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Mod. Cond. Gen. ACQUI 001 Revisione 2 01.03.18 CONDIZIONI GENERALI Dl ACQUISTO ENGIE ARTICOLO 1 - NORME E PRESCRIZIONI GENERALI Le Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante dell'ordine di acquisto di ENGIE e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso. Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini di acquisto hanno prevalenza rispetto alle Condizioni Generali di Acquisto e possono costituire una deroga o emendamento alle stesse. Le Condizioni Generali di Acquisto e le eventuali Condizioni Speciali non potranno essere modificate, né subire aggiunte da parte del Fornitore se non in presenza di accordo sottoscritto fra ENGIE e il Fornitore. Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini di acquisto di ENGIE trasmessi al Fornitore anche se non specificatamente richiamate. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti da queste Condizioni Generali di Acquisto risultassero per qualsiasi motivazione inefficaci, contrari a norme imperative di legge o invalidi, l'inefficacia, la contrarietà a norme imperative di legge o l'invalidità non si estenderanno alle altre disposizioni di queste Condizioni Generali di Acquisto. Il Fornitore si impegna ad osservare le prescrizioni del D. Lgs. 231/01, ad accettare il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENGIE e a prendere visione delle modalità di approccio della società verso l Ambiente, la Qualità, la Sicurezza enunciate nel documento La Politica Corporate Governance. ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DELL ORDINE DI ACQUISTO Il Fornitore formalizzerà l accettazione dell ordine di acquisto restituendo la conferma d ordine debitamente timbrata e sottoscritta o tramite accettazione informatica dell ordine trasmesso con tale modalità. Il Fornitore si impegna inoltre a restituire a ENGIE copia del Codice Etico di quest ultima sottoscritto per accettazione. Se nel termine di 7 (sette) giorni dalla sua ricezione il Fornitore non ha provveduto alla restituzione della conferma d ordine, ENGIE si riserva la facoltà di annullare l ordine di acquisto in qualsiasi momento. Con l accettazione dell ordine di acquisto si intendono accettate dal Fornitore tutte le condizioni ed i riferimenti in esso riportati. 1

L iniziata esecuzione dell ordine di acquisto da parte del Fornitore, costituirà completa accettazione dello stesso ivi compresi i documenti di riferimento (le Condizioni Generali d Acquisto, il Capitolato Qualità Fornitori, la specifica tecnica i disegni, ecc.). ARTICOLO 3 - SPECIFICHE TECNICHE Si considerano applicabili le specifiche tecniche riportate nell'ordine di acquisto di ENGIE se non altrimenti concordate per iscritto. Le apparecchiature acquistate dovranno essere corredate di certificato di conformità, marchiature CE, libretti di Uso e Manutenzione, mentre i prodotti chimici dovranno essere accompagnati da schede tecniche/di sicurezza. Eventuali altri documenti (capitolati, disegni, etc.) citati nell'ordine di acquisto costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso. ARTICOLO 4 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO E DEL CREDITO Il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ordine di acquisto. E' esclusa la cedibilità del credito derivante al Fornitore dall'ordine di acquisto salvo che la cessione non sia stata preventivamente concordata e autorizzata per iscritto da ENGIE. ARTICOLO 5 - TERMINI Dl CONSEGNA I termini di consegna indicati nell'ordine di acquisto di ENGIE sono da considerarsi essenziali ed accettati dal Fornitore. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze per ritardata consegna e per non conformità con quanto stabilito nell'ordine di acquisto di ENGIE. Eventuali ritardi di consegna dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto a ENGIE, Ufficio Acquisti, con l'indicazione dei nuovi termini di consegna, che dovranno sempre essere oggetto di specifica approvazione scritta. Nel caso di ritardi di consegna, ENGIE a sua discrezione si riserva di: - risolvere l ordine d acquisto di diritto ed approvvigionarsi presso altri fornitori di quanto ordinato e non consegnato entro i termini, fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali costi addizionali per l'acquisto della fornitura da altre fonti - applicare al Fornitore, in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione, di risarcimento e di costi addizionali sopportati da ENGIE, una penale nella misura del 1,0% (unopercento) del valore della fornitura non consegnata nel termine pattuito, per ciascuna settimana completa maturata in ritardo. L'importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (diecipercento) del valore dell'ordine di acquisto della fornitura in ritardo. Per eventuali consegne anticipate rispetto ai termini stabiliti sull ordine di acquisto, ENGIE si riserva il diritto di effettuare la restituzione con spese a carico del Fornitore oppure di trattenere la fornitura facendo decorrere la procedura di pagamento a partire dalla data di consegna contrattuale. 2

ARTICOLO 6 - FORZA MAGGIORE I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di cause di Forza Maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni) che impediscano realmente l'esecuzione dell'ordine di acquisto. Nel caso si verifichi un evento di Forza Maggiore che possa compromettere le date di consegna concordate è compito del Fornitore informare subito per iscritto ENGIE. Resta in ogni caso convenuto che il Fornitore dovrà riprendere subito l esecuzione dell ordine di acquisto contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore. Qualora l evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 (trenta) giorni, ENGIE avrà il diritto di risolvere l'ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Racc. A.R. o fax al Fornitore. ARTICOLO 7 - SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO La spedizione dovrà essere effettuata in conformità con le prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto di ENGIE. I materiali dovranno essere accompagnati dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: - numero dell'ordine di acquisto - data di spedizione - codice materiale - descrizione del materiale - quantità - peso lordo e netto dei colli - mezzo di spedizione La merce dovrà essere imballata in modo tale da non subire danni, evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto. Le spedizioni/movimentazioni di sostanze pericolose dovranno avvenire secondo le normative cogenti e soprattutto utilizzando imballaggi idonei in modo da evitare sversamenti del materiale stesso. Le tipologie di imballo verranno definite a cura e responsabilità del Fornitore, nel rispetto delle vigenti normative, in base alle singole esigenze, alle tipologie del trasporto ed alle necessità di movimentazione negli impianti di ENGIE. Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile di ogni danno occorso alle merci fino al punto di destinazione convenuto. Nessun addebito per spese di imballaggio sarà accettato da ENGIE se non espressamente concordato. ARTICOLO 8 - CONTROLLO DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE L'accettazione della fornitura/prestazione è subordinata all'accertamento della conformità ai requisiti, alla quantità e alla qualità richiesti sull ordine di acquisto di ENGIE. Le forniture ordinate dovranno essere consegnate secondo le indicazioni specificatamente indicate nell ordine di acquisto da ENGIE con riserva di quest ultima di controllo quantitativo e qualitativo e si intenderanno definitamente accettate solo dopo l esito positivo del controllo da parte di ENGIE. In presenza di esito negativo del controllo la fornitura verrà rifiutata o restituita a carico del Fornitore. 3

Per contestazioni relative alla non conformità della fornitura dell ordine di acquisto, i termini indicati dall articolo 1495 del codice civile, si intendono derogati a 30 (trenta) giorni. In presenza di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una partita all'ordine di acquisto, darà facoltà a ENGIE di annullare l'intero ordine di acquisto e di non ritirare le successive partite anche se conformi all ordine stesso. ARTICOLO 9 - GARANZIA Il Fornitore garantisce la piena proprietà del prodotto venduto e la legittimità del trasferimento. Il Fornitore garantisce inoltre che la cosa venduta è immune da vizi che la rendano non idonea all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, siano essi apparenti o occulti. ARTICOLO 10 - RECLAMI Il Fornitore non potrà respingere alcun reclamo da parte di ENGIE anche se lo stesso dovesse essere inoltrato dopo che la merce sia stata parzialmente utilizzata. ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o a parti difettose della sua fornitura. Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere ENGIE indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo ENGIE degli eventuali danni subiti. ARTICOLO 12 RISOLUZIONE In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nelle Condizioni Generali di Acquisto o delle Condizioni Speciali, ENGIE avrà la facoltà di risolvere l'ordine di acquisto ipso iure ai sensi dell'articolo 1456 del cod. civ. mediante Racc. A.R. o fax inviato al Fornitore fermo restando in ogni caso per ENGIE il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. ENGIE potrà a sua discrezione risolvere l'ordine di acquisto qualora una Società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione di attività del Fornitore, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento. ARTICOLO 13 - RECESSO UNILATERALE ENGIE si riserva la facoltà di recedere dall'ordine di acquisto in ogni momento a mezzo Racc. A.R. o telefax da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni. In tal caso ENGIE riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della fornitura e/o della documentazione predisposta fino alla data del recesso, un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione regolarmente eseguita. 4

ARTICOLO 14 - PREZZI In mancanza di clausole esplicitamente espresse nell'ordine di acquisto di ENGIE i prezzi sono da considerarsi fissi e non revisionabili. I prezzi stabiliti si intendono, per il Fornitore, comprensivi di ogni tipo di onere relativo alla fornitura effettuata. Il prezzo fissato è comprensivo della gestione di tutti i rifiuti prodotti dal Fornitore. Sarà cura del Fornitore inviare la quarta copia del Formulario di ogni rifiuto smaltito (a chiusura del cantiere). ARTICOLO 15 - FATTURE Le fatture dovranno essere predisposte ed inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema informatico adottato da ENGIE. La fattura potrà essere creata sia attraverso il messaggio di posta elettronica con il quale il Fornitore riceverà l ordine di acquisto, sia tramite il portale Coupa Supplier Network, accessibile previa registrazione. Il Fornitore è tenuto allegare nel sistema copia elettronica (pdf) della fattura cartacea. Non saranno considerate ricevute fatture inviate via posta tradizionale. Il Fornitore dovrà emettere le fatture con data non antecedente alla fornitura alla quale si riferiscono. In mancanza di una o più delle indicazioni sopracitate, ENGIE respingerà la fattura al Fornitore. Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è indicato il c/c bancario dedicato. ARTICOLO 16 - MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA ENGIE per sopravvenute esigenze operative potrà richiedere al Fornitore degli adattamenti o delle modifiche ai prodotti/servizi ordinati. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali adattamenti/modifiche nel rispetto delle tempistiche e delle relative condizioni economiche concordate con ENGIE purché siano compatibili con la propria capacità tecnologica/progettuale. ARTICOLO 17 - VERIFICHE PRESSO IL FORNITORE ENGIE si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nell'ordine di acquisto ed il mantenimento dei requisiti di qualità, riservatezza, sicurezza ed ambiente. ARTICOLO 18 - "PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Il Fornitore assume nei confronti di ENGIE la piena responsabilità nel garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa, garantendo a ENGIE la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detta fornitura. Il Fornitore si impegna sin d'ora a sollevare e tenere indenne ENGIE da qualsivoglia pretesa o rivendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know-how o altro diritto di proprietà industriale. 5

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA/DIVIETO DI PUBBLICITA Il Fornitore si obbliga a trattare con la massima riservatezza le informazioni ed i dati forniti da ENGIE per garantire l'esecuzione dell'ordine di acquisto. Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome di ENGIE ed a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'ordine di acquisto ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale. Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata da ENGIE. ARTICOLO 20 - QUALITÀ DEL SERVIZIO Premesso che ENGIE è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (Sistema di Gestione della qualità), si richiede al Fornitore: copia dei certificati di taratura di tutti gli strumenti/apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi che verranno utilizzati nell espletamento delle attività richieste dall ordine di acquisto e che tali apparecchiature siano tarate in centri SIT, SINAL o equivalenti; evidenza dei controlli e delle registrazioni delle attività eseguite (la modalità di consuntivazione verrà concordata preventivamente con il referente di ENGIE). ARTICOLO 21 - LEGGE APPLICABILE/FORO COMPETENTE L'ordine di acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista secondo la legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Acquisto o nelle Condizioni Speciali. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la sua interpretazione, la validità e l'esecuzione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. ENGIE Per accettazione (data, timbro e firma) (data, timbro e firma del Fornitore) Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole di cui agli articoli 1-2-4-5-6-8-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21. Per accettazione (data, timbro e firma del Fornitore) 6