Art. 2 Luogo della fornitura Prelievi e consegne negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti sul territorio del Comune di Cremona.

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CAPITOLATO SPECIALE PER L APPALTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA VERDE E GASOLIO) PER LE AUTOVETTURE E AUTOMEZZI DI AEM CREMONA a S.p.A. TRAMITE FUEL CARD Art. 1 - Oggetto della fornitura Il presente Capitolato Speciale disciplina il rapporto contrattuale tra AEM Cremona S.p.A. (di seguito anche AEM) e l impresa che risulterà aggiudicataria (di seguito anche Fornitore), avente per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione per gli automezzi in uso da parte di AEM, mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio stradali convenzionate. Le disposizioni del presente Capitolato Speciale e del contratto hanno valore vincolante per il Fornitore. La fornitura dei carburanti (gasolio e benzina Spb) avverrà mediante utilizzo di fuel card. Il fabbisogno stimato annuale è di: - 3500 litri di benzina senza piombo; - 4000 litri di gasolio per autotrazione. I quantitativi sopra indicati rappresentano il fabbisogno presunto annuo e sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti per AEM. Nel corso del periodo contrattuale gli automezzi e la loro consistenza e, conseguentemente, i quantitativi di carburante da fornire, potrebbero subire modificazioni. Art. 2 Luogo della fornitura Prelievi e consegne negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti sul territorio del Comune di Cremona. Art. 3 Durata del contratto Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dal 01/01/2019. AEM si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Art. 4 Definizione del corrispettivo Il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, sulla base dei prezzi medi nazionali mensili Prezzi al consumo pubblicati dal Ministero dello

Sviluppo Economico, al netto dello sconto unico offerto dall aggiudicatario in sede di gara, IVA esclusa. Il corrispettivo effettivamente dovuto per ciascun rifornimento sarà tuttavia pari al minore, tra il prezzo consigliato al netto dello sconto, ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo. Art. 5 Caratteristiche delle fuel card e relativa consegna La fuel card dovrà essere una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura di carburante per autotrazione presso i distributori convenzionati. La fuel card deve consentire il rifornimento di carburante, senza alcun pagamento all atto del rifornimento, presso le stazioni di servizio abilitate presenti sul territorio del Comune di Cremona. La fuel card deve avere le seguenti caratteristiche: Tessera plastificata dotata di banda magnetica con codice segreto di accesso (PIN), idonea all erogazione del carburante previa esibizione da parte dell utilizzatore nelle stazioni di servizio abilitate; Abbinabile alla targa del veicolo indicati nell ordinativo di fornitura; Idonea a registrare i chilometri dichiarati dall utilizzatore al momento del rifornimento; Riportare uno o più simboli corrispondenti all azienda erogatrice del rifornimento. La fuel card deve garantire un alto livello di sicurezza e protezione e deve consentire al fornitore la predisposizione di report di dettaglio con cadenza mensile, suddivisi per singola card. L emissione della fuel card è gratuita e nello sconto proposto dall impresa partecipante sono considerati calcolati tutti i servizi connessi come la consegna, la sostituzione in caso di smarrimento/furto/scadenza, la gestione della card e dei relativi report. All atto del rifornimento, all autista del mezzo dell Azienda dovrà essere rilasciata una ricevuta con gli estremi identificativi della tessera magnetica, il tipo, la qualità ed il prezzo alla pompa del carburante prelevato, dovrà essere altresì possibile individuare il segnante del contachilometri al momento della fornitura. Il prezzo addebitato del carburante sarà pari al minore, tra il prezzo medio nazionale mensile Prezzi al consumo pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al netto dello sconto unico offerto dall aggiudicatario in sede di gara, ed il prezzo praticato dalla pompa all atto del prelievo.

Le fatture da emettere da parte del Fornitore devono essere costituite da una sezione riepilogativa dei quantitativi e degli importi fatturati e da una sezione dettagliata (anche allegata alla fattura) riportante: numero o codice della carta; targa automezzo a cui è associata; data e ora di rifornimento; località dell area di servizio; tipologia e quantità di carburante rifornito; indicazione dei chilometri al momento del rifornimento; prezzo unitario del carburante erogato alla pompa (servito o fai da te); importo totale del carburante al netto dell IVA; sconto unitario dichiarato in fase di presentazione dell offerta; aliquota IVA Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment. In caso di smarrimento del codice PIN, dovrà essere possibile richiedere l immediato blocco della tessera via e-mail o tramite fax. Il blocco dovrà essere operativo entro le 24 ore successive. La consegna delle tessere dovrà avvenire, a cura e spese e sotto la responsabilità del Fornitore, presso la sede ed alla persona delegata al ricevimento; tale consegna dovrà avvenire entro 30 gg. dal ricevimento dell ordine. In caso di smarrimento o di furto della carta carburante, AEM denuncerà immediatamente il fatto all Autorità competente e contestualmente ne darà notizia al Fornitore, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. In caso di malfunzionamento o deterioramento delle carte carburante, AEM comunicherà al Fornitore i difetti rilevati e quest ultima provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle disponibili ed operative entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione. In tale periodo di assenza della carta magnetica il Fornitore dovrà assicurare al mezzo con analoghe modalità la continuità del servizio. La fornitura delle tessere magnetiche con le funzionalità sopra descritte sarà a titolo gratuito, ovvero compreso nell ammontare complessivo della fornitura. La disattivazione delle tessere magnetiche verrà richiesta da AEM mediante comunicazione scritta.

Le tessere rilasciate dovranno avere un fido minimo mensile pari a 500,00.= Il Fornitore dovrà avvisare AEM al raggiungimento del 90% dell importo del rispettivo fido. Art. 5 Modalità d uso delle tessere magnetiche I conducenti dei veicoli di proprietà di AEM potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso: essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali; essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata; dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato; consentire il rifornimento, da parte del gestore, al solo veicolo indicato con targa sulla tessera stessa. Per quanto sopraddetto resterà ad esclusivo carico dell utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra indicate. Art. 6 Composizione parco macchine Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione ad AEM è di circa n. 11 mezzi. Trattasi di un dato indicativo che non vincola in alcun modo AEM. Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o cessioni che la Società potrà effettuare nel corso dell esercizio inerente alla durata dell appalto, senza che tale elemento possa dare adito al Fornitore di eventuali richieste e riconoscimento di maggiori oneri. Nel corso del periodo contrattuale gli automezzi e il carburante da fornire potrebbero subire un significativo incremento. Art. 7 Caratteristiche dei carburanti I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all atto dell erogazione stessa. Allo stesso modo, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Art. 8 Garanzie per il fatto dei distributori

Le parti convengono che ogni rapporto con i distributori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla Compagnia e che AEM. dovrà ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo. AEM riterrà responsabile la Compagnia per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e dipendenti dal fatto dei singoli distributori. La Compagnia sarà tenuta ad eliminare le inosservanze degli obblighi contrattuali entro quindici giorni dall avvenuta comunicazione da parte di AEM. Art. 9 Fatturazione e pagamenti Le fatture relative alle transazioni effettuate con le tessere magnetiche dovranno essere emesse con cadenza mensile. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo delle transazioni effettuate, così come specificato al precedente art. 4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese. Art. 10 Cauzione definitiva Prima dell inizio della fornitura il Fornitore si impegna a presentare la cauzione definitiva di cui all art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Art. 11 Responsabilità Il Fornitore si obbliga a sollevare AEM da goni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto di AEM che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il Fornitore sarà comunque tenuto a risarcire AEM del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. Art. 12 Responsabile designato dall aggiudicatario Il Fornitore dovrà indicare, entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti delle Società per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

Art. 13 Interruzione della fornitura Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore, il Fornitore si impegna a segnalare tale situazione alle Società entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause. Qualora invece l interruzione anche temporanea della fornitura, dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o dal caso fortuito quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione agli impianti, periodi feriali, etc., la medesima comunicazione prevista al comma precedente, deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo. Art. 14 Penali AEM si riserva la facoltà di applicare penali, previa contestazione scritta dell inadempimento trasmessa via pec: a) nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini concordati, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura: penale pari a 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. b) nel caso di servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato: penale pari ad 100,00 al giorno, calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al presente capitolato c) nel caso in cui il carburante fornito ai sensi del contratto abbia caratteristiche fisicochimiche non conformi a quelle fissate dalle norme UNI EN nella versione in vigore all atto del prelevamento: penale di 1.000,00 (euro mille/00). L ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione. In ogni caso, l applicazione delle penali non è condizionata all emissione di una nota di debito. Art. 15 Risoluzione anticipata del contratto e recesso La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art.1453 c.c. a danno della impresa contraente, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, anche nei seguenti casi: fallimento del Fornitore; interruzione parziale o totale del servizio;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; qualora nell arco del medesimo semestre vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni; in caso di frode nell inadempimento degli obblighi contrattuali; nel caso il Fornitore ceda a terzi l attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio al Fornitore che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa oltre all applicazione delle penalità previste dal precedente art. 14. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante e i danni conseguenti. L esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Fornitore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall art. 3 della L.136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto. La facoltà di recesso sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che dovrà prevenire al Fornitore almeno 15 giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. Art. 16 Spese contrattuali Sono a carico del Fornitore aggiudicatario tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto e la sua eventuale registrazione. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986. Art. 17 Cessione del contratto E vietata la cessione del contratto a pena di nullità. In caso di inadempimento AEM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto contrattuale. Art.18 - Foro competente

La competenza in via esclusiva per ogni controversia derivante e conseguente al presente contratto è in capo al Giudice Ordinario del Foro di Cremona. Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari Il Fornitore si obbliga al rispetto delle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge 136/2010.