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COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA Provincia di Torino CAP. 10050 Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2017 1

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Entrate oggetto della della definizione agevolata Pag. 3 Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata Pag. 4 Art. 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata Pag. 5 Art. 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Pag. 6 Art. 6 Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo pagamento Pag. 6 Art. 7 Procedure cautelative ed esecutive in corso Pag. 7 Art. 8 Norma di chiusura ed entrata in vigore Pag. 8 2

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata delle entrate del Comune di Sant Antonino di Susa, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225. Articolo 2 ENTRATE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E IMPORTI DOVUTI 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica da parte del Comune di Sant Antonino di Susa delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme contenute nell ingiunzione relative al capitale ed agli interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute; e) gli eventuali interessi maturati successivamente alla scadenza dell ingiunzione. 2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. 3. Non è ammessa comunque la definizione agevolata per le entrate previste dall art. 6, comma 10, del D.L. 193/2016, né per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Articolo 3 ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di adesione mediante la presentazione di un apposita istanza entro e non oltre il termine del 15 maggio 2017, a pena di decadenza. 2. L istanza deve contenere: a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata; b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale); c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza; d) l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4; e) l indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 6 rate per importi fino a Euro 2.000,00 e di 12 rate per importi superiori a Euro 2.000,00, di cui l ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2018; 3

f) l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 3. In riferimento alla possibilità di aderire alla definizione agevolata anche per il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento, come previsto dall art. 2, comma 3, il debitore deve specificare nell istanza gli importi per i quali intende aderire. 4. Il Comune mette/mettono a disposizione apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento. 5. L istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal Comune. L istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata. 6. Al fine di facilitare l adesione alla procedura, il Comune invia, entro 30 giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, ai soggetti potenzialmente interessati alla definizione agevolata una comunicazione, con posta ordinaria o anche a mezzo mail o PEC, con la quale avvisa gli stessi dei debiti relativi alle entrate potenzialmente interessabili dalla definizione agevolata, risultanti insoluti e contenuti in ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016. Articolo 4 COMUNICAZIONE DELL ESITO DELL ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Il Comune comunica al debitore l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione. Qualora l istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di seguito indicati. 2. Il versamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31 agosto 2017. Il versamento delle rate deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal 31 agosto 2017. Resta fermo che il pagamento deve comunque concludersi entro il 30 settembre 2018. 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti dal vigente regolamento comunale delle entrate, ossia il tasso d interesse legale. Gli interessi decorrono dalla rata successiva alla prima. 4. Nel caso di proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell articolo 6, comma 1, della L. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all articolo 27, comma 1, del D.Lgs 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione della proposta o del piano. 4

5. Il contribuente, dopo aver provveduto al pagamento dell intero importo dovuto per l adesione alla definizione agevolata deve provvedere agli adempimenti necessari al fine della cessazione della materia del contendere. In mancanza, la definizione agevolata non avrà efficacia e non produrrà effetti. Articolo 5 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza anteriore al 31/12/2016. In tale caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi, nonché delle spese di cui all art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del presente regolamento. Restano invece definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni comprese nell ingiunzione notificata e quelle relative agli interessi di dilazione. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione dell istanza. 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. Articolo 6 PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO 1. La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute, come individuate ai sensi del precedente articolo 4, fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 4, comma 5, ultimo periodo. 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 5

Articolo 7 PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata. 2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Articolo 8 NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia. 2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione. 3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito Internet istituzionale del Comune. 6