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REGOLAMENTO MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI NELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE POLESINE Approvato con deliberazione dell Assemblea d Ambito Polesine n. 6 del 27.06.2018 1

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 897/2017/R/idr, dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI - oggi ARERA), dà attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti nell Ambito Territoriale Ottimale Polesine in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.p.c.m. 13 ottobre 2016, prevedendo l istituzione del cd. bonus sociale idrico. 2. Il Regolamento disciplina, altresì, il cd. bonus idrico integrativo, ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all interno dell Ambito Territoriale Ottimale Polesine. Art. 2 Soggetti che beneficiano della compensazione nazionale 1. Hanno diritto alla compensazione della spesa gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico sociale appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità: - non superiore a 8.107,50 euro; - non superiore a 20.000,00 euro con nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico. 2. Tali soglie potranno variare in esito ai futuri provvedimenti della preposta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o del Ministero dello sviluppo economico. Art. 3 Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione 1. La domanda di assegnazione del Bonus Idrico dovrà essere presentata dall utente diretto o indiretto interessato presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune medesimo), a partire dal 1 luglio 2018, utilizzando l apposita modulistica secondo una delle seguenti modalità: - recandosi direttamente presso l ufficio protocollo del Comune, nei rispettivi orari di apertura; 2

- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di residenza; - mediante posta elettronica certificata. La modulistica, da presentarsi congiuntamente a quella per l erogazione del bonus elettrico e del gas (secondo il fac-simile allegato), deve essere corredata dalla seguente documentazione: - copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti dall art. 2 del presente Regolamento e, pertanto, l attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità; - copia dell ultima bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico ovvero, nel caso il nucleo familiare risieda in un condominio, copia dell ultima bolletta idrica intestata al condominio. 2. La modulistica è disponibile presso gli sportelli territoriali e sul sito internet dei Gestori www.acquevenete.it e www.acquepotabilispa.it. Art. 4 Verifiche sulla documentazione presentata 1. Ciascun Comune dell Ambito Territoriale Ottimale Polesine protocolla le richieste in ingresso, verifica la completezza delle istanze e della documentazione allegata e, se necessario, procede alla richiesta di eventuali integrazioni, nonché verifica, per ciascuna richiesta, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al bonus Idrico (ISEE, residenza e composizione del nucleo familiare) anche attraverso il sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe), già in uso per il bonus sociale gas e/o energia. 2. I Comuni, pertanto, provvederanno a trasmettere al competente gestore del servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale Polesine, le richieste per le quali, dopo le verifiche effettuate, è confermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità concordate con il Gestore stesso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 3

Art. 5 Modalità di erogazione e misura della compensazione 1. L ammontare dell agevolazione sarà calcolata in funzione della numerosità della famiglia anagrafica ed applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25 mc/abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno, stabiliti dal legislatore) la tariffa agevolata, applicata dal Gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICSI - Testo integrato corrispettivi servizi idrici (Allegato A alla delibera 665/2017/R/idr). 2. Per gli utenti domestici il bonus idrico sarà riconosciuto come una deduzione dalla prima bolletta utile ovvero, nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura di bollette precedenti risultanti insolute. 3. Per gli utenti domestici residenti che utilizzano una fornitura idrica intestata ad un utenza condominiale, il bonus idrico potrà essere erogato mediante deduzione nella bolletta intestata al titolare del contratto d utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario, in funzione delle modalità concordate tra Gestore, beneficiario e titolare del contratto. 4. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del bonus idrico, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare. 5. Il valore del bonus idrico dovrà essere indicato espressamente in bolletta con apposita causale. Art. 6 Risorse finanziarie 1. Con deliberazione n. 918/2017/R/com del 27/12/2017 - art. 10.1, l AEEGSI ha istituito a decorrere dal 01.01.2018 una nuova componente tariffaria, denominata UI3, del valore unitario di 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, per la perequazione dei costi relativi all erogazione del bonus sociale idrico, istituita dalla succitata deliberazione n. 897/2017/R/IDR e volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale. 4

Art. 7 Bonus idrico integrativo 1. L art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 897/2017 prevede la possibilità, in capo agli Enti d Ambito e d intesa con il soggetto gestore, di introdurre un bonus idrico integrativo. 2. Con Deliberazione dell Assemblea d Ambito Polesine n. 6 del 27.06.2018 si è definito di adottare il bonus idrico integrativo secondo i criteri fissati dalla Delibera AEEGSI summenzionata, stabilendo un importo da destinare ai Comuni aderenti l Ambito Territoriale Ottimale Polesine pari a 1,20= per ciascun utente domestico residente, aggiornato al 31 dicembre dell anno precedente. 3. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata direttamente al proprio Comune di residenza, in analogia a quanto stabilito per il bonus idrico nazionale. 4. Possono beneficiare di tale bonus integrativo utenti in situazioni di disagio economico e sociale e coloro ai quali sia riconosciuto il possesso dell attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992, individuati dai Servizi sociali dei Comuni, anche ad integrazione del bonus idrico, con i seguenti limiti: - I beneficiari devono essere utenti domestici residenti diretti o indiretti; - I beneficiari in possesso dell attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore a euro 20.000,00=; - Il bonus complessivo non deve superare l 80% dell importo annuo delle fatture relative al Servizio idrico integrato; - Le quote di bonus integrativo non utilizzate entro l esercizio corrente rientrano nella disponibilità del Gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino Polesine. Art. 8 Pubblicità 1. Il Consiglio di Bacino Polesine si impegna a rendere nota l iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale www.atopolesine.it. 2. I Gestori, acquevenete Spa e Acque Potabili Spa, daranno opportuna informazione attraverso i flussi di bollettazione e il sito internet circa l attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario. 5

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee. 6