecipa ad un eventuale eccedenza in base alla percentuale fi ssata nella polizza. 17.3. Il conteggio è stabilito non appena i premi del periodo del conteggio sono stati incassati e i casi d assicurazione corrispondenti sono liquidati. Un eventuale perdita non è riportata sul seguente periodo di conteggio. 17.4. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue quando il contratto d assicurazione è sciolto prima della fi ne del periodo di conteggio. 18. Assicurazione del salario in caso di decesso Se l assicurato decede in seguito ad una malattia assicurata, Generali si fa carico del salario che lo stipulante deve ai superstiti ai sensi dell art. 338 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO), nei limiti della durata delle prestazioni di cui all art. 5 cifra 3. Tale prestazione è versata allo stipulante. La prestazione non è tuttavia dovuta se al momento del decesso l assicurato aveva già raggiunto l età di pensionamento AVS. 19. Continuazione della copertura assicurativa per i lavoratori a titolo individuale 19.1. Le persone hanno il diritto di proseguire la loro copertura assicurativa in veste di assicurato individuale se escono dalla cerchia degli assicurati e se non sono considerate come disoccupate ai sensi dell art. 10 della legge sull assicurazione contro la disoccupazione (LADI). 19.2. L assicurato ha tempo 90 giorni per far valere il suo diritto di libero passaggio dopo l uscita dall impresa assicurata, dopodiché tale diritto si estingue. 19.3. Il diritto alla continuazione della copertura d assicurazione su base individuale non sussiste : per i datori di lavoro; in caso di nuovo datore di lavoro e di passaggio nella sua assicurazione; per le persone che cessano defi - nitivamente qualsiasi attivitàprofessionale; per le persone che abitano all estero, tranne se rimangono soggette alla legislazione svizzera delle assicurazioni sociali in seguito a un accordo interstatale ; se il contratto d assicurazione collettiva è disdetto da parte dello stipulante; per i salariati che diventano indipendenti; per le persone che hanno raggiunto l età di pensionamento- AVS o in caso di pensionamentoanticipato; se sono esaurite le prestazioni nel contratto collettivo. 19.4. Se la persona assicurata si trova in una situazione di incapacità lavorativa al momento di uscire dall impresa assicurata, la totalità delle prestazioni assicurative è presa a carico dell assicurazione collettiva. Le ricadute che si verificano dopo la fi ne della copertura assicurativa, ai sensi dell art. 12 sono prese a carico dell assicurazione su base individuale. 19.5. Lo stipulante è tenuto a informare per iscritto il lavoratore che lascia l azienda, al più tardi al suo ultimo giorno di lavoro, in merito al suo diritto al libero passaggio e al relativo termine. 20. Cambiamento del genere d impresa oppure d attività; ripresa da parte di un altra impresa Quando il tipo d impresa, la professione oppure il domicilio dell impresa cambia, lo stipulante deve annunciare il cambiamento intervenuto entro 14 giorni alla Generali, allo scopo di permetterle d adattare l assicurazione alle nuove circostanze. Generali si riserva il diritto di rifiutare la continuazione dell assicurazione. In mancanza d avviso, Generali non è più vincolata al contratto per il futuro. 21. Conclusione d altre assicurazioni per il medesimo rischio Se nel corso della durata contrattuale, lo stipulante conclude altre assicurazioni che coprono il medesimo rischio (perdita di guadagno), deve informare entro 14 giorni Generali. In mancanza d avviso, Generali non è più vincolata al contratto per il futuro. 22. Informazione alle persone assicurate Lo stipulante deve informare le persone assicurate dei loro diritti ed obblighi nei confronti dell assicurazione, in particolare della possibilità di continuare l assicurazione dopo avere lasciato il cerchio delle persone assicurate oppure in caso d estinzione del contratto d assicurazione. 7/8

23. Communicazioni e luogo di notifica Tutti gli avvisi e comunicazioni dello stipulante oppure delle persone assicurate devono essere indirizzati sia alla Direzione della Generali, sia all agenzia indicata nella polizza oppure altrimenti designata quale competente. 24. Basi contrattuali 24.1. I seguenti documenti fanno parte integrante del contratto d assicurazione: le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA) eventuali Condizioni complementari o particolari l informazione alla clientela la proposta e le altre dichiarazioni scritte rilasciate dallo stipulante la polizza ed eventuali appendicicosì come tutti gli altri documenti informativi destinati allo stipulante. 24.2. Per tutte le situazioni non regolate dalle Condizioni generali d assicurazione, è applicabile la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. 25. Foro Il contraente, l assicurato o l avente diritto possono scegliere tra il foro competente ordinario o quello del loro domicilio in Svizzera. 8/8