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COMUNE DI ISERA provincia di Trento VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24/2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica OGGETTO: APPLICAZIONE DELL IMUP ALLE UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMUP. L anno DUEMILATREDICI, addì 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale. Presenti i Signori: Assente giustificato/ingiustificato Rigotti Enrica - Sindaco Nicolodi Franco - Vicesindaco Angiari Claudio - Assessore Rosina Federico - Assessore Schönsberg Franco - Assessore Balter Marco - Consigliere Baratter Mario - Consigliere Brunelli Roberto - Consigliere Cossali Mario - Consigliere Giordani Antonella - Consigliere Luzzi Armando - Consigliere Marzadro Stefano - Consigliere Sciascia Giovanna - Consigliere Spagnolli Sergio - Consigliere Zuani Tomas - Consigliere ASSISTE ZANIBONI DOTT. PAOLO Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA provincia di Trento Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. IL SINDACO f.to Enrica Rigotti Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Lì 02.12.2013 dott. Paolo Zaniboni RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Copia del presente verbale è in pubblicazione all albo pretorio per 10 giorni consecutivi, dal 03.12.2013 al 13.12.2013 La presente deliberazione è esecutiva il 29.11.2013 ESTREMI DI ESECUTIVITA dopo il decimo giorno dall inizio della sua pubblicazione ai sensi dell art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL IMUP ALLE UNITA IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL IMUP Premesso che: il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, ha introdotto e disciplinato l'imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014; il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi disposto che l'imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto richiamato; l art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. il D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.MU.P.; la L.P. 27.12.2012 n. 25 - art. 8 reca: Disposizioni in materia di imposta municipale propria ; con delibera consiliare n. 8 del 18.03.2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell Imposto Municipale Propria; con delibera consiliare n. 9 del 18.03.2012 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l anno di imposta 2013; con delibera consiliare n. 5 del 18.03.2013 sono state apportate delle rettifiche per cui è stato nuovamente approvato il Regolamento per la disciplina dell I.MU.P.; In sede di conversione in legge del D.L. n. 102/2013 il Parlamento ha introdotto il seguente art. 2-bis: Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell imposta municipale propria di cui all art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all abitazione principale, ai fini dell applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell imposta, l agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l applicazione dell agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. Tutto ciò premesso I L C O N S I G L I O C O M U N A L E Richiamati i decreti-legge e le leggi riferiti in premessa, nonché tutta la normativa riportata nelle delibere sopra citate;

Esaminata in particolare la Legge 28.10.2013 n. 124; Considerato che con l assimilazione, l abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali e quindi il saldo non sarà dovuto se sarà confermata l esclusione anche della seconda rata Imup delle abitazioni principali; Considerato altresì che per espressa previsione normativa l assimilazione è limitata alla seconda rata, pertanto quanto pagato in acconto non è rimborsabile; Fermo che l abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio; Ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l immediata applicazione dell imposta; Visto il T.U. delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; Visto lo Statuto comunale; Presa visione del parere favorevole espresso ai sensi dell art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 dalla responsabile dell ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa; Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 81 del T.U.LL.RR.O.C.; Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, sia in ordine al merito del presente provvedimento che alla sua immediata eseguibilità D E L I B E R A 1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, limitatamente alla seconda rata IMUP 2013, l equiparazione all abitazione principale, le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come prima casa. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dallo stesso soggetto passivo, l equiparazione si applica ad una sola; 2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola; 3. di pubblicare entro il 9 dicembre 2013 sul sito istituzionale del Comune la presente delibera, per quanto previsto all art. 8 comma 2 del D.L. n. 102/2013; 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento ai sensi dell art.29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni; - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art.79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/l modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.