Bologna, Aiuti per la ricerca, l innovazione e l ambiente e il de minimis Carlo Eugenio Baldi

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Limiti e opportunità per gli strumenti di intervento delle politiche della nuova programmazione comunitaria alla luce della normativa aiuti di stato 2014-2020 Aiuti per la ricerca, l innovazione e l ambiente e il de minimis Carlo Eugenio Baldi Bologna, 05.11.2013

GBER prima parte AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo Articolo 24 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca Articolo 25 - Aiuti all'innovazione per le PMI 2

GBER seconda parte Articolo 4 - Aiuti ai poli di innovazione Articolo 5 - Aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione 3

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 1 di 5 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 1) Categorie di ricerca ammissibili: La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: (a) ricerca fondamentale; (b) ricerca industriale; (c) sviluppo sperimentale; (d) studi di fattibilità. 4

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 2 di 5 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 2) Costi ammissibili: I costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo e figurare tra le seguenti categorie: (a) spese di personale; (b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; (c) costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; (d) spese generali supplementari e altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di ricerca e sviluppo. 5

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 3 di 5 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo Precisazioni: Se nell'ambito di progetti sovvenzionati sono realizzati un prototipo o un progetto pilota, gli introiti netti generati nei primi cinque anni del loro uso commerciale sono dedotti dai costi ammissibili ex ante o ex post; I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio. 6

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 4 di 5 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 3) Intensità dell aiuto: L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera: (a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; (b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; (c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; (d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue: (a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; 7 Continua

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 23 5 di 5 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 8 (b) di 15 punti percentuali se: i) il progetto comporta la collaborazione effettiva e coinvolge almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri e nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili, o coinvolge almeno un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che da solo o insieme ad altre organizzazioni sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della ricerca; ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; (c) di 5 punti percentuali per gli investimenti in prototipi utilizzabili per scopi commerciali e progetti pilota per le grandi imprese stabilite in aree 107.3.c del trattato, nella misura in cui i costi ammissibili ai sensi del presente articolo coincidono che i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 15 [Aiuti a finalità regionale agli investimenti] e per un importo non superiore all'intensità di aiuto più bassa autorizzata nelle aree 107.3.a.

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 24 1 di 2 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca 9 I contributi alla creazione o alla modernizzazione delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono aiuti di stato Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i rispettivi finanziamenti, costi ed entrate devono essere contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili. Il prezzo pagato per il funzionamento e l'uso dell'infrastruttura corrisponde al prezzo di mercato. L'accesso all'infrastruttura è concesso su base non discriminatoria. In deroga a tale principio, le imprese che hanno finanziato almeno il 50% dei costi degli investimenti dell'infrastruttura di ricerca possono avere un accesso preferenziale all'infrastruttura, purché tale accesso sia concesso al prezzo di mercato, sia limitato nel tempo e le condizioni preferenziali siano rese pubbliche. Continua

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 24 2 di 2 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca I contributi alla creazione o alla modernizzazione delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche I costi ammissibili sono costi degli investimenti in beni immateriali e materiali. L'intensità di aiuto non supera il 25% dei costi ammissibili. Essa può essere aumentata fino al 35% dei costi ammissibili per le infrastrutture situate in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e al 30% dei costi ammissibili per le infrastrutture situate in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 10

GBER- AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE Articolo 25 Aiuti all'innovazione per le PMI Sono ammissibili i seguenti costi: (a) costi per l'ottenimento e la convalida di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale; (b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; (c) costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione; (d) costi per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione; (e) costi per la partecipazione a fiere o esposizioni per prodotti e/o servizi nuovi o decisamente migliorati. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 11

GBER SECONDA PARTE AIUTI AI POLI DI INNOVAZIONE AIUTI PER L INNOVAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE O DEI PROCESSI 12

GBER - AIUTI AI POLI DI INNOVAZIONE Articolo 4 1 di 3 Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo). L'accesso a locali, impianti e attività del polo è fornito su base aperta e non discriminatoria. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo devono corrispondere al prezzo di mercato o rifletterne i relativi costi. Possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione o il potenziamento del polo di innovazione. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali. L'intensità di aiuto per gli investimenti non supera il 15% dei costi ammissibili. 13

GBER - AIUTI AI POLI DI INNOVAZIONE Articolo 4 2 di 3 Intensità di aiuto: L'intensità di aiuto può essere aumentata nel modo seguente: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; di 10 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi per il funzionamento dei poli di innovazione per una durata massima di cinque anni. 14

Costi ammissibili: GBER - AIUTI AI POLI DI INNOVAZIONE Articolo 4 3 di 3 I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti: (a) la gestione e l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese; (b) attività di marketing per il polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organizzazioni e di aumentare la visibilità del polo; (c) gestione delle infrastrutture del polo; (d) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale. L'intensità di aiuto per gli aiuti al funzionamento non supera il 50% dei costi totali ammissibili per un periodo di cinque anni. Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per polo. 15

GBER - Aiuti per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione Articolo 5 Le grandi imprese fruiscono degli aiuti soltanto se collaborano con PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. Sono ammissibili i seguenti costi: (a) i costi relativi al personale; (b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di innovazione; (c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato; (d) i costi generali supplementari e altri costi di funzionamento, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili all'attività di ricerca. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI. Soglia di notifica: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto. 16

GBER prima parte AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 17

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 30 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme UE o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di norme dell'unione 1. Gli investimenti devono soddisfare una delle seguenti condizioni: (a) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'unione europea; (b) consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'unione europea. 2. Non possono essere concessi aiuti agli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'unione già adottate ma non ancora in vigore. 3. I costi ammissibili sono basati sui a) concetti di sovra costo, b) costo analogo e di c) di costo totale nei casi in cui non possono applicarsi le definizioni in a) e b) 4. L'intensità di aiuto: non ancora definita. Sono previste maggiorazioni per le aree 107.3.a e 107.3.c 5. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 31 e 32 Art. 31 Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato delle PMI a future norme dell'unione Art. 32 Aiuti agli investimenti per misure di risparmio energetico Non possono essere concessi aiuti per miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi alle norme dell'unione già adottate. I costi ammissibili sono basati sui a) concetti di sovra costo, b) costo analogo e di c) di costo totale nei casi in cui non possono applicarsi le definizioni in a) e b) L'intensità di aiuto: non ancora definita. Sono previste maggiorazioni per le aree 107.3.a e 107.3.c

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 33 Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento Sono ammissibili a) unità di cogenerazione che permettono di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2012/27/UE21 b) miglioramenti di un'unità di cogenerazione esistenti e c)la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [X] MW. I costi ammissibili corrispondono ai costi dell'investimento connessi all'attrezzatura supplementare necessaria per consentire all'impianto di funzionare come un impianto di cogenerazione ad alto rendimento. L'intensità di aiuto: non ancora definita. Sono previste maggiorazioni per le aree 107.3.a e 107.3.c

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 34 Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 1. L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [x] MW. 2. L'intensità di aiuto: non ancora definita. Sono previste maggiorazioni per le aree 107.3.a e 107.3.c 3. L'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva, tecnologicamente neutra, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che garantisca effettivamente che gli aiuti siano limitati al minimo necessario per fornire nuova capacità di produzione da energie rinnovabili. ente. OPZIONE 1 L'aiuto è concesso sotto forma di un premio per l'immissione di energia OPZIONE 2 L'aiuto è concesso sotto forma di un premio per l'immissione in rete di energia generata e poi venduta sul mercato dell'energia

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 35 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali ai sensi della direttiva 2003/96/CE I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello minimo di tassazione stabilito nell'unione dalla direttiva 2003/96/CE. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di [dieci] anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione. Il presente articolo non si applica agli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali che sono soggetti ad altre disposizioni della presente sezione.

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 36 Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati L'investimento deve portare a un miglioramento della tutela dell'ambiente Gli aiuti sono concessi solo se l'inquinatore non è individuato o non può essere considerato giuridicamente responsabile e tenuto a finanziare il risanamento sulla base del principio "chi inquina paga" I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio. L'intensità di aiuto non supera [x]% dei costi ammissibili.

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 37 Aiuti agli investimenti per energia di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di unità di generazione parte integrante del sistema. L'intensità di aiuto: non ancora definita. Sono previste maggiorazioni per le aree 107.3.a e 107.3.c 3. Per quanto riguarda l'uso del calore di scarto, nei casi in cui l'investimento ambientale sia individuabile, l'intensità di aiuto può essere accresciuta di [x]%. 4. L'aiuto agli investimenti è concesso a capacità introdotte di recente che non superano [x] MW. 5. I costi ammissibili per le reti di distribuzione sono i costi totali d'investimento della rete o del suo ammodernamento. 6. L'intensità di aiuto per le reti di distribuzione non è ancora definita. Sono previste maggiorazioni per 107.3.a e 107.3.c 7. Non possono essere erogati aiuti per l'adeguamento alle norme giuridiche applicabili ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

GBER - Aiuti per la tutela dell ambiente Articolo 38 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale Sono finanziabili gli aiuti agli studi, inclusi gli audit energetici (ma solo per le PMI), direttamente connessi a investimenti a finalità ambientali. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studio L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

La proposta della Commissione di revisione del Regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis) L attuale proposta della CE: le principali differenze rispetto al regolamento vigente La posizione espressa dalle Regioni e dalle Province autonome e la sintesi delle posizione delle Autorità italiane espressa dal DPC della PdCM Le principali criticità dell attuale bozza l art. 2, relativamente alla definizione di impresa unica e di impresa in difficoltà, l art. 3 con riguardo alla verifica del superamento del massimale nelle ipotesi di fusione, acquisizione o scissione d impresa, l art. 4 con riguardo alla trasparenza degli aiuti de minimis sotto forma di prestiti assistiti da garanzia, l art. 6 in tema di informazioni contenute nel registro centrale