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COMUNE DI NONANTOLA (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE (AI SENSI DELL'ART. 6 ter DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, COSI COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 DICEMBRE 2016 N. 225) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31/01/2017

Sommario ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 - OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA... 3 ART. 3 - ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA... 3 ART. 4 - COMUNICAZIONE DELL ESITO DELL ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA... 4 ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE... 4 ART. 6 - MANCATO INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO... 5 ART. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI NEGLI ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE... 5 ART. 8 - PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO... 5 ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO... 5 ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI... 6 ART. 11- ENTRATA IN VIGORE... 6 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi, il concessionario per l imposta di pubblicità, il gestore del servizio rifiuti per la TIA. ART. 2 - OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2009 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ART. 3 - ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune (al concessionario o al gestore) apposita istanza entro il 3 aprile 2017. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4. 3. Nell istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 4. Il Comune (o concessionario o il gestore) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento. 3

ART. 4 - COMUNICAZIONE DELL ESITO DELL ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. 1.Il Comune (o il concessionario o il gestore) comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione. Qualora l istanza venga accolta, il Comune (o il concessionario o il gestore), contestualmente comunica ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017; b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018; c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018; d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018. 2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. ART. 5 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal concessionario o dal gestore), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché, rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. 4

ART. 6 - MANCATO INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO 1. 1 In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ART. 7 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI NEGLI ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. ART. 8 - PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune (o il concessionario o il gestore) relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al precedente art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO 1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa dal debitore; b) mediante bollettini precompilati, che il Comune (o il Concessionario della riscossione o il gestore) è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'art. 4, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente articolo; 5

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all' art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, così come convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225. ART. 11- ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all albo pretorio on line. 6