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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.9.2015 COM(2015) 456 final 2015/0206 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituiti dall'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra IT IT

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA RELAZIONE Motivazione e obiettivi della proposta La proposta in allegato costituisce lo strumento giuridico per la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'unione in un organismo istituito da un accordo di associazione tra l'unione europea e un paese terzo. In particolare, essa riguarda l'applicazione dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ("l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è stato applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri. La decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014 1, ha approvato la firma dell'accordo a nome dell'unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, nonché l'applicazione provvisoria di alcune sue disposizioni. L'accordo ha istituito il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", che controlla l'attuazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e tratta le questioni ad essa collegate. Tale comitato ha il compito di compilare un elenco di arbitri che garantiscano il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, come previsto all'articolo 268 dell'accordo. L'accordo istituisce inoltre il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Le parti intendono con ciò riaffermare il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscere che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. A norma dell'articolo 243 dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione stabilisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. Essa mira a istituire i necessari strumenti istituzionali che consentano all'unione e alla Georgia di affrontare efficacemente le controversie bilaterali che riguardano l'applicazione e l'interpretazione dell'accordo. Essa è coerente con l'approccio adottato dall'unione nelle discipline relative alla risoluzione delle controversie negoziate o attuate nel quadro di accordi di libero scambio con altri partner commerciali. Essa è inoltre coerente con l approccio dell Unione al commercio e allo sviluppo sostenibile. Coerenza con altre politiche dell'unione La presente proposta è coerente e integra le altre politiche esterne dell'unione, in particolare la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Georgia. 1 GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1. IT 2 IT

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica La base giuridica per definire la posizione che l'unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo di associazione tra l'unione e la Georgia è il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. Sussidiarietà (per le competenze non esclusive) Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione. Proporzionalità La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'unione stabiliti nell'accordo con la Georgia. Scelta dello strumento La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta. 3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore Consultazioni delle parti interessate Le consultazioni delle parti interessate non sono applicabili alla presente proposta. Ricorso al parere di esperti La Commissione ha tenuto conto dei contributi forniti dagli Stati membri negli ultimi anni per quanto riguarda i cittadini dell'unione adeguati e qualificati per svolgere la funzione di arbitri nelle controversie sottoposte nel quadro degli accordi commerciali dell'ue. Valutazione d'impatto La presente proposta riguarda l'attuazione degli aspetti istituzionali dell'accordo di associazione, in particolare il titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra l'unione e la Georgia. La proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'unione. L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria a partire dal 1º settembre 2014 e la sua attuazione si trova in una fase molto precoce. Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa L'accordo di associazione tra l'unione e la Georgia non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale. IT 3 IT

Diritti fondamentali La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non pertinente. 5. ALTRI ELEMENTI Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione L'attuazione dell'accordo di associazione è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Georgia. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, ivi compresi gli elementi contenuti nella presente proposta. Non pertinente. Documenti esplicativi (per le direttive) Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta La proposta mira ad adottare una posizione dell'unione in merito all'attuazione della parte commerciale dell'accordo di associazione tra l'unione e la Georgia. Il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo include il capitolo 14 (Risoluzione delle controversie), che definisce un meccanismo per risolvere le controversie commerciali tra le parti dell'accordo riguardo all'applicazione o all'interpretazione della parte commerciale dell'accordo. La procedura di arbitrato di cui al capitolo 14 prevede che la parte attrice possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per risolvere una controversia bilaterale. L'articolo 268 dell'accordo definisce le regole per la composizione del collegio. L'accordo prevede la compilazione di un elenco di persone atte a svolgere la funzione di arbitri. È stato pertanto discusso con il governo della Georgia un progetto di elenco di arbitri che accettino e siano in grado di partecipare a un collegio arbitrale, il quale prevede cinque candidati arbitri per l'unione, cinque candidati arbitri per la Georgia e cinque cittadini di paesi terzi che possano fungere da presidenti di un collegio arbitrale. L'elenco sarà utilizzato nei casi in cui debba essere istituito un collegio arbitrale. Il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del suddetto accordo comprende altresì il capitolo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile), secondo il quale le parti dell accordo si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell obiettivo dello sviluppo sostenibile, e garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. Per qualsiasi questione le parti dovrebbero compiere ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni governative. Tuttavia, se una parte constata che le consultazioni governative non hanno portato a una soluzione soddisfacente, l accordo prevede la possibilità di chiedere la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione. L'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisca un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. IT 4 IT

2015/0206 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituiti dall'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1) L'articolo 431, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo. 2) L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014 2, indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e sulle disposizione in materia di risoluzione delle controversie. 3) L'articolo 240 dell'accordo prevede che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il proprio regolamento interno. 4) L'articolo 243 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione si accordi in merito a un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. 5) L'articolo 268 dell'accordo stabilisce che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" si accordi in merito a un elenco di persone che esercitino la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo. 6) È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'unione in relazione al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile 2 Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1). IT 5 IT

che deve essere adottato dal sottocomitato e in relazione all'elenco di persone che esercitano la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie che deve essere adottato dal comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che l'unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, si basa sui progetti di decisione di detto sottocomitato allegati alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell'unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 1. La posizione che l'unione deve adottare in seno al comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 408 dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'elenco di persone che esercitano la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie si basa sul progetto di decisione di detto comitato allegato alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell'unione nel comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT