PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Documenti analoghi
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 07/02/2017 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 07/02/

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bollettino Ufficiale n. 25/IV del 20/06/2018 / Amtsblatt Nr. 25/IV vom 20/06/

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Transcript:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 135 Prot. n. 7/2017-D VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Approvazione di modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/ Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)". Il giorno 03 Febbraio 2017 ad ore 09:25 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI LUCA ZENI Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag 1 di 4

LA GIUNTA PROVINCIALE Considerato che con Decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg è stato emanato il Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali, ai sensi dell articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; evidenziato che l articolo 95 comma 2 bis della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, come introdotto dall articolo 43 comma 2 della legge provinciale 20 giugno 2016 n. 10, ha previsto la possibilità di esperire anche per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole la procedura concorsuale del corso-concorso; considerato che il Regolamento sopra citato disciplina, in particolare, alla Sezione I il reclutamento del personale amministrativo e tecnico prevedendo quale unica tipologia di procedura concorsuale il concorso per titoli ed esami; ritenuto pertanto di stabilire la disciplina di questa procedura concorsuale, tenendo conto delle specificità connesse al reclutamento del personale ATA e assistente educatore della scuola, attraverso apposite modifiche del Regolamento citato; dato atto che la modalità del corso- concorso si ritiene di particolare utilità al fine di consentire la selezione del personale sulla base delle prove e dei titoli di cultura e servizio posseduti e nel contempo anche di permettere la formazione del personale da assumere riguardo le specificità del mondo scolastico, mediante la partecipazione dei candidati a percorsi formativi, necessari per implementare le competenze professionali e culturali dei candidati, anche attraverso esperienze all interno delle istituzioni scolastiche stesse; considerato altresì di procedere ad una modificazione dell articolo 6 del Regolamento citato, relativo alla modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, al fine di consentire la possibilità di stabilire nei bandi di concorso che la domanda debba essere presentata esclusivamente con modalità telematica, nell ottica di una maggior semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative; considerata altresì la necessità per ragioni connesse alle novità normative e regolamentari intervenute di procedere all abrogazione degli articoli 36 e 37 del Regolamento citato; ritenuto quindi necessario approvare la modifica del citato decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)", introducendo dopo l art. 20 del D.P.P. n. 11-64/Leg del 2006 un apposito articolo 20 bis, che disciplini la procedura del corso- concorso per il personale amministrativo e tecnico e effettuando alcune modifiche dell articolo 3 del citato decreto a fini di sistematicità; introducendo nell articolo 6 del D.P.P. n. 11-64/Leg del 2006 il comma 5 bis al fine di consentire la possibilità di stabilire nei bandi di concorso che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata esclusivamente con modalità telematica e procedendo all abrogazione degli articoli 36 e 37 del D.P.P. n. 11-64/Leg del 2006; Pag 2 di 4

considerato che con nota di data 13 gennaio 2017, prot. n. D318/17/190110-1/1/1 del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi sono state richieste le osservazioni di competenza al Dipartimento Affari finanziari; considerato che con nota 16 gennaio 2017, Prot. n. D318/17/23951-1/1/1 il Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, ha trasmesso il testo dello schema di regolamento (concernente modificazioni al citato D.P.P. 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg) redatto in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Conoscenza, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale e ha espresso parere positivo sul testo stesso; visto il parere della Commissione consigliare competente espresso in data 31 gennaio 2017 Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la proposta del relatore; - vista la legge provinciale 3 aprile 1997 e in particolare l art. 37, comma 4; - visto il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg; - vista la nota 13 gennaio 2017, Prot. n. D318/17/190110-1/1/1 del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi; - vista la nota 16 gennaio 2017, Prot. n. D318/17/23951-1/1/1 del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi; a voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento concernente Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)", allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1). Pag 3 di 4 FM - ES

Adunanza chiusa ad ore 11:20 Verbale letto, approvato e sottoscritto. Elenco degli allegati parte integrante 001 SCHEMA MODIFICA REGOLAMENTO IL PRESIDENTE Ugo Rossi IL DIRIGENTE Enrico Menapace Pag 4 di 4

REGOLAMENTO concernente Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l accesso all impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciale (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n 7). Art. 1 Modificazioni dell articolo 3 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 1. Nell articolo 3 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: e mediante corso-concorso pubblico in attuazione dell articolo 95, comma 2 bis, della legge provinciale 7 agosto 2005, n. 6 (legge provinciale sulla scuola), con lo svolgimento di prove volte all accertamento della professionalità richieste dalla figura professionale all interno della categoria e del livello di inquadramento. La scelta tra le predette modalità è effettuata in sede di approvazione del bando di concorso b) nel comma 2 le parole: Il concorso pubblico deve svolgersi sono sostituite dalle seguenti: Il concorso pubblico e il corso-concorso pubblico sono svolti. Art. 2 Modificazione dell articolo 6 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 1. Dopo il comma 5 dell articolo 6 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 è inserito il seguente: 5 bis. Il bando di concorso può stabilire che la domanda venga compilata e presentata esclusivamente con modalità telematica, nel rispetto delle direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra amministrazione provinciale e soggetti privati." Art. 3 Modificazione dell articolo 20 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 1. Dopo l articolo 20, nella Sezione I, del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 è inserito il seguente: Art. 20 bis Corso concorso 1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico avviene tramite corso-concorso pubblico ai sensi dell articolo 95, comma 2 bis, della legge provinciale n. 6 del 2005. 2. Il corso concorso si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la preselezione che, se prevista dal bando, è diretta a formare una graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla prova di ammissione; la preselezione avviene per titoli, per esami o per titoli ed esami. Nel caso di preselezione soltanto per titoli la valutazione dei titoli può essere effettuata dalla struttura competente provinciale con l osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente. La medesima struttura forma la graduatoria della preselezione, che è approvata dalla Giunta provinciale. b) la prova di ammissione può consistere alternativamente in: una prova scritta o una prova pratica; una prova orale; una prova scritta o pratica e una prova orale. La prova scritta consiste in un tema o in domande a risposta sintetica o in test a risposta multipla predeterminata. Il contenuto della prova scritta può avere carattere tecnico-pratico e psico attitudinale, in via alternativa o in via cumulativa. c) il percorso formativo che si articola in attività di formazione e attività di tirocinio in situazione per l'approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche dei candidati, cui accedono i candidati che hanno superato la prova di ammissione per il numero dei posti determinati dal bando. Le ore complessive, la relativa articolazione e la frequenza minima obbligatoria sono definite dal bando. d) esame finale, cui accedono i candidati che hanno svolto il percorso formativo, che può consistere in alternativa: 1) in una prova scritta o pratica e in una prova orale; il contenuto della prova scritta può avere carattere tecnico-pratico e psico attitudinale, in via alternativa o in via cumulativa. 2) in una prova pratica in relazioni alle mansioni della figura professionale. 3. La commissione esaminatrice cura le fasi previste dal comma 2, lettere a), b), e d), salvo quanto disposto con riferimento alla preselezione per titoli nel medesimo comma 2, lettera a). 4. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito dei concorrenti all esito delle fasi previste dal comma 2, lettere a), b), e d), secondo l ordine decrescente dei punti di votazione complessiva riportata da ciascun concorrente e secondo le previsioni del bando di concorso, salvo quanto disposto con riferimento alla preselezione per titoli nel medesimo comma 2, lettera a). 5. La struttura provinciale competente forma le graduatorie finali all esito delle fasi previste dal comma 2, lettere a), b) e d), tenuto conto delle categorie aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e con l osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente. La Giunta provinciale approva le graduatorie finali secondo le previsioni del bando di concorso. 6. Il bando di concorso per la formazione della graduatoria finale del corso concorso nonché della graduatoria finale dell eventuale fase di preselezione può prevedere la

valutazione dei titoli, anche in deroga a quanto previsto dalla Tabella A di questo regolamento. Costituiscono titoli valutabili i titoli di servizio e di cultura o soltanto di servizio o soltanto di cultura. 7. La graduatoria finale del corso concorso, dalla quale si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato, è costituita dai candidati che hanno superato l'esame finale, secondo il voto conseguito nelle prove dell'esame finale e, se previsto dal bando di concorso, anche sulla base dei titoli di servizio e di cultura. Essa si compone di candidati dichiarati vincitori, in numero pari ai posti messi a concorso, e di candidati che hanno superato l'esame finale. 8. Per le assunzioni a tempo determinato da parte della struttura provinciale competente è utilizzata prioritariamente la graduatoria finale del corso concorso e in via subordinata la graduatoria di coloro che hanno superato la prova di ammissione, secondo quanto è specificato nel bando di concorso e nella deliberazione che disciplina le assunzioni del personale amministrativo e tecnico. 9. Sulla base della graduatoria finale del corso-concorso, di quella relativa al superamento della prova di ammissione e della eventuale graduatoria della fase di preselezione sono formate anche le graduatorie d'istituto per l'assegnazione delle supplenze temporanee da parte dei dirigenti scolastici, secondo quanto specificato nel bando di concorso e nella deliberazione che disciplina le assunzioni del personale amministrativo e tecnico. 10. Le graduatorie finali previste al comma 5 nonché le graduatorie disciplinate dal comma 9 hanno durata per il triennio scolastico successivo alla loro approvazione. 11. Per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico tramite corso-concorso pubblico non si applicano gli articoli da 7 a 20 e l articolo 32. Art. 4 Abrogazioni 1. Gli articoli 36 e 37 del d.p.p. n. 11-64/Leg del 2006 sono abrogati.