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Transcript:

Vedano Olona, 03 Novembre 2010 Ordinanza n. 67 NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI IL SINDACO VISTA l ordinanza n. 08 del 23 febbraio 2008 CONSIDERATA la necessità di integrare e modificare in parte la predetta Ordinanza; D I S P O N E la sostituzione ed integrazione del testo della Ordinanza n. 08 del 23 febbraio 2008 con il seguente: PREMESSO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall animale stesso; che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro. VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTO l articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112; VISTO l articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall Italia; VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente Legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo, VISTA la Legge n. 189 del 20/07/1999 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate ; VISTA la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (da art. 104 a art. 123); VISTI gli articoli 650 e 727 del Codice Penale; RITENUTO di dover sostituire l Ordinanza n. 8 del 23 febbraio 2008 anche sulla scorta dell ordinanza promulgata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 03/03/2009 a firma del Sottosegretario On. Francesca Martini; PRESO ATTO delle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani nelle aree pubbliche; PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini; DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai proprietari/conduttori sul suolo ovunque si trovino, e dall altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non abbinata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza, sia dei frequentatori che quella degli stessi animali, e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani, violando il dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, è causa di disagio per i cittadini nonché fonte di problematiche di carattere igienico - sanitario, oltre che di danno al decoro e alla nettezza cittadini; ACCERTATO inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia; CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l ambiente, la pulizia e l igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi; RITENUTO opportuno intervenire con provvedimento atto a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone; RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario/conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine; O R D I N A I p a r t e A tutti i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di: RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell intero territorio comunale sulla quale si vengono a trovare, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti; ESSERE SEMPRE FORNITI, trovandosi su area pubblica o di uso pubblico con i propri animali, di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, avendo l obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

UTILIZZARE obbligatoriamente guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. PORTARE con sé una museruola, rigida o morbida,da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. IMPEDIRE che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie deiezioni e assicurare la costante presenza in prossimità dell animale; II p a r t e Come previsto nella Legge Regionale in materia di sanità n. 33 del 30 dicembre 2009 O B B L I G A I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell alimentazione, dell igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. V I E T A E vietato a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico - sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà; c) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009; d) vendere animali a minorenni.

3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali. 4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana. 5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. 6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata. A V V E R T E I p a r t e che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3; che qualora il trasgressore non ottemperi all invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00); che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

II p a r t e che, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori alle Norme relative alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo, saranno applicate le sanzioni previste all art. 122 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e che le somme riscosse saranno introitate dalle ASL anche attraverso il Comune. D I S P O N E che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni, fatta eccezione per quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009. Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento; La notifica della presente ordinanza a: 1. Servizio di Polizia Locale di Vedano OLona 2. Comando Provinciale Carabinieri di Varese 3. Questura di Varese 4. Comando Polizia Provinciale di Varese 5. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Varese 6. Servizio Veterinario ASL di Varese 7. Amministrazione Provinciale di Varese 8. Protezione Civile Vedano Olona Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. IL SINDACO F.to Avv. Enrico Baroffio