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Transcript:

Comune di Chiomonte Città Metropolitana di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA ALBO N. 5 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). L anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di marzo, alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori: Cognome e Nome Carica Presenti Assenti OLLIVIER Silvano SINDACO X BARETTA Alessandro Giovanni VICE SINDACO X BATTAGLIOTTI Alessandro CONSIGLIERE X MESITI Daniela CONSIGLIERE X BONO Lucrezia CONSIGLIERE X GARBATI Giuseppe CONSIGLIERE X PEROL Roberto CONSIGLIERE X MIRAVALLE Carlo CONSIGLIERE X GUGLIELMO Giorgio CONSIGLIERE X JOANNAS Giuseppe Ernesto Maria CONSIGLIERE SIBILLE Remo CONSIGLIERE X X Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 5 Assiste all adunanza il Segretario Comunale Dott. BORODAKO Alessandro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OLLIVIER Silvano nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (art. 1 c. 639 e successivi). VISTA la legge di Stabilità 2017 n. 232/2016. TENUTO CONTO dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni. TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 23/14 del 25/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti. VISTO il comma 677 dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; comma esteso anche per le annualità 2016 e 2017, come indicato in ultimo con l art. 1, c. 42, lett. b) della L. 232/2016. VISTO l art. 1 c. 26 della Legge n. 208/2015, comma modificato in ultimo dall art. 1 c. 37 lett. a) della Legge di stabilità 2018 n. 205/2017, che prevede per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti. TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. CONSIDERATO, ai sensi dell art. 13 c. 13bis del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii e in ultimo modificato dall art. 1 c. 10 lett. 2 della L. n. 208/2015, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - Omissis - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. VISTO il recente Decreto del Ministro dell Interno del 09/02/2018 che stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dal 31.12.2017 al 31.03.2018. TENUTO CONTO del sopracitato art. 1 c. 26 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, comma modificato in ultimo dall art. 1 c. 37 lett. a) della Legge di stabilità 2018 n. 205/2017, che prevede anche per l anno 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai valori deliberati per il 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018/2020, per effetto delle quali appare opportuno:

CONFERMARE PER L ANNO 2018, le aliquote dell imposta municipale propria IMU, già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate: - Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 più relative pertinenze = 4 per mille con detrazione pari a 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l immobile ad abitazione principale; - Altri fabbricati e aree edificabili = 9,9 per mille; - Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) = 4,6 per mille; - Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = Esenti (in quanto ubicati in area montana). CONFERMARE PER L ANNO 2018, le aliquote per l applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili), già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate: - Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU Aliquota= 0,00 (zero) per mille; - Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili Aliquota= 0,00 (zero) per mille; di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell aliquota; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l attività di assistenza giuridico amministrativa; Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal Sig. Sindaco: PRESENTI: 6 VOTANTI: 6 ASTENUTI: = = FAVOREVOLI: 5 CONTRARI: 1 (Guglielmo) D E L I B E R A 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di CONFERMARE PER L ANNO 2018 le seguenti Aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e successivi, per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU - anno 2018: - Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 più relative pertinenze = 4 per mille con detrazione pari a 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l immobile ad abitazione principale; - Altri fabbricati e aree edificabili = 9,9 per mille; - Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze; (in caso di più unità immobiliari ad uso abitativo, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare) = 4,6 per mille; - Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = Esenti (in quanto ubicati in area montana). 3) Di CONFERMARE PER L ANNO 2018 le aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni 2015 e successivi, per l applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI anno 2018: - Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU Aliquota= 0,00 (zero) per mille; - Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili Aliquota= 0,00 (zero) per mille; di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell aliquota; 4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 23/14 del 25/07/2014. 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018. 5) Di dare atto che a decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito

informatico. - Omissis - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 6) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza. 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato: Presenti 6 Votanti 6 Astenuti = = Favorevoli 6 Contrari = =

Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE F.to : OLLIVIER Silvano IL SEGRETARIO COMUNALE F.to : Dott. BORODAKO Alessandro CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg. Il presente verbale in copia viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/03/2018 al 03/04/2018 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. Chiomonte, li 19/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to:Dott. BORODAKO Alessandro E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Chiomonte, li IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. BORODAKO Alessandro DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA Chiomonte, li IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. BORODAKO Alessandro