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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE O. BERNACCHIA M. BRIGIDA INDIRIZZO MUSICALE Sede Centrale -Via Garibaldi - Tel. 0875/712882 Fax 0875/712889 Plesso Brigida Via Cina, snc Tel. 0875/712861 Plesso di Difesa Grande - Tel. 0875/7 Fax 0875/752244 Plesso Schweitzer - Viale Trieste Tel. 0875/712851 - Fax 0875/704975 C.F. 82004660708 C.M. - CBMM19600G - E-mail: cbmm19600g@pec.istruzione.it Sito internet: http://www.bernacchiabrigida.gov.it 86039 TERMOLI (CB) Prot. n. 3767-C/01 Termoli, 03.10.2016 AVVISO N. 13 OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. Ai Docenti Ai Collaboratori Scolastici p.c. Sito Web al DSGA In occasione dell avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, si riporta all attenzione delle LL.SS. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Premesso che la Scuola ha l obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati, che l attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell attività didattica e che la vigilanza coinvolge a diverso titolo ogni singolo componente dell istituzione scolastica, si impartiscono le seguenti disposizioni: Responsabilità dei docenti Fra gli obblighi di servizio dei docenti rientra quello della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. L obbligo di vigilanza ha inizio con l affidamento dello studente alla scuola e termina con l uscita del minore da ogni area di pertinenza della stessa. La vigilanza nell Istituto, pertanto, dovrà essere continua e svolta diligentemente con l attenzione massima considerata l età del minore. Grava principalmente sui docenti la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi ai sensi dell art. 2048 del codice civile che stabilisce quanto segue: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, gli insegnanti possono incorrere in riconoscimenti di culpa in vigilando" che potrebbero determinare delle responsabilità penali, civili, amministrativopatrimoniali e disciplinari.

Gli alunni presenti nella scuola, quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza e il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno abbia prodotto a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante non dimostri la causa di forza maggiore. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: risulta essere presente al momento dell evento; dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. L obbligo di vigilanza si estende all attività scolastica in genere (compresi l intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all attività didattica in senso stretto, ma riguarda l intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Vigilanza durante lo svolgimento dell attività didattica Durante il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, dell intervallo in classe, dello spostamento dalle classi, per i trasferimenti interni ed esterni per e dalla palestra, laboratori etc.., il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante I'espletamento dell'attività didattica debba, per motivi eccezionali, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Vigilanza dall ingresso dell edificio al raggiungimento dell aula Ai sensi dell art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. Si sottolinea, quindi, che i docenti, in riferimento al proprio impegno orario giornaliero, dovranno evitare di arrivare in Istituto in ritardo e/o attardarsi nei locali della scuola e recarsi prontamente in classe, al fine di garantire il proprio servizio e soprattutto la vigilanza sugli alunni. All'inizio dell attività antimeridiana, si dispone che presso l ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio assisteranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell ora dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. I docenti dovranno effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare prima del suono della campana, davanti all'aula in cui dovranno prestare servizio. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di ora dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi e segnalarli tempestivamente al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel

contempo, avviso agli uffici di cui sopra. Uscita degli alunni dalla classe I docenti concedono agli alunni l uscita dalla classe al di fuori dell orario dell intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall aula gli alunni per incombenze legate all attività didattica (come, per esempio, fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici. Vigilanza durante l intervallo/ricreazione Considerando la fascia di età degli alunni dell Istituto, durante l intervallo è senz altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi. AI fine, quindi, di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante I'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni rimarranno nelle rispettive classi sorvegliati dagli insegnanti. Inoltre, l insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall aula, in attesa del docente dell ora successiva. I collaboratori scolastici durante I'intervallo avranno cura di sorvegliare, oltre il corridoio e/o l atrio di competenza, anche i bagni. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni Al suono della campana le classi devono trovarsi in aula pronte ad uscire. I docenti sono tenuti ad accompagnare in modo ordinato l intera classe fino al cancello principale. I collaboratori scolastici hanno il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Viaggi di istruzione e uscite didattiche Durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di mezzi di trasporto e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: richiedere immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all età degli alunni ospitati; impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; ricercare, tramite l organizzatore, altra struttura alberghiera adeguata; rientrare anticipatamente in caso estremo. Collaboratori scolastici Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche e durante l intervallo. Viene raccomandato, inoltre, la presa visione degli artt. 23, 24, 25, 29 del Titolo V del Regolamento d Istituto (disponibile sul sito web dell Istituto), relativi all ingresso e uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni. Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutto il personale per il buon funzionamento dell Istituto. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Matilde TARTAGLIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93