COMUNE DI RUTIGLIANO PROVINCIA DI BARI

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Numero 120 Del 05-07-12 COMUNE DI RUTIGLIANO PROVINCIA DI BARI COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PER ALBO PRETORIO VIRTUALE Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI ADOZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 14.3.2011 N 23, ISTITUITA IN VIA SPERIMENTALE ED ANTICIPATA DAL 2012, DALL'ART. 13 L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di luglio presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: DOTT. ROMAGNO ROBERTO SINDACO P REDAVID PASQUALE VICE SINDACO P DOTT. DEFILIPPIS VITO GRAZIO ASSESSORE P DOTT. IAFFALDANO GIUSEPPE CARMINE ASSESSORE A RAG. MARTIRE MICHELE ASSESSORE P DOTT. MASTROCRISTINO NICOLA ASSESSORE P DOTT.SSA REDAVID ANGELA ASSESSORE P SIMONE STEPHI ASSESSORE P ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1. Assume la presidenza il DOTT. ROMAGNO ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE GALLUCCI FLORIANA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 1 COMUNE DI RUTIGLIANO

L A G I U N T A Visto - il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria; - il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modifiche Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato e integrato dal D.L. 2/03/2012, n. 16 convertito in L. del 26/04/2012 n. 44, che ha previsto l'anticipazione dell istituzione dell'imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; - il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'i.c.i., e l art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; - l art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ente in materia di entrate, applicabile all imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; Dato atto Che la base imponibile dell'imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; Che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; d) 60 (elevato a 65 dall 1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; Che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; Tenuto conto Che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l aliquota di base dell imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; Che, inoltre, il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l aliquota dello 0,4% prevista per l abitazione principale e relative pertinenze; Che il comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha fissato allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per l ente di variare detta aliquota dello 0,1 per cento in aumento o in diminuzione; Che sempre in base all art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 9 e 9bis sin base al quale il Comune può ridurre l aliquota prevista, negli specifici casi in esso disciplinati; Che, infine, la detrazione d imposta di cui all art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 per l unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, stabilita nella di misura di DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 2 COMUNE DI RUTIGLIANO

200,00, con le maggiorazioni di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00, può essere incrementa dall ente fino a concorrenza dell imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; Considerato Che l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; Che l art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2012 al 30/06/2012; Che l art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall art. 4 del D.L. 16/2012, consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell art. 1, comma 169, della L. 296/2006; Che lo stesso art. 13 comma 12 bis stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell imposta municipale propria nonché dei risultati dell accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012; Che le risorse assegnate ai comuni nell ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Rutigliano, subiscono nell anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall art. 14 del D.L. 78/2010 e dall art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall art. 2 del D.Lgs. 23/2011; Che a seguito dell entrata in vigore dell imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 23/2011; Che per effetto del disposto dell art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell ICI; Che in base all art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze per ciascun comune; Che l Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell imposta municipale propria nonché dei risultati dell accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l ammontare del gettito complessivo previsto per l anno 2012; Ritenuto Che per quanto sopra detto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, sia opportuno proporre all approvazione del Consiglio Comunale la modifica delle aliquote del tributo stabilite dall art. 13 del D.L. 201/2011 come segue: Aliquota base pari allo 0,76 per cento di cui all art. 13, comma 6, per i terreni agricoli; DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 3 COMUNE DI RUTIGLIANO

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento di cui all art. 13, comma 7, per l abitazione principale e le relative pertinenze; Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all art. 13, comma 9, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133; Aliquota base di cui all art. 13, comma 6, maggiorata allo 0,84 per cento per tutti gli altri immobili assoggettati all imposta; Che sia inoltre opportuno proporre all approvazione del Consiglio Comunale la conferma della detrazione d imposta di cui all art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 per l unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, stabilita nella di misura di 200,00, con le maggiorazioni di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00; Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; Visto il vigente Statuto Comunale; ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; PROPONE 1) Di sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012: Aliquota base di cui all art. 13, comma 6, pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli; Aliquota ridotta di cui all art. 13, comma 7, pari allo 0,4 per cento per l abitazione principale e le relative pertinenze; Aliquota ridotta allo 0,20 per cento di cui all art. 13, comma 9, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133; Aliquota base di cui all art. 13, comma 6, maggiorata allo 0,86 per cento per tutti gli altri immobili assoggettati all imposta; 2) Di sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale la conferma della Detrazione d imposta di cui all art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per l unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo la disciplina e nella di misura in esso stabilito di 200,00, maggiorata di 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di 400,00; 3) Di dare atto che a norma dell art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012, l Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l abitazione principale per l anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 4) Di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la Deliberazione che verrà adottata al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell approvazione dell apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 4 COMUNE DI RUTIGLIANO

DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 5 COMUNE DI RUTIGLIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to DOTT. ROMAGNO ROBERTO IL SEGRETARIO GENERALE F.to GALLUCCI FLORIANA Parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data 05-07-2012 ai sensi dell art.49 comma 1 del D.Lgs. n 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to CHIANTERA ANTONIO Parere per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data ai sensi dell art.49 comma 1 del D.Lgs. n 267/2000. IL RESP. SERV. FINANZ. F.to TETRO MICHELE Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all Albo Pretorio di questo Comune dal 06-07-2012 al 21-07-2012 Rutigliano, lì 06-07-2012 IL SEGRETARIO GENERALE F.to: GALLUCCI FLORIANA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 4 comma del D.Lgs n 267/2000. La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs n 267/2000. Rutigliano, li 06-07-2012 IL SEGRETARIO GENERALE F.to: GALLUCCI FLORIANA DELIBERA DI GIUNTA n. 120 del 05-07-2012 pagina 6 COMUNE DI RUTIGLIANO