Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia

Documenti analoghi
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza sull assicurazione malattie

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (Legge sulle vaccinazioni)

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Messaggio concernente la modifica della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo. (Legge sulle epidemie)

Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica

La nuova legge sulle epidemie

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale

Ordinanza sulle epizoozie

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)

Ordinanza sui fondi d investimento

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sul personale federale

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza concernente l integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici

La nuova legge sulle epidemie

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza concernente l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Transcript:

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 1 sulle epidemie, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione nell uomo di un nuovo virus influenzale patogeno e a rapida diffusione e l inizio di una pandemia d influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune. Art. 3 Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia. Art. 4 Stato maggiore speciale 1 Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di RS 818.101.23 1 RS 818.101 2004-1676 2137

prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento. 2 Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell economia come pure, se necessario, di altri periti. Art. 5 Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione. Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione Art. 6 Profilassi 1 L Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico. 2 A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l influenza. Art. 7 Piano in caso di pandemia 1 Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l influenza e dell economia. 2 Il piano in caso di pandemia contiene in particolare: a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell influenza; c. raccomandazioni per l informazione della popolazione; d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specificamente efficaci contro l influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicamenti adeguati contro l influenza e concernenti la tenuta di scorte; e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento; 2138

f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l importazione, la propagazione e la riapparizione dell influenza pandemica. 3 Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata. Art. 8 Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia. Art. 9 Approvvigionamento con medicamenti 1 In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia, l Ufficio adotta i provvedimenti adeguati per garantire l approvvigionamento con vaccini, medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l influenza. 2 Può concludere contratti di fornitura o altri accordi appropriati con i fabbricanti e i distributori dei medicamenti di cui al capoverso 1, inclusi i loro prodotti di partenza e intermedi. Art. 10 Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti. Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia Art. 11 Esportazioni di medicamenti In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell approvvigionamento di tali medicamenti. Art. 12 Ordine di priorità 1 In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze. 2139

2 La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone: a. il personale medico e di cura; b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza. 3 Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate. Art. 13 Assunzione dei costi di acquisto e di distribuzione del vaccino 1 Durante una minaccia di pandemia o una pandemia la Confederazione assume i costi di acquisto del vaccino qualora questo sia l unico modo per assicurare l approvvigionamento e l equa distribuzione. 2 I Cantoni assumono i costi di distribuzione del vaccino, segnatamente quelli relativi all organizzazione e alla gestione dei centri di vaccinazione. Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia Art. 14 Informazioni Su domanda, l Istituto svizzero per gli agenti terapeutici fornisce all Ufficio informazioni sugli effetti ed eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini contro l influenza. Art. 15 Valutazione delle lesioni postvaccinali Dopo aver sentito i Cantoni, l Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica delle lesioni derivanti dai vaccini contro l influenza durante una minaccia di pandemia o durante una pandemia. Art. 16 Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati. 2140

Art. 17 Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull opportunità, l efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2005. 27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2141

2142