Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura

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ALLEGATO 1 Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R Regolamento regionale recante attuazione dell articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) e successive modifiche introdotte dal D.P.G.R. 10/R/2010 Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura ASPETTI APPLICATIVI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL MIGLIORAMENTO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA DI COLTURA (ART. 8 DEL D.P.G.R. 15/R/2008). 1. Premesse Le presenti disposizioni definiscono, ai sensi dell art. 8 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R Regolamento regionale recante attuazione dell articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) e delle successive modifiche introdotte dal D.P.G.R. del 21 giugno 2010, n. 10/R, il quadro organizzativo e procedurale del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura (di seguito: Programma regionale), finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castanicolo piemontese. 2. Area di applicazione Il Programma regionale si attua sull intero territorio della Regione Piemonte. 3. Competenze Regione Piemonte La Regione Piemonte, in applicazione della lettera l) del comma 1, art. 6 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 Riordino dell esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, esercita le funzioni necessaria all attuazione unitaria del Programma regionale su tutto il territorio piemontese. La Regione, in particolare, provvede a: - emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto; - adottare i provvedimenti necessari per l operatività del Programma regionale; - approvare la graduatoria o, nel caso questa non si renda necessaria, l elenco regionale dei potenziali beneficiari; - selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli in loco; - approvare l elenco o gli elenchi regionali di pagamento, sulla base degli elenchi di livello provinciale; - trasmettere ad ARPEA l elenco o gli elenchi regionali di pagamento ed autorizzare l esecuzione del pagamento dei contributi; La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all art. 3 della l. r. 34/98.

Province Le Province sono incaricate della gestione del procedimento ed in particolare: - del ricevimento, presa in carico, esame e definizione (accoglimento o reiezione) delle domande di aiuto; - dell avviamento dei procedimenti amministrativi, svolgimento dell istruttoria e delle attività di accertamento e controllo; - della formazione, ciascuna per il proprio territorio di competenza, dell elenco provinciale di pagamento; - della trasmissione dell elenco provinciale alla Regione. Ciascuna Provincia individua, all interno del proprio ordinamento, gli Uffici competenti ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra esposti. ARPEA L Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti relativi al Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dall elenco o dagli elenchi regionali trasmessi ed approvati dalla Regione. ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione quadro (Rep. 13692 del 21 agosto 2008) ed utili ai fini della corretta attuazione del Programma regionale. 4. Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori (art. 3 del D.P.G.R. 15/R/2008) Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli interventi di cui al punto 8 i conduttori di castagneti da frutto, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: - partita I.V.A. per il settore agricolo; - iscrizione all anagrafe agricola unica del Piemonte; - costituzione del fascicolo aziendale. I richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei terreni a castagneto da frutto in qualità di conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge. La disponibilità dei terreni di cui sopra deve risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto e deve avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti. 5. Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto (art. 2 del D.P.G.R. 15/R/2008) Definizione di castagneto da frutto Si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.

Requisiti Tra le superfici castanicole definite al paragrafo precedente, sono ritenute ammissibili al Programma regionale quelle in possesso dei seguenti requisiti: - i castagneti da frutto devono essere in attualità di coltura all atto della presentazione della domanda di aiuto; - le piante da frutto devono appartenere esclusivamente a varietà della specie Castanea sativa; sono esclusi dal Programma regionale castagneti formati da ibridi e/o specie diverse da quella sopra riportata; - le superfici a castagno da frutto oggetto di interventi devono avere un estensione complessiva di almeno 1.000 mq. 6. Requisiti di ammissibilità relativi alla gestione dei castagneti (art. 3, comma 4 del D.P.G.R. 15/R/2008) Il conduttore che intende aderire al Programma regionale deve garantire, su tutta la superficie oggetto di intervento riportata in domanda, l adozione delle corrette pratiche agronomiche e la realizzazione, nel corso dell annata, di alcune operazioni colturali di manutenzione e pulizia dei castagneti, secondo le indicazioni riportate di seguito riportate. Cura e pulizia del sottobosco a) riduzione dell eccessiva densità di vegetazione erbacea nel castagneto da frutto; b) taglio ed accumulo ai margini del castagneto della vegetazione arbustiva invadente; c) pulizia del sottobosco: raccolta ed accumulo dei materiali di risulta (ramaglia, piante deperienti tagliate e/o cadute); Interventi selvicolturali sul soprassuolo e sulle piante da frutto d) ripulitura dai ricacci, germogli avventizi e polloni, delle ceppaie (porta-innesto) e lungo i fusti (scacchiatura), affinché i polloni eventualmente innestati possano svilupparsi regolarmente; e) eliminazione delle piantine nate da seme cresciute nel castagneto tra gli esemplari di castagno da frutto innestati; f) eliminazione (da effettuarsi contestualmente all operazione di eradicazione degli arbusti) della rinnovazione arborea di piante di specie diversa dal castagno che può limitare lo sviluppo delle piante da frutto e ostacolare le operazioni di raccolta. A tutela della biodiversità, vanno preservati eventuali esemplari appartenenti a specie diverse dal castagno che si siano affermati nel castagneto da frutto. La descrizione degli interventi colturali, le modalità esecutive, le prescrizioni cui attenersi nella realizzazione, eventuali modifiche ed integrazioni dell elenco sopra riportato sono rimandate ad apposito provvedimento del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

7. Criteri di priorità per l ammissione al Programma regionale e per la formazione delle graduatorie. L eventualità che le risorse finanziarie disponibili per l attuazione del Programma regionale non siano sufficienti ad esaudire tutte le domande di aiuto presentate dai potenziali beneficiari rende necessario prevedere la formazione di una graduatoria regionale, mediante le quali sia possibile individuare i richiedenti ammissibili al Programma regionale. Scaduti i termini di apertura del bando, le domande di aiuto andranno a formare la graduatoria regionale, definita in base all ordine di priorità assegnato a ciascun richiedente al momento della compilazione informatica della domanda di aiuto. Tale ordine di priorità sarà stabilito sulla base di criteri oggettivi e relativi a requisiti specifici posseduti dai conduttori dei castagneti da frutto. Criteri di priorità Verrà pertanto assegnata priorità decrescente alle seguenti categorie: 1) Conduttore di castagneti da frutto che sia: - imprenditore agricolo professionale (IAP), come definito dall art. 1, commi 1 e 3 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.; - titolare di azienda che applichi il metodo dell agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (requisito verificato sulla base dell ultimo aggiornamento disponibile, alla chiusura del bando, dell Elenco regionale degli operatori biologici); - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni; 2) Conduttore di castagneti da frutto che sia: - IAP - titolare di azienda che applichi il metodo dell agricoltura biologica o azienda in fase di conversione al metodo dell agricoltura biologica riconosciute ai sensi delle normative comunitarie; 3) Conduttore di castagneti da frutto che sia: - IAP - imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni; 4) Conduttore di castagneti da frutto IAP; 5) Conduttore di castagneti da frutto avente titolo di imprenditore agricolo semplice con iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA; 6) Conduttore di castagneti da frutto in possesso di P. I.V.A. per il settore agricolo. A parità di requisiti sarà considerata, come ulteriore criterio di priorità, l età dei richiedenti, i quali saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano. I requisiti di priorità, al pari di quelli di ammissibilità di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato, devono essere posseduti all atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell eventuale accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari La graduatoria regionale dei potenziali beneficiari derivante dall applicazione dei criteri di cui sopra riporterà, per ciascun richiedente, i seguenti elementi principali: ordine di priorità, entità del contributo concedibile e provincia competente dell istruttoria della domanda di aiuto. Sulla base delle risorse finanziarie in dotazione sul bando e dell ammontare complessivo dei contributi concedibili richiesti la Regione individua: - i beneficiari ammissibili al Programma regionale (potenziali beneficiari); - i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste, sono esclusi dal Programma regionale per insufficiente copertura finanziaria. La graduatoria regionale è approvata con provvedimento del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande di contributo, le risorse finanziarie a disposizione risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, non sarà necessario procedere alla formazione della suddetta graduatoria ed il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali prenderà atto, con apposito provvedimento, dell elenco delle domande di contributo ammissibili al Programma regionale. La graduatoria (o l elenco delle domande ammissibili) sarà successivamente trasmessa alle Province per l avvio dell istruttoria delle domande e per le necessarie comunicazioni ai richiedenti. 8. Interventi finanziabili (art. 4 del D.P.G.R. 15/R/2008) Gli interventi finanziabili ai sensi del Programma regionale sono i seguenti: a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma dei castagni da frutto; b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali; c) gestione dei residui colturali del castagneto finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo; d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto; e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l irrigazione dei castagneti. Ciascun richiedente dovrà specificare nella domanda di aiuto quale o quali interventi, tra quelli sopra riportati, intende realizzare. La descrizione degli interventi, le modalità esecutive, le prescrizioni da rispettare in fase di realizzazione saranno riportati in un successivo apposito provvedimento del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali. Non saranno finanziabili attraverso il Programma regionale interventi diversi da quelli sopra riportati in elenco, benché effettuati nell ottica del mantenimento e miglioramento dei soprassuoli castanicoli, ed in particolare interventi il cui finanziamento sia previsto da altri regimi di aiuto e/o misure attuate sul territorio della Regione Piemonte. 9. Regime di aiuto (artt. 6-7 del D.P.G.R. 15/R/2008) Forma e intensità dell aiuto L aiuto, distinto per tipologia di intervento, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale direttamente al beneficiario. L entità dei contributi concedibili è stata definita applicando un intensità di aiuto del 50 per cento al costo unitario stimato per la realizzazione di ciascun intervento.

Caratteristiche del regime di aiuto istituito dal Programma regionale Il Programma regionale si configura come un regime di aiuti de minimis, ed è pertanto attuato nel rispetto del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. L art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un medesimo beneficiario non superi i 7.500 euro nell arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall obiettivo perseguito. L art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti de minimis non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un intensità d aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria. I beneficiari saranno informati dell importo potenziale degli aiuti e del fatto che questo configura un aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35). Entità dei contributi I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all articolo 5 del Regolamento (DPGR 15/R/2008), così come modificato dal D.P.G.R. 10/R/2010. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato: a) 36,00 euro/pianta per l intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma; b) 7,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali; c) 150,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo; d) 200,00 euro/ha per l intervento di concimazione finalizzato al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto; e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l irrigazione dei castagneti. Limitazioni all importo dei contributi In applicazione del comma 3, art. 7 del D.P.G.R. 15/R/2008, sono introdotte alcune limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale. - Per l intervento b) si fissa un numero massimo di 50 ceppaie (o porta-innesto) innestate per ettaro. Di conseguenza, l importo massimo del contributo per l intervento b) è pari a 350 euro ad ettaro di superficie a castagneto da frutto riportato nella domanda di aiuto. - Ciascuna domanda di aiuto, per essere ritenuta ammissibile al finanziamento regionale, dovrà presentare una richiesta di contributo non inferiore a 150 euro, indipendentemente dalla superficie interessata dagli interventi.

In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le domande il cui contributo erogabile, al termine dell istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di 150 euro. - Il contributo concedibile massimo è di 1.000 euro/ha, indipendentemente dal tipo e dal numero di interventi che si intendono realizzare. Le domande di aiuto contenenti una richiesta di contributo complessiva superiore a 1.000 euro/ha subiranno, nella fase di definizione del contributo, una riduzione tale da rispettare la soglia sopra riportata. - Per superfici a castagneto da frutto comprese tra i 1.000 mq ed i 1.500 mq potranno essere ammessi a finanziamento interventi che corrispondano a 150 euro di contributo. - Trattandosi di un regime di aiuto de minimis, il Programma regionale prevede un contributo massimo concedibile di 7.500 euro per beneficiario. Ai fini del rispetto del tetto contributivo definito dall art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007, pari a 7.500 euro nell arco di tre esercizi fiscali, i contributi percepiti ai sensi del presente Programma regionale fanno cumulo con altri aiuti de minimis eventualmente percepiti dal beneficiario.