2018 LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI(ROTTAMAZIONE TER) E L ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A 1.000 n data 24/10/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta fficiale il Decreto Legge 23.10.2018 n. 119 collegato alla inanziaria 2019 che contiene una serie di disposizioni rgenti in materia fiscale e finanziaria. Tra queste viene iproposta la terza edizione della rottamazione dei ruoli sattoriali. Nel prosieguo della pubblicazione abbiamo ercato di schematizzare in maniera veloce ed intuitiva gli spetti principali del provvedimento. La pubblicazione si hiude con un breve accenno allo stralcio automatico dei ebiti fino ad 1.000,00 Gervasi Paolo 26/10/2018
RIFERIMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 DL. 119/2018 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE definizione agevolata somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali) periodo 2000-2017 CHI PUO' USUFRUIRNE chi non ha fruito delle precedenti rottamazioni (anche se ha rateizzi in corso) chi ha fuito delle prededenti rottamazioni ed ha ancora rate residue in pagamento SOMME CHE DEVONO ESSERE PAGATE imposte contributi e interessi aggi e spese di notifica/procedure sostenute dall'agente della riscossione BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE estinzione delle sanzioni comprese nei ruoli esattoriali estinzione degli interessi di mora applicati dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento sanzioni e somme aggiuntive su contributi previdenziali VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA la definizione agevolata si applica solo al pagamento degli interessi MODALITA' DI ADESIONE presenta apposita istanza all'agente riscossione entro il 30/4/2019 MODALITA' DI PAGAMENTO unica soluzione entro il 31/7/2019 in un massimo di 10 rate semestrali (31/7 e 30/11 di ogni anno (praticamente dillazione in 5 anni con tasso interesse pari allo 0,3% (anzichè 4,5% pred
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE ISTANZA DI ADESIONE ATTENZIONE sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; Questi effetti valgono esclusivamente dal momento in cui viene presentata istanza di adesione alla definizione agevolata. Fino alla data di presentazione (termine ultimo il 30/42019) questi effetti non operano per cui - Occorrerà continuare a pagare rateizzi in corso - C è il rischio che agente riscossione avvii procedure esecutive sospesi gli obblighi di pagamento da precedenti dilazioni non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione non possono essere avviate nuove procedure esecutive non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO DI UNA RATA DELLA DEFINIZIONE la definizione non produce effetti; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto a seguito dell affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
RIEPILOGO SITUAZIONI AMMESSE ALLA NUOVA PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE Soggetto che non ha mai presentato istanza di adesione a procedimenti di rottamazione AMMESSO Deve presentare istanza entro 30.04.2019 scadenze Soggetto che ha presentato istanza rottamazione (dl 193/2016) entro 21/4/2017 ma è decaduto per mancato pagamento delle somme dovute AMMESSO Deve presentare istanza entro 30.04.2019 scadenze Soggetto che ha presentato istanza rottamazione bis (dl 147/2018) entro 15/05/2018 ma è decaduto per mancato pagamento entro il 31/7/2018 delle rate pregresse di precedenti piani di dilazione scadute al 31/12/2016 AMMESSO Deve presentare istanza entro 30.04.2019 scadenze Soggetto che ha presentato istanza di rottamazione bis entro il 15/5/2018 AMMESSO A CONDIZIONE CHE VERSI ENTRO IL 7/12/2018 IN UNICA SOLUZIONE LE RATE IN SCADENZA NEI MESI DI LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018. LE RESTANTI RATE IN SCADENZA A NOVEMBRE 2018 E FEBBRAIO 2019 POTRANNO ESSERE PAGATE ENTRO 31/7/2019 IN UNICA SOLUZIONE O IN UN MASSIMO DI 10 RATE SEMESTRALI scadenze SENZA NECESSITA DI ULTERIORE ISTANZA DA PARTE DEL SOGGETTO
SCHEMA SCADENZE 30 aprile 2019 Presentazione istanza di definizione 30 giugno 2019 31 luglio 2019 L agente della riscossione comunica le somme dovute, le singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse Pagamento somme dovute o della prima rata 30 novembre 2019 Seconda rata 31 luglio e 30 novembre degli anni successivi Rate successive
ESTINZIONE DEBITI FINO AD EURO 1.000 OGGETTO debiti iscritti a ruolo di importo residuo al 31/12/2018 non superiore ad euro 1000 CARATTERISTICA affidati all'agente DELLA RISCOSSIONE nel periodo 1.1.2000-31.10.2010 MODALITA' DI ESTIZIONE annullamento automatico da parte dell'agente della riscossione entro il 31.12.2018 versamenti effettuati fino al 23.10.2018 restano definitivamente acquisiti all'erario VERSAMENTI SUCCESSIVI AL 23.10.2018 imputate ad altri rateizzi in corso oppure a debiti scaduti o in scadenza RAPPORTO CON LA ROTTAMAZIONE TER l'agente della Riscossione provvederà all'estinzione automatica senza necessità di ulteriore istanza.