adescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale.

Documenti analoghi
Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (del 1 giugno 2010)

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (del 1 giugno 2010)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (del 7 novembre 2012)

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

ORDINANZA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Legge sull esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) 1)

Legge cantonale sull esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (del 24 marzo 2004)

Concordato sulle imprese di sicurezza

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

REGOLAMENTO ESERCIZI PUBBLICI

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sui consulenti in brevetti

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Ris. mun. 113 del 9 marzo 2015)

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Approvato dal Consiglio nazionale il

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

CERTIFICATO PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

di minoranza della Commissione della legislazione sul messaggio 8 maggio 2018 concernente l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Ordinanza concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione

COMUNE d i GORDOLA municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

Codice penale e Codice penale militare

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale (del 12 dicembre 2017)

Regolamento sull esercizio della prostituzione (RProst) (del 5 giugno 2019)

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

Legge federale sulla ricerca

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

TITOLO I - SCOPO DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987)

Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) (del 1 dicembre 2009)

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Codice penale svizzero e Codice penale militare

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Regolamento sulle pompe funebri, l esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) (del 1 aprile 2015)

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Codice penale svizzero

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)

Legge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997)

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018)

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge sulle epizoozie

Transcript:

Disegno di LEGGE sui locali erotici e l esercizio della prostituzione (Lerprost) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS); visto il messaggio del Consiglio di Stato, d e c r e t a: CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Scopo Art. 1 La legge ha lo scopo di: a) disciplinare l esercizio della prostituzione indipendentemente dalle sue modalità per prevenire immissioni moleste dirette o indirette all ordine pubblico e alla tranquillità, come pure per evitare lo sfruttamento e le conseguenze criminose; b) adottare misure di prevenzione sanitaria e di informazione; c) stabilire un regime autorizzativo per la gestione dei locali erotici. Definizioni Art. 2 1 E considerata prostituzione qualsiasi attività di adescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale. 2 Esercita la prostituzione chiunque compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale. 3 Per locali erotici (in seguito: locali) si intendono quei luoghi d incontro all interno dei quali viene esercitata la prostituzione. Sono esclusi i locali destinati a consentire l esercizio di attività rette dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010.

Luoghi vietati all esercizio della prostituzione Art. 3 1 La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. 2 L esercizio della prostituzione è vietato nelle zone abitative-residenziali come pure in prossimità degli ospedali, degli edifici pubblici, delle scuole, delle chiese, dei cimiteri così come all interno dei parchi accessibili al pubblico. 3 I Comuni possono stabilire altre zone di divieto per il tramite delle norme di attuazione dei Piani Regolatori. Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione Art. 4 Nell ambito dell esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite, da loro clienti o da terzi che turbano l ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. Divieto per i minorenni Art. 5 L accesso ai locali è vietato ai minori di 18 anni. Annuncio e registro Art. 6 1 Ogni persona che intende esercitare la prostituzione deve annunciarsi preventivamente alla Polizia cantonale. 2 Per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge, la Polizia cantonale gestisce un registro per l esercizio della prostituzione, che può essere tenuto anche in forma elettronica e contenere dati personali meritevoli di particolare protezione; essa costituisce e custodisce gli incarti necessari per l esecuzione dei suoi compiti. 3 Ogni persona che esercita la prostituzione deve essere iscritta nel registro di cui al capoverso precedente. 4 La persona interessata annuncia senza indugio alla Polizia cantonale l intervenuta cessazione dell esercizio della prostituzione per la cancellazione dal registro e per la distruzione dei relativi incarti. 5 La procedura di annuncio è gratuita. 2

Collaborazione e assistenza amministrativa Art. 7 1 Le autorità competenti collaborano per assicurare un applicazione coerente ed efficace della presente legge scambiandosi le necessarie informazioni e decisioni. 2 La Polizia cantonale trasmette tempestivamente al Medico cantonale, all autorità fiscale e all autorità competente in materia di persone straniere le informazioni e i dati personali, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari per l adempimento dei rispettivi compiti legali. Esecuzione e diritto suppletivo Art. 8 1 Il Regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di annuncio come pure l organizzazione e la gestione del registro per la prostituzione. 2 Per il resto fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999. Obbligo di verifica del cliente Art. 9 Chiunque richiede prestazioni sessuali è tenuto a verificare l avvenuto adempimento dell obbligo di annuncio stabilito all art. 6 della presente legge. CAPITOLO II - PREVENZIONE SANITARIA E ASSISTENZA Difesa della salute pubblica Art. 10 1 Lo Stato promuove, finanzia e sostiene l informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica. 2 Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli. 3

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento Art. 11 1 Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento. 2 Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale. Facoltà degli enti Art. 12 Gli enti che svolgono i compiti previsti agli art. 10 e 11 e indicati nel Regolamento di applicazione hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni. CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONE Principio Art. 13 Colui che intende aprire e gestire un locale deve disporre di un autorizzazione. Autorizzazione alla gestione Art. 14 L autorizzazione alla gestione è rilasciata alla persona fisica responsabile della conduzione del locale. Presupposti Art. 15 Colui che richiede l autorizzazione deve: a) produrre l attestazione del Municipio da cui risulta che la destinazione dello stabile o dei locali quale luogo in cui si esercita la prostituzione è conforme alle norme del diritto edilizio e del Piano Regolatore; b) produrre un documento dal quale risulta il diritto d uso dei locali; c) disporre di un adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. 4

Motivi di esclusione Art. 16 Non è concessa l autorizzazione a chi: a) non dispone dell esercizio dei diritti civili; b) per i suoi precedenti penali specifici non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell attività; c) è fallito o si trova in stato d insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni; d) è titolare di un autorizzazione per la conduzione di un esercizio pubblico. Revoca per mancanza di requisiti Art. 17 L autorizzazione è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o sono sopraggiunti motivi di esclusione. Compiti del responsabile Art. 18 1 Il responsabile assicura il buon funzionamento del locale nei confronti dell autorità cantonale ed attende in modo particolare ai seguenti compiti: a) verifica che tutte le persone in attività siano in regola con la legislazione internazionale e federale in materia di stranieri; b) controlla che tali persone si siano annunciate secondo l art. 6; c) tiene un registro, costantemente aggiornato, indicante l identità delle persone esercitanti la prostituzione, i servizi a loro forniti rispettivamente gli importi pretesi quale contropartita per tali servizi; d) accerta che tali persone dispongano dei rispettivi documenti d identità; e) vigila affinché le persone svolgano l attività in tutta libertà e senza subire alcuna forma di coercizione; f) assicura il mantenimento dell ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie adeguate. 2 Il responsabile è obbligato a segnalare senza indugio alla Polizia cantonale situazioni che potrebbero originare inchieste penali. 5

CAPITOLO IV - CONTROLLI Controlli delle persone e dei locali Art. 19 1 La Polizia cantonale e le Polizie comunali possono in ogni momento eseguire dei controlli nei locali per accertare l identità delle persone che si trovano all interno e verificare l ossequio delle condizioni di cui all art. 18. 2 Il diritto di ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all autorizzazione secondo l art. 13. CAPITOLO V - TASSE E SANZIONI Tasse Art. 20 Per il rilascio dell autorizzazione alla gestione è prelevata una tassa da fr. 100.-- a fr. 1 000.--, commisurata alle prestazioni del Dipartimento. Multa Art. 21 Le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 40'000.-- giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni. Revoca Art. 22 1 L autorizzazione è revocata: a) quando per ottenerla sono state date indicazioni in veritiere; b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie. 2 In caso di revoca dell autorizzazione la Polizia cantonale dispone la chiusura del locale. 6

CAPITOLO VI - AUTORITÀ GIUDIZIARIE Obbligo di notifica da parte dell autorità Art. 23 1 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge. 2 Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento. 3 Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti ai sensi della presente legge. CAPITOLO VII - PROCEDURA DI RICORSO Ricorso in generale Art. 24 1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall intimazione della decisione. 2 Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 25 In particolare Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi della Legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. CAPITOLO VIII - NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE Regolamento di applicazione Art. 26 Il Consiglio di Stato adotta il Regolamento di applicazione e designa l autorità competente preposta all applicazione della presente legge. 7

Norma transitoria Art. 27 L autorizzazione di cui all art. 13 della presente legge deve essere richiesta entro due mesi dalla sua entrata in vigore. Norma abrogativa Art. 28 E abrogata la Legge sull esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001. Entrata in vigore Art. 29 1 Decorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2 II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 8