CONVENZIONE. sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in

Documenti analoghi
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law) ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA Piazza dell Ateneo Nuovo 1

CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

convengono quanto segue:

CONVENZIONE. tra. Visti

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

TRA. Il Dipartimento Jonico dell Università degli Studi di Bari, in persona del Direttore Prof. Bruno Notarnicola E

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

CONVENZIONE TRA VISTI

- Visti gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l articolo 41,

Prot. n del 22/12/ [UOR: ARATE5 - Classif. III/14] CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA

SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A C.

Convenzione Quadro, art. 1, comma 1, e legge 247, art.41 comma 6, lettera a) 2

Modena, 29 ottobre Prot. n Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Via Emilia Est n.

Convenzione. tra VISTO

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. l Università degli Studi di

CONVENZIONE TRA L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA LUCERA TRANI L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Convenzione. tra. gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, Vigevano e Voghera. l Università degli Studi di Pavia

rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 Regolamento generale di Ateneo per lo

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi durante l ultimo anno del corso di laurea triennale;

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. l Università degli Studi di Cagliari

Convenzione tra l Università degli Studi di Udine e l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

ATTUAZIONE NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA - CLASSE LMG/01 A.A.

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ' ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA tra

Convenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

tra VISTO CONSIDERATO

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI.

SCHEMA DI CONVENZIONE ACCORDO. tra. L /Gli Ordine/i Provinciale/i dei Consulenti del Lavoro di. il Dipartimento di. dell Università di..

NOVARA, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANIA, VERCELLI

Convenzione. tra. l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano. la Libera Università di Bolzano

Università degli studi dell Insubria Dipartimento di Economia ACCORDO. Tra

CONVENZIONE TRA VISTI

Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Semestre anticipato di tirocinio forense presso l Ordine degli Avvocati di Pordenone a.a.

CONVENZIONE QUADRO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA TRA

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSULTA dei CONSIGLI PROVINCIALI della TOSCANA

ACCORDO tra L Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna L Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Convenzione. in seguito denominate Parti visto

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche.

REGOLAMENTO UNICO DI TIROCINIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI

Regolamentazione svolgimento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.

Università degli Studi MESSINA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE Anno Accademico 2017/2018

che abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ORDINAMENTO MASTER DI PRIMO LIVELLO

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell 8 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

N. o.d.g.: 07.1 S.A Verbale n. 8/2017 UOR: Dipartimento di Giurisprudenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (P.IVA e cod. fisc ), nella persona

Convenzione. tra. Università degli Studi di Genova

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DATA SCIENCE

CONVENZIONE TRA VISTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA SERVIZIO POST LAUREA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI C A G L I A R I DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L ORIENTAMENTO SETTORE POST LAUREAM / ESAMI DI STATO

Regolamenti attuativi della riforma degli ordinamenti professionali Estratto in materia di tirocinio professionale

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Art. 1 Principi generali Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza

Università degli studi di Palermo

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA tra

LAUREA IN INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE Sede di Taranto (corso in videoconferenza) 20 posti

CONVENZIONE. Per lo svolgimento dei TIROCINI PROFESSIONALI OBBLIGATORI degli studenti dei CORSI DI STUDIO IN SERVIZIO SOCIALE TRA

Facoltà di Giurisprudenza

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST LAUREAM. Art. 1 Oggetto del Regolamento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI. Tra l'università degli Studi di Cagliari, codice fiscale

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Banca e Finanza

Repertorio n. Prot. n. CONVENZIONE

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MOLECOLARI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

Facoltà di Medicina e Psicologia

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Giurista di impresa e delle amministrazioni pubbliche

Ministero della giustizia Decreto 17 marzo 2016, n. 70; G.U. n. 116 del 19 maggio 2016

Scuola di Diritto Avanzato

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

Adotta. il seguente regolamento:

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 marzo 2016, n. 70

CONVENZIONE QUADRO TRA. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra: l Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominata

Transcript:

CONVENZIONE sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in costanza dell ultimo anno di corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e sul tirocinio dei borsisti Erasmus TRA: L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto n. 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19/01/1965, debitamente autorizzato alla firma del presente atto e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA, con sede in Siena, via Franci n. 26, C.F. 92005490526, in persona del Presidente pro tempore Avv. Nicola Mini, nato a Siena il 23/06/1962 e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO, con sede in Grosseto, Piazza Fabbrini, C.F. 80005880531, P.IVA 01081110536, in persona del Presidente pro tempore Avv. Luigi Bonacchi, nato a Grosseto il 21/02/1956 e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO, con sede in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, C.F. 80012100519 - P. IVA 00356980516, in persona del Presidente pro tempore Avv. Piero Melani Graverini, nato ad Arezzo il 9/08/1953 premesso: - che l art. 40 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante nuova disciplina dell ordinamento della professione forense, prevede che i Consigli dell Ordine degli Avvocati possano stipulare con le università convenzioni per la disciplina dei rapporti reciproci; - che l art. 41, c. 6, lett. d), della medesima legge prevede la facoltà di anticipare un 1

semestre di tirocinio professionale durante l ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza; - che il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 (d ora in avanti regolamento) ha disciplinato, in attuazione dell art. 41, c. 13, della legge n. 247/2012, le modalità di svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense, rinviando ex art. 5 ad una convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi di facoltà la più dettagliata disciplina delle modalità di anticipazione di un semestre di tirocinio professionale durante gli studi universitari e prevedendo altresì che in attuazione di detta convenzione i Consigli dell Ordine possano stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà o dipartimenti al fine di avviare lo svolgimento dei tirocini anticipati durante il corso di studi; - che in data 24 febbraio 2017 è stata siglata la convenzione quadro di cui sopra; - che l anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di laurea in giurisprudenza costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione professionale del giurista, sia dal punto di vista dell integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista del progressivo inserimento dello studente nello specifico contesto della professione forense; - che è pertanto interesse delle parti definire una cornice normativa idonea a rendere effettiva la possibilità di attivare presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Siena i tirocini professionali anticipati; - che è, altresì, interesse delle parti consentire la circolazione degli studenti tirocinanti tra gli Ordini del Distretto della Toscana nelle forme che saranno previste in via convenzionale; tutto ciò premesso e considerato, 2

si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Oggetto) 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell articolo 40, comma 1, della legge n. 247/2012, disciplina, ai sensi dell articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell articolo 5 del regolamento, l anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professionale forense in costanza dell ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) e le modalità di svolgimento di tale semestre idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l ammissione all anticipazione del tirocinio. 2. I Consigli dell Ordine e l Università Dipartimento di Giurisprudenza possono stipulare ulteriori convenzioni attuative della presente, anche al fine di prevedere forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, nonché forme di collaborazione con i singoli studi professionali al fine di favorire l accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati. Articolo 2 (Anticipazioni di un semestre di tirocinio) 1. Lo studente iscritto all ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) può chiedere di essere ammesso all anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del titolo, se in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto 3

costituzionale (IUS/08); Diritto dell Unione europea (IUS/14). 2. L Università Dipartimento di Giurisprudenza ha facoltà di assegnare un numero massimo di n. 3 crediti formativi (CFU) al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio anticipato, a valere come attività formativa facoltativa e con corrispondente riduzione per il tirocinante del numero di crediti da conseguire per l attività formativa obbligatoria prevista dal piano di studi. Articolo 3 (Domanda di anticipazione) 1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell articolo 41, comma 3, della legge n. 247/2012, è presentata al Consiglio dell Ordine competente ed è altresì corredata: a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti: - di cui all articolo 2 della presente convenzione; - di cui all articolo 17 comma 1, lettere a) d) e f), g) ed h) della legge n. 247/2012; b) dall indicazione del nominativo del professionista presso il quale si volgerà il tirocinio; c) dall indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento; d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, che sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio. 2. Le convenzioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, possono prevedere ulteriori specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo. 3. Ai sensi dell art. 41, comma 6, lett. c), della legge n. 247/2012, il semestre anticipato può 4

consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all esercizio della professione. Si applica in tale caso il comma 1 del presente articolo e le necessarie verifiche sono compiute dal Consiglio dell Ordine. 4. Il Consiglio dell Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 17, comma 7, della legge n. 247/2012. In caso di inutile decorso di detto termine, l interessato può rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 10 giorni. Articolo 4 (Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio) 1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d). 2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall obbligo di frequenza dei corsi di cui all articolo 43 della legge n. 247/2012. 3. Ai fini di cui al comma precedente l Università Dipartimento di Giurisprudenza può convenire con i Consigli degli Ordini l istituzione e l organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, tali corsi o parti specifiche di essi potranno essere affidati anche ad avvocati che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza in ambito formativo. L eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante. 4. Il tutor accademico vigila sull effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e 5

sull andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni. 5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell Ordine, l effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando per quanto possibile di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il professionista garantisce, altresì, che il tirocinante acquisisca esperienza e nozioni nelle materie del P.C.T., Deontologia e Ordinamento Forense e Tecnica di redazione atti e pareri. 6. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento. 7. Il Consiglio dell Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 8, comma 4, del regolamento. 8. D intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell elaborazione della dissertazione relativa all esame finale di laurea in giurisprudenza. 9. Nei casi in cui consegua la laurea magistrale in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. 10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, non provveda, 6

entro sessanta giorni, a confermare l iscrizione al registro dei praticanti. 11. Ai sensi dell articolo 41, comma 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. 12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell articolo 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi. Articolo 5 (Relazione finale) 1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell Ordine competente. 2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento comporta l assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2, c. 2, della presente convenzione. 3. Ai sensi dell articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell Ordine non rilascia l attestato. In questo caso il praticante e l Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l articolo 17, comma 7, della legge. Articolo 6 (Tirocini per borsisti Erasmus for traineeship) 1. I Consigli dell Ordine si impegnano a riconoscere il periodo di tirocinio svolto in altro Paese dell Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all esercizio della professione agli studenti immatricolati nel corso di Laurea 7

Magistrale in Giurisprudenza dell Università degli Studi di Siena che abbiano conseguito una borsa di studio Erasmus for traineeship. 2. Detto periodo di tirocinio, effettuate tutte le verifiche opportune, è considerato equivalente a quello svolto in Italia e computato nel periodo necessario per l accesso alla professione forense ai sensi dell art. 41 della Legge n. 247/2012. 3. I Consigli dell Ordine si dichiarano disponibili a consentire il tirocinio presso i propri iscritti anche a studenti comunitari titolari della medesima borsa di studio Erasmus for traineeship. Articolo 7 (Durata e rinnovo) 1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovata per uguali periodi, in mancanza di disdetta da comunicare alle altre parti con lettera raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza. Articolo 8 (Oneri Fiscali) 1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Viene redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all imposta di bollo alla quale provvederà l Università degli Studi di Siena. Art. 9 (Disposizione finale e di rinvio) 1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge n. 247/2012 e del regolamento. Siena, data della firma digitale UNIVERSITÀ degli STUDI di SIENA f.to digitalmente Il Rettore Luogo, data della firma digitale ORDINE degli AVVOCATI di SIENA f.to digitalmente Il Legale Rappresentante 8

Luogo, data della firma digitale ORDINE degli AVVOCATI di GROSSETO f.to digitalmente Il Legale Rappresentante Luogo, data della firma digitale ORDINE degli AVVOCATI di AREZZO f.to digitalmente Il Legale Rappresentante 9