DGR N. 954 IN DATA

Documenti analoghi
REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale LA GIUNTA REGIONALE

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Oggetto: parere legale sulla competenza professionale degli architetti in merito agli adempimenti imposti dalla normativa sul rendimento energetico

corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;

La certificazione energetica degli edifici aspettando i decreti attuativi

Avviso pubblico. 1. Oggetto

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER L AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Vademecum per l iscrizione all elenco dei certificatori

L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2. Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico GIANNINA GASLINI GENOVA -QUARTO AVVISO PUBBLICO

ALLEGATO Alla Delibera di giunta regionale n.

CIRCOLARE IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE CONCERNENTE IL REGOLAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Pag.

Il recepimento provinciale della Direttiva Europea 2002/91/CE

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID.

REGIONE LIGURIA Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni

Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

29/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1. Regione Lazio

Regione Umbria. Giunta Regionale

Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 23 del 26 maggio 2003

Vademecum per l iscrizione all elenco dei certificatori

LIGURIA NORME IN MATERIA DI ENERGIA. LEGGE REGIONALE n Maggio ing. Giuseppe Azzollini SERRAMENTI FIAMINGO

dall Associazione Italiana Medici di Famiglia (AIMEF), acquisito in data 11 giugno 2006:

SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 935 DEL 03/05/2018

REGIONE MOLISE. DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE (L. R. 23 marzo 2010, n 10) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 430 DEL

BOLLETTINO UFFICIALE

La durata del praticantato è di mesi 12 dalla richiesta di iscrizione. Art. 3 Obblighi del praticante e del datore di lavoro

INFORMAZIONI PERSONALI VIA VENTI SETTEMBRE 11/13B, CAMOGLI (GE), ITALIA. ESPERIENZA LAVORATIVA CURRICULUM VITAE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

VISTE: VISTO, in particolare, l art. 2 del citato D.P.R. 75/2013 il quale:

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Settore Risorse Umane SSR, Formazione ECM

L.R. 2/2002, artt. 40, 46 e 51 B.U.R. 5/6/2002, n. 23 (1) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 43 DEL 29/10/09

in G.U. n. 149 del sommario Entrata in vigore il 12/7/2013 Id Art. 1 Finalità e ambito di intervento DPR 75_13 Pag: 1

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30 DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 607

Informazioni per il riconoscimento dei certificatori energetici

IL SEGRETARIO Mario Martinero

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE

PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1097

La citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1035/2013 ha espressamente previsto che: - L istruttoria per l aggiornamento degli Albi regionali

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale LA GIUNTA REGIONALE SCHEMA N... NP/6565

DELIBERA. - Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante di CHIEDE

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1246

DECRETO N Del 21/10/2015

INFORMAZIONI PERSONALI. Cristina Piazza Parma, 15/02/1976 PZZCST76B55G337C. Via Marmolada, 22 - PR.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFR. ENERGETICHE DETERMINAZIONE. Estensore CICCHELLI SILVIO. Responsabile del procedimento CICCHELLI SILVIO

COMUNE DI ROTTOFRENO Provincia di Piacenza

IL DIRIGENTE FIRMATARIO Visti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO SENATO ACCADEMICO Seduta del 28 maggio 2013

Relazione Generale Iniziativa Formativa

GIUNTA REGIONALE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102/DPG007 DEL 18 settembre 2017

F O R M A T O E U R O P E O P E R

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 30 GIUGNO 2008

Normativa regionale in materia di attestazione di prestazione energetica e prospettive evolutive

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL DIRIGENTE N DEL 07/06/2018

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena; - ad unanimità di voti favorevoli, D E L I B E R A

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 644 DEL 16/03/2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO DI CONCERTO CON

DECRETO DIRIGENTE DEL SETTORE N. 3. Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria. N del 13 agosto 2014

DPR 75/2013 SUI CERTIFICATORI ENERGETICI, modificato dalla L. 21/02/2014 n.9, di conversione del DL 145/2013 (evidenziate in giallo tali modifiche)

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimen t o Agric o lt u ra, Sport, Tu rism o e Cult u ra Fitosanitario Regionale - Settore

GIUNTA REGIONALE. Omissis

ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI MEDIATORI DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DECRETO N DATA 18/11/2015

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Parte prima. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 701.

Pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE N. 1 del 4 gennaio 2008

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito Internet della Regione Puglia.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE

Allegato 2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO MECCATRONICO DI AUTORIPARAZIONE

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Attuazione delle disposizioni finali di cui all art. 16 del regolamento regionale n. 6/2012

DC-RM Requisiti minimi del personale certificato

IL RETTORE. gli artt. 2 e 19 del Regolamento Didattico d Ateneo, emanato con D.R. n del ;

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

SETTORE MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

GIUNTA REGIONALE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.67./DPG007 DEL 15 giugno 2017

(emanato con D.R. n. 17 dell ) INDICE. Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato 2

EMANA. il seguente regolamento:

- Dirigenza-Decreti. DECRETO 31 gennaio 2013, n. 203 certificato il

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del

Dal sito della Provincia di Varese - Istruzione e Formazione Professionale

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

stanziata sugli appositi Capitoli di Bilancio;

Società unipersonale a capitale interamente pubblico sottoscritto per il 100% dal socio Università degli studi di Bergamo.

COMMISSIONE REGIONALE PER L ARTIGIANATO

Transcript:

DGR N. 954 IN DATA 03.08.2007 OGGETTO: ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ART. 30 LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 NORME IN MATERIA DI ENERGIA. Richiamata la legge 29 maggio 2007 n. 22 ad oggetto Norme in materia di energia, che al titolo IV fissa le norme sul rendimento energetico degli edifici, stabilisce il principio che le nuove costruzioni, nonché alcune tipologie di ristrutturazioni dell esistente devono avvenire in modo da contenere i consumi di energia che saranno stabiliti con apposito regolamento regionale; Richiamati in particolare: l art. 29 che stabilisce si debba procedere alla predisposizione ed emanazione di un apposito regolamento regionale per determinare, in accordo con la normativa statale, i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nonché le modalità per ottenere la certificazione energetica; l art. 30 che prevede che la Giunta Regionale provveda a stabilire con propria deliberazione le modalità per l istituzione dell elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica; Ritenuto pertanto di istituire presso il Dipartimento Ambiente ufficio energia - l elenco dei soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici; Ritenuto di: 1) stabilire che possono essere iscritti nell elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;

- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni; - diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni; - diploma di geometra, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni; b) adeguata competenza comprovata da: - esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività: 1. progettazione dell isolamento termico degli edifici; 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 3. gestione energetica di edifici ed impianti; 4. certificazione e diagnosi energetiche; c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell esame finale; 2) di considerare titoli preferenziali, ai fini dell iscrizione il possesso dei seguenti requisiti: d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all Unione Europea; e) l esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni; Ritenuto altresì, ai fini dell iscrizione dei richiedenti all elenco regionale in parola di: - costituire presso il Dipartimento Ambiente Ufficio Energia - un apposito gruppo di lavoro operante a tale scopo, avvalendosi anche del parere di professionalità operanti nel settore;

- approvare le modalità di funzionamento dello stesso; - approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell Elenco Regionale dianzi detto; Su proposta dell Assessore all Ambiente DELIBERA Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di: 1) Istituire presso il Dipartimento Ambiente ufficio Energia - l Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 Norme in materia di energia, stabilendo che possono essere iscritti nell elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni; - diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni; - diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni; - diploma di geometra, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni; b) adeguata competenza comprovata da: - esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività: 1. progettazione dell isolamento termico degli edifici; 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 3. gestione energetica di edifici ed impianti; 4. certificazione e diagnosi energetiche;

c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell esame finale; 2) dare atto che saranno considerati titoli preferenziali per l iscrizione all elenco regionale in parola i seguenti requisiti: d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all Unione Europea; e) l esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni; 3) Di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento deliberativo alla: - composizione del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti; - approvazione delle modalità di funzionamento dello stesso; - approvazione degli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell Elenco Regionale; 4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB.

DGR N. 1336 IN DATA 09.11.2007 OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI CUI ALL ART. 30 L.R. 22/2007 E MODIFICA DGR N. 954 DEL 03.08.2007 RICHIAMATE: la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 recante Norme in materia di energia, ed in particolare l art.30 relativo all istituzione dell elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica; la propria deliberazione n.954 del 3 agosto 2007 con la quale si è provveduto ad istituire il suddetto elenco regionale di professionisti; DATO ATTO che la citata d.g.r. n.954/2007 ha stabilito che possano essere iscritti nel suddetto elenco le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultino in possesso, tra l altro, dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in ingegneria diploma di laurea in architettura diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico diploma di geometra; CONSIDERATO che, tra i suddetti titoli, per la specificità della materia in oggetto, può essere ascritto anche quello di perito edile; CONSIDERATO che la citata deliberazione n.954/2007 ha stabilito, fra l altro, che la Giunta provveda con proprio atto: a) a determinare la composizione del Gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti; b) ad approvare le modalità di funzionamento dello stesso; c) ad approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell elenco regionale in argomento; RITENUTO pertanto opportuno che il Gruppo di lavoro di cui al punto precedente, di seguito denominato Commissione sia costituito dal Dirigente dell Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente; che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto; che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione;

che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d..g.r. n.954/2007 e redigendo appositi verbali; che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa; che deliberi all unanimità; che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l elenco dei certificatori; che la Commissione operi presso l Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D; RITENUTO inoltre opportuno che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.g.r. n.954/2007, fino all attivazione dei corsi di formazione stessi, che l iscrizione all elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall elenco regionale stesso; DATO ATTO che, per mero errore materiale, al punto 1, lettera b) del disposto della d.g.r. n.954/2007, è stato previsto che l adeguata competenza richiesta a chi presenta domanda di iscrizione all elenco regionale in argomento debba essere comprovata da esperienza almeno triennale acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione mentre deve essere intesa come acquisita prima della data di presentazione della domanda di iscrizione ; RITENUTO infine opportuno approvare anche le seguenti modalità di presentazione delle domande di iscrizione all elenco in parola: le domande devono essere presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e devono contenere dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell art.46 del d.p.r. n.445/2000 attestante cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono professione numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo titolo di studio posseduto e deve essere corredata dalla seguente documentazione dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.g.r. n. 954/2007

attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.g.r. n.954/2007 curriculum corredato della documentazione attestante l attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.g.r. n.954/2007; Su proposta dell Assessore all Ambiente D E L I B E R A Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato: 1. di integrare il punto 1, lettera a) della d.g.r. n.954 del 3.8.2007 come segue: diploma di perito edile, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni ; 2. di sostituire il primo alinea della lettera b) del punto 1) della predetta d.g.r. n.954/2007 come segue: esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio, Albo professionale, in almeno due delle seguenti attività ; 3. di stabilire che la Commissione regionale per l esame delle domande dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all art.30 della l.r. 29.5.2007, n.22, sia costituita dal Dirigente dell Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente; 4. che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto; 5. che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione; 6. che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d.g.r. n.954/2007 e redigendo appositi verbali; 7. che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa; 8. che deliberi all unanimità; 9. che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l elenco dei certificatori;

10. che la Commissione operi presso l Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D; 11. che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.g.r. n.954/2007, fino all attivazione dei corsi di formazione stessi, 12. che l iscrizione all elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall elenco regionale stesso; 13. che le domande siano presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e contengano dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell art.46 del d.p.r. n.445/2000 attestante cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono professione numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo titolo di studio posseduto e debba essere corredata dalla seguente documentazione dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.g.r. n. 954/2007 attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.g.r. n.954/2007 curriculum corredato della documentazione attestante l attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.g.r. n.954/2007 14 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.