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Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2018/0148(COD) 6.11.2018 EMENDAMENTI 25-140 Progetto di relazione Michał Boni (PE625.429v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 C8-0190/2018 2018/0148(COD)) AM\1168148.docx PE629.776v01-00 Unita nella diversità

AM_Com_LegReport PE629.776v01-00 2/61 AM\1168148.docx

25 Theresa Griffin Considerando 1 (1) L'Unione si impegna a costruire un'unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia. (1) L'Unione si impegna a costruire un'unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima che includa la transizione giusta. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia. 26 Edouard Martin Considerando 3 (3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. (3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare l'allegato su questo punto. Sarà comunque necessario interrogarsi sulle ragioni di questa mancata evoluzione e sui fattori di acquisto (prezzo, prestazioni, ecc.). Per quanto concerne, invece, l'aderenza sul bagnato dei pneumatici, l'offerta dei AM\1168148.docx 3/61 PE629.776v01-00

fabbricanti ha elevato il suo livello, il che giustifica queste modifiche, anche se le abitudini di acquisto dei consumatori europei non sono cambiate radicalmente (il che pone gli stessi interrogativi relativi al consumo di carburante). Or. fr 27 Edouard Martin Considerando 4 (4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni. (4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e all'ammodernamento della decarbonizzazione del settore dei trasporti. Or. fr 28 Edouard Martin Considerando 5 PE629.776v01-00 4/61 AM\1168148.docx

(5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti e a trovare dei compromessi tenendo conto sia della riduzione della resistenza al rotolamento sia degli altri criteri. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. (5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti e a trovare dei compromessi tenendo conto sia della riduzione della resistenza al rotolamento sia degli altri criteri. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti incoraggiandoli a innovare nei nuovi processi tecnologici e sostenendo l'investimento che ne consegue. Or. fr 29 Rolandas Paksas Considerando 5 (5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti e a trovare dei compromessi tenendo conto sia della riduzione della resistenza al rotolamento sia degli altri criteri. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. (5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti e a trovare dei compromessi tenendo conto sia della riduzione della resistenza al rotolamento sia degli altri criteri. I fabbricanti di pneumatici dovrebbero dare sempre la priorità alla sicurezza dei pneumatici rispetto ad altri parametri e dovrebbero essere incoraggiati a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. AM\1168148.docx 5/61 PE629.776v01-00

30 Edouard Martin Considerando 7 bis (nuovo) (7 bis) Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici fornirà ai consumatori maggiori informazioni sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, consentendo loro di ottenere informazioni pertinenti e comparabili su tali aspetti al momento dell'acquisto di pneumatici nuovi e di prendere decisioni di acquisto efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. Or. fr 31 Considerando 12 (12) Al fine di fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. (12) Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno rendere disponibili le informazioni sul livello di qualità delle prestazioni di pneumatici specifici in condizioni di neve/ghiaccio in modo che gli utenti finali possano confrontare le prestazioni in termini di aderenza sulla neve e sul ghiaccio. Le informazioni sotto forma di scala, analogamente alle informazioni sull'aderenza sul bagnato, dovrebbero essere fornite per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici con elevate prestazioni in PE629.776v01-00 6/61 AM\1168148.docx

termini di aderenza sulla neve/sul ghiaccio. Dal momento che non sono attualmente disponibili adeguate scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e sul ghiaccio, prima di richiedere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio, la Commissione dovrebbe sviluppare tali scale di prestazione, che dovrebbero basarsi, rispettivamente, sul regolamento UNECE n. 117 e sulla norma ISO n. 19447 per la neve e il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve ("3PMSF") dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito dalla norma. Motivazione L'attuale proposta di etichetta della Commissione non presenta alcun valore aggiunto per gli utenti finali rispetto alla situazione attuale, dal momento che i loghi proposti consentirebbero ai consumatori di identificare soltanto i pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio. Tali informazioni sono già fornite al consumatore. Se l'etichetta dovesse realmente servire da strumento comparativo per gli utenti finali, nella nuova etichetta dovrebbe essere inclusa una scala per i pneumatici invernali, simile a quella per l'aderenza sul bagnato. 32 Rolandas Paksas Considerando 12 (12) Al fine di fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei (12) Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'unione e AM\1168148.docx 7/61 PE629.776v01-00

pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l'inserimento nell'etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. Le informazioni sotto forma di scala, analogamente alle informazioni sull'aderenza sul bagnato, dovrebbero essere fornite per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici con elevate prestazioni in termini di aderenza sulla neve/sul ghiaccio. 33 Henna Virkkunen, Christofer Fjellner Considerando 12 bis (nuovo) (12 bis) I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. L'aderenza dei pneumatici sulla neve e sul ghiaccio è generalmente buona quando la loro aderenza sul bagnato è scarsa, ma i consumatori non sono generalmente a conoscenza di questa distinzione. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, i parametri di tali pneumatici da neve e da ghiaccio dovrebbero figurare nell'etichetta. Motivazione L'aderenza dei pneumatici invernali sulla neve e sul ghiaccio è la caratteristica dei pneumatici più importante per i consumatori che vivono negli Stati membri in cui le temperature scendono regolarmente sotto i zero gradi Celsius e in cui le strade sono spesso PE629.776v01-00 8/61 AM\1168148.docx

coperte di neve o ghiaccio. I pneumatici adatti a questo tipo di condizioni invernali sono tecnicamente diversi da quelli progettati per le strade asciutte o bagnate. L'etichetta dei pneumatici dell'ue dovrebbe tenere conto di questa distinzione. 34 Jaromír Kohlíček, Merja Kyllönen Considerando 12 bis (nuovo) (12 bis) I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Nelle regioni caratterizzate da condizioni invernali rigide, questi parametri, l'aderenza sulla neve e sul ghiaccio, sono caratteristiche essenziali per la sicurezza dei pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano compiere scelte ponderate e informate, i parametri di tali pneumatici dovrebbero figurare nell'etichetta. Motivazione L'aderenza sulla neve e sul ghiaccio figura tra le caratteristiche più importanti in termini di sicurezza dei pneumatici invernali per milioni di cittadini dell'ue che vivono in regioni caratterizzate da condizioni invernali rigide. L'inclusione di marcature di aderenza sulla neve e sul ghiaccio nell'etichetta dei pneumatici dell'ue sarà utile a questi consumatori, migliorerà la sicurezza stradale e aumenterà l'affidabilità dell'etichetta dei pneumatici. 35 Miapetra Kumpula-Natri Considerando 12 bis (nuovo) (12 bis) Nelle regioni caratterizzate da condizioni invernali rigide, questi AM\1168148.docx 9/61 PE629.776v01-00

parametri, l'aderenza sulla neve e sul ghiaccio, sono caratteristiche essenziali per la sicurezza dei pneumatici. Oltre a migliorare la sicurezza stradale, l'inclusione dei parametri guida gli utenti finali nella scelta di pneumatici invernali che siano anche rispettosi dell'ambiente. Motivazione Le marcature di aderenza sulla neve e sul ghiaccio sono principalmente una questione di sicurezza. Tuttavia, i pneumatici che presentano una marcatura di aderenza sul ghiaccio hanno altre caratteristiche positive, quali la bassa resistenza al rotolamento e bassi valori di rumore in transito prodotto, dovuti ai composti di gomma e al disegno del battistrada. Il regolamento dovrebbe tenere conto anche degli aspetti ambientali dei pneumatici invernali. 36 Rolandas Paksas Considerando 13 (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto soppresso PE629.776v01-00 10/61 AM\1168148.docx

prima un metodo di prova. 16 COM(2018) 28 final. Or. lt 37 Considerando 13 (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente. Pertanto, la Commissione dovrebbe introdurre un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di introdurre parametri e obblighi in materia di informazione per l'abrasione dei pneumatici prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final. AM\1168148.docx 11/61 PE629.776v01-00

38 Edouard Martin Considerando 13 (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente e pericolose per la salute umana in caso di riutilizzo, e la comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare» 16 indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto affidare a un terzo indipendente lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. 16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final. Or. fr 39 Edouard Martin Considerando 13 bis (nuovo) (13 bis) In sede di rivalutazione di tale legislazione, la Commissione europea PE629.776v01-00 12/61 AM\1168148.docx

è invitata a introdurre informazioni aggiuntive sulla riciclabilità a fine vita dei pneumatici, sull'etichetta o nella documentazione tecnica e nel materiale tecnico-promozionale. Or. fr 40 Edouard Martin Considerando 15 (15) L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 17, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l'85 % dei consumatori dell'unione e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. 17 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1). (15) L'etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 17, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l'85 % dei consumatori dell'unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. 17 Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1). Or. fr 41 AM\1168148.docx 13/61 PE629.776v01-00

Considerando 15 bis (nuovo) (15 bis) L'etichetta nuovamente riscalata per i pneumatici dovrebbe lasciare la classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa, limitare la frequenza del riscalaggio e consentire lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Motivazione Lasciare almeno la classe superiore "A" vuota quando si introduce l'etichetta riscalata è parte integrante del quadro relativo all'etichettatura energetica. Ciò significa che nessun pneumatico avrebbe prestazioni sufficientemente buone da ottenere una classe "A" di rating al momento dell'applicazione del presente regolamento. I progressi tecnologici stimoleranno l'innovazione, evitando nel contempo una saturazione troppo rapida dell'etichetta riscalata. 42 Edouard Martin Considerando 16 (16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. (16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. PE629.776v01-00 14/61 AM\1168148.docx

Or. fr 43 Răzvan Popa Considerando 21 (21) Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch'essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet. (21) Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet, dal momento che il commercio online offre sempre maggiori opportunità in termini di scelta di tali prodotti. Affinché anch'essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet. Or. ro 44 Rolandas Paksas Considerando 21 bis (nuovo) (21 bis) L'etichetta nuovamente riscalata dovrebbe lasciare la classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa, limitare la frequenza del riscalaggio e consentire lo sviluppo e il riconoscimento di pneumatici sempre più efficienti. AM\1168148.docx 15/61 PE629.776v01-00

Motivazione Lasciare la classe superiore "A" inizialmente vuota stimolerà l'innovazione, evitando nel contempo una saturazione troppo rapida dell'etichetta riscalata. Ciò è in linea con il nuovo quadro sull'etichettatura energetica, che prevede che i prodotti connessi all'energia siano riscalati lasciando vuota la classe "A" (e persino la classe "B" per i prodotti in rapida evoluzione tecnologica). 45 Werner Langen Considerando 22 (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnicopromozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnicopromozionale non comprende gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili in linea. Or. de 46 Rolandas Paksas Considerando 22 (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale-tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico- PE629.776v01-00 16/61 AM\1168148.docx

promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili online. 47 Jaromír Kohlíček Considerando 22 (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnicopromozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnicopromozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili online. 48 Considerando 22 (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnicopromozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico- AM\1168148.docx 17/61 PE629.776v01-00

promozionale dovrebbe integrare il materiale pubblicitario. 49 Edouard Martin Considerando 24 (24) Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell'unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 20. 20 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). (24) Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell'unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 20, ma anche prevedere sanzioni in caso di falsa etichettatura. 20 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). Or. fr 50 Răzvan Popa Considerando 26 (26) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato (26) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato PE629.776v01-00 18/61 AM\1168148.docx

e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto. e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto e renderle accessibili a tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri, in particolare nel caso di transazioni transfrontaliere. Or. ro 51 Edouard Martin Considerando 29 (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi. (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Or. fr 52 Răzvan Popa AM\1168148.docx 19/61 PE629.776v01-00

Considerando 29 (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi. (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico, compresi i pneumatici che incorporano materiali biologici, elastomeri, plastificanti da fonti biologiche, oli vegetali, in particolare i pneumatici di tipo monomero etilene-propilene diene (EPDM). Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi. Or. ro 53 Considerando 30 (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve e da ghiaccio, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla PE629.776v01-00 20/61 AM\1168148.docx

conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 21. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 21. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. 21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 54 Rolandas Paksas Considerando 30 (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 21. In particolare, AM\1168148.docx 21/61 PE629.776v01-00

meglio" del 13 aprile 2016 21. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. 21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 21 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. Or. lt 55 Edouard Martin Considerando 30 bis (nuovo) (30 bis) Le informazioni sul chilometraggio sono elementi informativi necessari che informano i consumatori circa la durabilità e l'aspettativa di vita dei pneumatici che desiderano acquistare. Esse consentono altresì al consumatore finale di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che è vantaggioso per la protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consente loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Or. fr 56 PE629.776v01-00 22/61 AM\1168148.docx

Considerando 30 bis (nuovo) (30 bis) I requisiti in materia di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere aggiunti all'etichetta. Al fine di introdurre tali requisiti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sviluppare i necessari metodi di prova riproducibili in tempo utile per l'applicazione del presente regolamento. 57 Edouard Martin Considerando 30 ter (nuovo) (30 ter) La scheda informativa dei pneumatici dovrà contenere elementi relativi alla tracciabilità di alcuni componenti quali la gomma, ancora utilizzata da alcuni produttori per produrre pneumatici. Questo obbligo di trasparenza attraverso la tracciabilità consentirà di avvisare e indirizzare il consumatore sulla scelta di componenti la cui estrazione e origine proteggono le falde acquifere e promuovono la gestione sostenibile delle foreste. Or. fr 58 Edouard Martin Considerando 32 AM\1168148.docx 23/61 PE629.776v01-00

(32) Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009. (32) Al fine di rafforzare la fiducia nell'etichetta e di garantirne l'accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull'etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e sulla neve e sul ghiaccio e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009. Or. fr 59 Henna Virkkunen, Christofer Fjellner Considerando 32 bis (nuovo) (32 bis) La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve o l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. Motivazione È fondamentale che nell'etichetta siano inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e sul ghiaccio. Le esigenze dei consumatori sono diverse in tutte le regioni, dal momento che le condizioni invernali più comuni variano a seconda della posizione geografica. Sarebbe, pertanto, più utile per i consumatori disporre di tutte le informazioni pertinenti sulle caratteristiche dei pneumatici, in modo tale che essi possano scegliere il pneumatico più adatto alle loro esigenze e alle condizioni di guida. 60 Jaromír Kohlíček, Merja Kyllönen PE629.776v01-00 24/61 AM\1168148.docx

Considerando 32 bis (nuovo) (32 bis) La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve o l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. 61 Dominique Riquet, Fredrick Federley Considerando 32 bis (nuovo) (32 bis) Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve o sul ghiaccio e il codice QR. Or. fr Motivazione Le procedure di omologazione dei pneumatici da neve e da ghiaccio sono diverse, ma alcuni modelli possono essere validi in entrambi i casi. L'etichetta deve contenere le tre ipotesi possibili: i due loghi, uno o nessuno. 62 Articolo 1 paragrafo 1 AM\1168148.docx 25/61 PE629.776v01-00

1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. 1. Il presente regolamento si prefigge di promuovere pneumatici sostenibili, sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l'efficienza economica del trasporto su strada. 63 Răzvan Popa Articolo 1 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. 1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, nonché con una durata di vita maggiore. Or. ro 64 Edouard Martin Articolo 1 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada 1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada PE629.776v01-00 26/61 AM\1168148.docx

promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. Or. fr 65 Articolo 2 paragrafo 1 1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3. 1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 nuovi, ricostruiti, riscolpiti e usurati immessi sul mercato. 66 Articolo 2 paragrafo 2 2. Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo l'inserimento negli allegati, mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 12, di un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici. 2. La Commissione adotta, entro il 1 o giugno 2020, atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento introducendo parametri di prestazione (resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore di rotolamento) e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, riscolpiti e usurati. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13 al fine di introdurre un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, AM\1168148.docx 27/61 PE629.776v01-00

riscolpiti e usurati. 67 Articolo 3 comma 1 punto 2 bis (nuovo) (2 bis) «pneumatici riscolpiti», pneumatici usati in cui gli incavi vengono ritagliati a un livello più profondo per ripristinare la profondità del battistrada; 68 Edouard Martin Articolo 3 comma 1 punto 7 (7) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all'allegato IV, in forma cartacea o elettronica; (7) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all'allegato IV nonché elementi informativi sulla tracciabilità dei componenti dei pneumatici quali la gomma, in forma cartacea o elettronica; Or. fr 69 Rolandas Paksas Articolo 3 comma 1 punto 19 PE629.776v01-00 28/61 AM\1168148.docx

(19) «parametro», un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve e ghiaccio, il chilometraggio o l'abrasione, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso; (19) «parametro», un parametro del pneumatico ai sensi dell'allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve o ghiaccio, che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso; Or. lt 70 Articolo 4 paragrafo 1 parte introduttiva 1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati: 1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente: 71 Articolo 4 paragrafo 1 lettera a (a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, (a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, AM\1168148.docx 29/61 PE629.776v01-00

e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV; e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV; oppure 72 Rolandas Paksas Articolo 4 paragrafo 1 comma 1 (nuovo) L'etichetta deve essere apposta direttamente sul pneumatico e deve essere leggibile nella sua interezza, senza che altre informazioni possano ostacolarne la visione. Deve essere apposta saldamente per evitare che si stacchi facilmente, garantendo nel contempo che i consumatori possano rimuoverla quando iniziano a utilizzare il pneumatico. 73 Articolo 4 paragrafo 2 2. Per quanto riguarda i pneumatici venduti su Internet, i fornitori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. 2. Per quanto riguarda i pneumatici venduti su Internet, i fornitori garantiscono che l'etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo, senza che sia necessario fare ulteriori click, e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. PE629.776v01-00 30/61 AM\1168148.docx

74 Jaromír Kohlíček Articolo 4 paragrafo 3 3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta. 3. I fornitori garantiscono che il materiale tecnico-promozionale per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riporti l'etichetta. I fornitori possono mettere a disposizione l'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi online per un tipo specifico di pneumatico. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, in questo caso tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. 75 Articolo 4 paragrafo 3 3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta. 3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta. L'etichetta deve essere sempre visibile. 76 Rolandas Paksas AM\1168148.docx 31/61 PE629.776v01-00

Articolo 4 paragrafo 3 3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta. 3. I fornitori garantiscono che il materiale tecnico-promozionale per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riporti l'etichetta. Motivazione Le informazioni dovrebbero essere fornite in un contesto in cui il consumatore confronta prodotti e servizi o valuta il prodotto quando effettua una decisione di acquisto consapevole (come nel punto vendita). L'etichetta dovrebbe, pertanto, essere inclusa nel materiale tecnicopromozionale al fine di informare debitamente ed efficacemente il consumatore nella fase pertinente. 77 Werner Langen Articolo 4 paragrafo 3 3. I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l'etichetta. 3. I fornitori garantiscono che il materiale tecnico-promozionale per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riporti l'etichetta. Or. de 78 Edouard Martin Articolo 4 paragrafo 6 bis (nuovo) 6 bis. I fornitori si impegnano a rendere trasparenti le loro catene di PE629.776v01-00 32/61 AM\1168148.docx

approvvigionamento e a incoraggiare le buone pratiche. Or. fr 79 Articolo 4 paragrafo 7 7. Su richiesta delle autorità degli Stati membri, i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell'allegato III. 7. Su richiesta delle autorità degli Stati membri, i fornitori presentano alle autorità degli Stati membri o a terzi accreditati la documentazione tecnica a norma dell'allegato III. 80 Articolo 5 paragrafo 1 1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, prima dell'immissione di un nuovo tipo di pneumatico sul mercato, il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369. 81 Rolandas Paksas AM\1168148.docx 33/61 PE629.776v01-00

Articolo 5 paragrafo 1 1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369. Or. lt 82 Articolo 5 paragrafo 2 2. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] al 31 dicembre 2019, il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020, nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici. 2. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2019, il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020, nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici. 83 Rolandas Paksas Articolo 5 paragrafo 2 2. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato nel periodo tra il [si prega di 2. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato nel periodo tra il [si prega di PE629.776v01-00 34/61 AM\1168148.docx

inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] al 31 dicembre 2019, il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020, nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici. inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] al 31 dicembre 2020, il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2021, nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici. Or. lt 84 Articolo 5 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato esclusivamente prima del 31 dicembre 2018, il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici. 85 Articolo 5 paragrafo 3 3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza 3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle AM\1168148.docx 35/61 PE629.776v01-00