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AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPAGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA ARSARP Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - Art.113 D.Lgs 50 del 18.04.2016 (Approvato con Decreto Commissariale n. del )

Art. l Oggetto del regolamento e principi generali Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs 50 del 18.04.2016 - Codice Appalti - e del decreto correttivo D.lgs 56 del 19.04.2017 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"). L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'amministrazione e di un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e delle opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. Art. 2 Ambito di applicazione Ai sensi dell art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività: attività di programmazione della spesa per investimenti; attività per la verifica preventiva dei progetti; attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando; attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; attività di responsabile unico del procedimento; attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; attività di collaudatore statico. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l acquisizione di servizi e forniture.. Art. 3 Attività incentivante L attività di progettazione e le relative prestazioni connesse svolte dai dipendenti dell ARSARP riguardano: a) la progettazione di nuove opere pubbliche e/o di uso pubblico; b) la progettazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione di opere pubbliche e/o d uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti dall art 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere ed impianti; c) i lavori da eseguirsi in economia purché supportati da relativa progettazione esecutiva; d) i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa; e) i servizi e le forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all art.35 comma 1 lett. B) Codice Appalti. f) i lavori forestali eseguiti con personale proprio definiti lavori pubblici ai sensi dell art 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; L incentivo sarà corrisposto solo per i progetti effettivamente approvati o ritenuti meritevoli di approvazione. Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi senza la predisposizione di uno specifico progetto, non verrà attribuita la quota a titolo di incentivo. 2

Art. 4 Costituzione del Fondo Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito da una somma non superiore al 2% dell importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Ai sensi del comma 2 art. 113 del D.lgs 50/2016 le percentuali saranno modulate per singola opera in base alla seguente tabella: - per interventi di importo fino ad euro 2.500.000 la percentuale è pari al 2 %; - per interventi di importo superiore ad euro 2.500.000 la percentuale sarà pari all 1,8 %; Art. 5 Finanziamento del Fondo L 80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell Amministrazione e dell IRAP. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, è destinato all acquisto, da parte dell ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. All effettiva destinazione di dette risorse provvede l organo di vertice dell Ente, comunque denominato, con l adozione di una propria direttiva, sentiti i Dirigenti ed il Presidente della R.S.U., entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. Art. 6 Gruppo di lavoro Al fine di procedere alle attività di Responsabile Unico del Procedimento, Programmazione della spesa per investimenti, alla Verifica preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di bando, di Direzione dei Lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno all Agenzia. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati, ivi compresi i collaboratori interni. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. Il personale collaboratore è chi partecipa in qualsiasi forma alla redazione del progetto o alla realizzazione dell opera. Essi, su disposizione del RUP, degli incaricati della verifica preventiva della 3

progettazione, e/o dei direttori dei lavori, assumono, nell ambito delle proprie competenze professionali, la responsabilità dell esattezza delle rilevazioni, misurazioni ed elaborazioni collaborando alla redazione di elaborati di tipo tecnico e/o amministrativo quali: piani di esproprio, gare d appalto, contratti, elaborati grafici, rilievi, quadri di spesa, rendicontazioni, ecc... Art. 7 Atto di incarico Il Gruppo di Lavoro viene individuato con provvedimento del Dirigente responsabile del lavoro, servizio o fornitura, nel quale sono indicate la relativa qualifica funzionale (categoria), la prestazione da svolgere e l'aliquota percentuale del Fondo, spettante sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento. Nel suddetto provvedimento il Dirigente dà atto di aver consultato il Dirigente di riferimento in caso di scelta di personale appartenente ad altre strutture. Art. 8 Ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche La ripartizione degli incentivi è determinata tenendo conto: - del grado di responsabilità connesso all attività espletata; - del contributo apportato alla formazione degli elaborati; - delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte; - dell assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti. - dei criteri di rotazione del personale, nel rispetto delle prioritarie esigenze connesse all efficiente realizzazione delle attività progettuali. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati secondo le seguenti percentuali: A) RIPARTIZIONE PER OPERE O LAVORI PUBBLICI di cui all art.3 lettere a) - b) - c) - d) - e) del presente Regolamento Funzione Percentuale % a) Responsabile Unico del Procedimento RUP 25% b) Programmazione della spesa per investimenti 5% c) Verifica preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di bando, esecuzione dei 20% contratti pubblici d) Direttore dei lavori 30% e) Collaudo o certificato di regolare esecuzione * 10% f) Collaboratori 10% * Nel caso il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione l aliquota è attribuita al Direttore dei lavori che lo redige. Data la particolare attività che prevede il diretto coinvolgimento nella fase esecutiva del personale dell Agenzia, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati secondo le seguenti percentuali: 4

B) RIPARTIZIONE PER LAVORI FORESTALI DEFINITI LAVORI PUBBLICI di cui all art.3 lettera f) del presente Regolamento Funzione Percentuale % a) Responsabile Unico del Procedimento RUP 22% b) Verifica preventiva dei progetti e predisposizione e controllo 26% delle procedure di bando, esecuzione dei contratti pubblici c) Direttore dei lavori 30% Collaboratore RUP e/o rendicontazione 3% d) Collaboratore alla funzione b) 5% Collaboratore alla Direzione dei lavori 10% Collaboratori amministrativi 4% Per ogni progetto inerente ad attività di cantieristica forestale verrà nominato almeno un Collaboratore al RUP, un Collaboratore alla verifica preventiva dei progetti ed un Collaboratore alla Direzione dei Lavori. Il Dirigente che istituisce il Gruppo di Lavoro potrà individuare altri Collaboratori, nell ambito delle tre tipologie sopra elencate, i quali verranno retribuiti con la medesima percentuale prevista per la categoria nella Tabella B, ma tale percentuale, per ognuno di essi, verrà posta a scomputo della percentuale propria della Funzione di riferimento (RUP, Verifica preventiva dei progetti, Direttore dei Lavori). I collaboratori amministrativi, che potranno essere designati in un numero massimo di quattro, si divideranno in parti uguali la percentuale complessiva del 4% di cui alla tabella B : Qualora vengano individuate più unità per l esecuzione delle funzioni b) - c) ed f) della tabella A e della funzione b) della tabella B la percentuale complessiva della funzione, individuata nelle predette tabelle, andrà divisa tra le unità che hanno svolto la funzione medesima. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle innanzi elencate, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività. La ripartizione del fondo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte con relazione del RUP. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, e costituirà economia. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell accertamento del Dirigente di cui all art. 113 comma 3 Codice Appalti, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del medesimo art. 113. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell ordinario trattamento spettante al dipendente. L eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. 5

Art. 9 Informazione e pubblicità Dei provvedimenti di conferimento degli incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'agenzia, sezione "Amministrazione Trasparente". Art. 10 Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti e/o i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell atto di costituzione del gruppo di lavoro, l incentivo spettante ai dipendenti in misura dell 80% potrà essere ridotto del 10% e verrà liquidato in tale misura ridotta in favore delle categorie e nelle percentuali stabilite con il presente Regolamento. La somma che residua costituisce economia.. Ai fini dell applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all art. 106, comma 1, del Codice dei contratti. Il Dirigente competente alla liquidazione può, con propria motivata relazione, attestare che il mancato rispetto dei termini è dovuto a cause di forza maggiore, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili o che comunque non è addebitabile, in alcun modo, al comportamento del Gruppo di Lavoro. In tal caso la riduzione del 10% non viene effettuata. Art. 11 Norma Transitoria Fino all entrata in vigore del presente Regolamento, stante l iniziale incertezza circa l inclusione dei progettisti interni nel novero dei soggetti aventi diritto all incentivo, registratasi a seguito dell entrata in vigore del nuovo Codice Appalti D.lgs. 50/2016, ed ormai risolta in senso negativo con il consolidamento di orientamenti interpretativi in tal senso di Corte dei Conti ed ANAC ed anche alla luce dell approvazione del recentissimo decreto correttivo 56/2017, che nulla innova sul punto, si dispone che la figura del Progettista, designata con provvedimenti ufficiali dell Amministrazione adottati nella fase transitoria tra l entrata in vigore del Codice Appalti e l approvazione del presente Regolamento, partecipi alla ripartizione dei relativi incentivi nell ambito della categoria Verifica preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di bando e nella misura percentuale complessiva prevista per la Funzione nelle Tabelle A e B del precedente art 8 del presente Regolamento, rispettivamente per Lavori Pubblici e Lavori Forestali. Art. 12 Disposizioni finali Il presente Regolamento è applicabile a far data dal Decreto di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs.56/2017 ed alle ulteriori disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili 6