ALLEGATO. del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE DEL XXX

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2012 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO. del REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 52 del , pag. 1)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALLEGATO VII «ALLEGATO XIX ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL ALLEGATO XVIII

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO. del. Regolamento delegato (UE) n.../.. della Commissione del XXX

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Orientamenti Sulle misure sul margine di antiprociclicità EMIR per le controparti centrali

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

visto l accordo monetario del 27 marzo 2012 tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l articolo 8, paragrafo 5,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Orientamenti Accesso da parte di un CSD ai flussi relativi alle operazioni di CCP e sedi di negoziazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell articolo 9 del CSDR

ORIENTAMENTI SUI LIMITI DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SISTEMA BANCARIO OMBRA EBA/GL/2015/20 03/06/2016. Orientamenti

BANCA CENTRALE EUROPEA

ALLEGATO I. «ALLEGATO XXIV (Titolo così modificato dall'atto di rettifica su GUUE L 95 del ) SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

Per le persone giuridiche: 2 Motivo della notifica

2 Motivo della notifica a) 2 Posizione/qualifica Posizione occupata: DIRIGENTE STRATEGICO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Il quadro normativo europeo in materia di derivati

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CAPITOLO 6. Consistenze annuali finanziarie (CAF) Istruzioni di compilazione

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Orientamenti sul calcolo delle posizioni da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro del regolamento EMIR

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 giugno 2016 (OR. en)

2 Motivo della notifica a) 2 Posizione/qualifica Posizione occupata: Presidente e Amministratore Delegato

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA E DEI CONSUMATORI DIREZIONE GENERALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

1 Istruzioni generali per i due modelli. Nei due modelli gli importi devono essere segnalati in valori assoluti.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 del , pag. 1)

Informazione Regolamentata n

Allegato. 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata

Allegato. 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 3333 final ANNEX 1.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Orientamenti e raccomandazioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

ALLEGATO. della. proposta di direttiva del Consiglio

Orientamenti ABE. sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

integrazione alla Informativa al Pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) pillar III

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)

Orientamenti definitivi

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 del , pag. 1)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ORIENTAMENTI SULL ELENCO MINIMO DI SERVIZI O MECCANISMI ABE/GL/2015/ Orientamenti

[Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una

Luglio L obbligo di compensazione dei derivati OTC nel Regolamento EMIR. Il Discussion Paper dell ESMA.

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 862 final - ANNEX 1.

ANNEX ALLEGATO. del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO. della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Allegato. 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

1. Intestazione dei modelli e altre convenzioni Intestazione dei modelli Convenzione di numerazione...

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

ALLEGATI. del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

L operatività in strumenti finanziari derivati è normata, tra l altro, dal Regolamento UE n. 648/2012 (nel seguito EMIR o il Regolamento).

REGOLAMENTO IVASS N. 21 DEL 10 MAGGIO 2016 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

(1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

Indice. 1. Riferimenti Convenzioni Consolidamento Portafogli contabili di strumenti finanziari...

Legislatura 17 ATTO CAMERA

Orientamenti. in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. 27 giugno 2014 ABE/GL/2014/03

Alessandro V. Guccione. I contratti di garanzia finanziaria. Modena, 4 giugno 2008

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ANNEX 1 ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE DEL XXX che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo

ALLEGATO Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata Campo Sezione 1 Parti del contratto finanziario Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari 1 Data e ora della registrazione 2 Tipo di identificativo (ID) della controparte segnalante 3 Identificativo della controparte segnalante Data e ora di immissione nel registro. Tipo di codice utilizzato per identificare la controparte segnalante. Codice unico (identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile) che identifica la controparte segnalante. 4 Tipo di identificativo dell altra controparte 5 Identificativo dell altra controparte 6 Denominazione della controparte segnalante 7 Domicilio della controparte segnalante 8 Paese dell altra controparte 9 Legge applicabile 10 Riconoscimento contrattuale poteri di svalutazione e di conversione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi Tipo di codice utilizzato per identificare l altra controparte. Codice unico (LEI, se disponibile) che identifica l altra controparte del contratto finanziario. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente in maniera coerente. Denominazione sociale della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto. Indicazione della sede sociale, comprendente indirizzo completo, città e Stato, della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto. Codice del paese in cui ha sede l altra controparte o, se l altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza. Indicare la legge che disciplina il contratto finanziario. Clausola contrattuale di cui all articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

soggetti all obbligo della clausola contrattuale ai sensi dell articolo 55, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE) 11 Riconoscimento contrattuale Sospensione dei diritti di recesso (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi) 12 Riconoscimento contrattuale Poteri di risoluzione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi) Clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell accordo che crea la passività riconosce il potere dell autorità di risoluzione di uno Stato membro di sospendere i diritti di recesso. Clausola contrattuale, se esiste, mediante la quale il creditore o la parte dell accordo che crea la passività riconosce il potere dell autorità di risoluzione di uno Stato membro di applicare poteri di risoluzione diversi da quelli di cui ai campi 10 e 11. 13 Linee di business principali 14 Valore del contratto 15 Valuta della valutazione 16 Data e ora della valutazione Indicare a quale o a quali linee di business principali si riferisce il contratto finanziario, se del caso. Uso della valutazione del contratto finanziario in base ai prezzi di mercato o ad un modello in applicazione dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e sua segnalazione in applicazione dell articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per le negoziazioni compensate utilizzare la valutazione della controparte centrale. Valuta utilizzata per la valutazione del contratto finanziario. Data e ora dell ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento.

17 Tipo di valutazione 18 Costituzione di garanzia reale 19 Garanzia per portafoglio 20 Codice della garanzia per portafoglio 21 Margine iniziale fornito 22 Valuta del margine iniziale fornito 23 Margine di variazione fornito Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale. Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. Se il contratto finanziario è soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, fornire informazioni sulla costituzione della garanzia secondo i predetti obblighi. Indicare se la garanzia reale è stata costituita sulla base di un portafoglio. Per portafoglio si intende che la garanzia reale è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione. Se la garanzia reale è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Valore del margine iniziale fornito dalla controparte segnalante all altra controparte. Laddove il margine iniziale sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale fornito per il portafoglio. Specificare la valuta del margine iniziale fornito. Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, fornito dalla controparte segnalante all altra controparte. Laddove il margine di variazione sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione fornito per il portafoglio. 24 Valuta del margine di variazione fornito 25 Margine iniziale ricevuto 26 Valuta del margine Specificare la valuta del margine di variazione fornito. Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall altra controparte. Laddove il margine iniziale sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale ricevuto per il portafoglio. Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto.

iniziale ricevuto 27 Margine di variazione ricevuto 28 Valuta del margine di variazione ricevuto Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall altra controparte. Laddove il margine di variazione sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione ricevuto per il portafoglio. Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto. Sezione 2a Tipo di contratto finanziario 29 Tipo di contratto finanziario 30 Identificativo del contratto finanziario Sezione 2b Dati sull operazione Classificare il contratto finanziario conformemente all articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE. Identificativo unico della negoziazione se il contratto finanziario è soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi dell articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per qualsiasi altro contratto finanziario, identificativo assegnato dalla controparte segnalante. 31 Data di efficacia 32 Data di scadenza 33 Data di cessazione Data alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. Data originaria di scadenza del contratto finanziario segnalato. La cessazione anticipata non è registrata in questo campo. Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto finanziario segnalato. 34 Diritto di recesso Lasciare in bianco se identica alla data di scadenza. Indicare se il diritto di recesso dell altra controparte in virtù del contratto finanziario segnalato è fondato sull insolvenza o sulla situazione finanziaria dell ente soggetto a risoluzione.

35 Tipo di accordo quadro 36 Versione dell accordo quadro 37 Accordo di netting 38 Tipo di passività/credito Indicare il riferimento al nome del pertinente accordo quadro, se utilizzato per il contratto finanziario segnalato (ad esempio ISDA Master Agreement, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o altro accordo quadro locale). Indicare l anno della versione dell accordo quadro utilizzato per l operazione segnalata, se del caso (ad es., 1992, 2002, ). Se il contratto finanziario è parte di un accordo di netting ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, punto 98, della direttiva 2014/59/UE, riferimento univoco dell accordo di netting. Indicare se le passività derivanti dal contratto finanziario sono: integralmente escluse dal bail-in conformemente all articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; parzialmente escluse dal bail-in conformemente all articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; non escluse dal bail-in conformemente all articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Sezione 2c Compensazione 39 Obbligo di compensazione 40 Compensato 41 Data e ora della compensazione Indicare se il contratto finanziario segnalato appartiene a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all obbligo di compensazione e entrambe le controparti del contratto sono soggette all obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell esecuzione del contratto finanziario. Indicare se la compensazione ha avuto luogo. Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo. 42 Controparte centrale Se il contratto finanziario è stato compensato, indicare il codice unico della controparte centrale che lo ha compensato. 43 Infragruppo Indicare se il contratto finanziario è stato concluso nel quadro di un operazione infragruppo ai sensi dell articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.