REGOLAMENTO dei CENTRI ESTIVI

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Transcript:

COMUNE DI SIZIANO REGOLAMENTO dei CENTRI ESTIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 maggio 2001 Modificato con deliberazione consiliare n. 1

Sommario Art. 1 Finalità... 3 Art. 2 Sedi ed attività... 3 Art. 3 Il personale educativo... 3 Art. 4 Destinatari... 3 Art. 5 Descrizione del servizio... 4 Art. 6 Criteri e priorità d accesso... 4 Art. 7 Iscrizioni... 4 Art. 8 Quote di partecipazione... 4 Art. 9 Riduzioni ed esenzioni... 5 Art. 10 Rinunce e rimborsi... 5 Art. 11 Sospensione dei servizi... 5 Art. 12 Norme finali... 5 2

Art. 1 Finalità L Amministrazione Comunale, nell ambito delle attività di promozione dell infanzia e dell adolescenza, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte alle esigenze delle famiglie impegnate nell attività lavorativa, garantendo a bambini e ragazzi spazi di aggregazione, di socializzazione, di gioco e relazione positiva, in contesti tranquilli e sicuri. Art. 2 Sedi ed attività Per la realizzazione dei centri estivi l Amministrazione individuerà sedi con caratteristiche idonee ed atte a garantire ai minori spazi ed aree verdi in grado di soddisfare esigenze di benessere. Le sedi dovranno rispettare gli standard previsti dalle vigenti normative in materia di unità di offerta sociale. All interno delle diverse sedi dovranno essere programmate e pianificate attività educative e ricreative differenziate per fasce d età, comprendenti anche il pranzo. Il programma potrà prevedere attività esterne alla struttura al fine di offrire ai bambini ed ai ragazzi maggiori spazi di esplorazione, conoscenza e gioco. Le attività educative e ricreative all interno dei centri estivi dovranno essere programmate considerando quali elementi fondamentali: La socializzazione ed il divertimento, quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero; L apprendimento e lo sviluppo di competenze, quale stimolo alla creatività ed all immaginazione, dando spazio alle diverse forme espressive ed all attività motoria; L accoglienza ed il sostegno alle diverse abilità, in un clima di solidarietà; Il rapporto con l ambiente, al fine di rafforzarne forme di rispetto e di valorizzazione. Art. 3 Il personale educativo I centri estivi saranno gestiti avvalendosi di personale qualificato ed appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per bambini diversamente abili. Gli oneri derivanti dall impiego di personale educativo per bambini diversamente abili non residenti saranno a carico del Comune di residenza. Può essere prevista la presenza di operatori volontari o helper che affianchino gli educatori nella costruzione e gestione delle attività educative dei centri estivi. L attività dei volontari e degli helper potrà essere solo di supporto ed in nessun caso è previsto l affidamento di gruppi di bambini alla sola sorveglianza di tali figure di supporto. Il numero dei bambini affidati ad ogni animatore sarà determinato tenendo conto dell età e non potrà in ogni caso superare il rapporto 1:18. Art. 4 Destinatari I centri estivi comunali sono riservati a bambini e ragazzi aventi frequentato nell anno le Scuole dell Infanzia, la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di Primo Grado. In ogni caso non potranno accedere al servizio minori di età superiore ai 15 anni. 3

Art. 5 Descrizione del servizio I centri estivi saranno attivati nei periodi di chiusura delle scuole, di norma dal primo lunedì successivo alla fine dell anno scolastico, sino al venerdì antecedente l inizio del nuovo anno scolastico, con un interruzione di 3 settimane nel corso del mese di agosto. Le sedi, i periodi di apertura e le modalità di gestione sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale. Di norma verranno attivate due tipologie di centri diurni: Uno per la fascia d età 3 5 anni; Uno per la fascia d età 6 14 anni. E prevista la possibilità di iscrizione a singole settimane, anche non consecutive. Al fine di offrire un servizio flessibile ed attento alle esigenze dei bambini e delle famiglie, il servizio dovrà consentire formule di frequenza part time e full time. Art. 6 Criteri e priorità d accesso Nel caso in cui le richieste superassero i limiti di capienza prevista per il servizio, come autorizzata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, si procederà a disporre le ammissioni con il seguente ordine di priorità: 1) Utenti residenti 1. Utenti con handicap 2. Casi sociali segnalati dai servizi competenti 3. Utenti con un solo genitore 4. Utenti residenti in zone isolate, cascine, o comunque case lontane dal centro del paese 5. Utenti con i genitori entrambi lavoratori 6. Minore età 2) Utenti non residenti 1. Frequentanti nell anno le scuole di Siziano Anche per i non residenti, fatto salvo il criterio di priorità della frequenza nell anno di scuole del paese, si procederà secondo l ordine di priorità indicato per gli utenti residenti. Gli utenti non residenti potranno essere accolti unicamente in caso di posti disponibili, esaurite tutte le domande dei residenti. Art. 7 Iscrizioni Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, dovranno essere presentate entro i termini comunicati di anno in anno dal Comune. Le domande dì iscrizione inoltrate successivamente al termine di iscrizione fissato dal Comune, potranno essere accolte secondo l ordine di presentazione e fino all esaurimento dei posti disponibili per ogni turno. L iscrizione è valida solo in presenza di domanda scritta e viene confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Art. 8 Quote di partecipazione La frequenza al centro estivo è subordinata al pagamento di una quota di compartecipazione che ha carattere omnicomprensivo e si configura come contribuzione agli oneri del servizio. La quota comprenderà, tra l altro, anche il servizio mensa e gli eventuali trasporti. 4

La natura giuridica della quota di partecipazione dovuta al costo della prestazione, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell utente, ad esclusione dei casi di cui ai successivi articoli 9 e 10. La quota di partecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e distinta per frequenza parttime e full time; contestualmente la Giunta stabilisce la quota per gli utenti non residenti. Il pagamento della quota dovuta dovrà avvenire in soluzione anticipata. Art. 9 Riduzioni ed esenzioni E prevista la riduzione della quota di partecipazione nel caso di due o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare e frequentanti contemporaneamente i centri estivi, come di seguito precisato: Riduzione 10% in caso di secondo figlio frequentante un servizio di centro estivo organizzato dal Comune (riduzione applicata ad ognuno dei due figli) Riduzione 15% in caso di tre o più figli frequentanti un servizio di centro estivo organizzato dal Comune (riduzione applicata per ognuno dei figli). Le suddette riduzioni non si applicano ai non residenti. La Giunta Comunale può prevedere riduzioni della retta di partecipazione previa valutazione della situazione economica dei richiedenti residenti, mediante il calcolo ISEE, definendo annualmente con specifico atto criteri e modalità per l attribuzione di tali agevolazioni. Potrà inoltre prevedere esenzioni dal pagamento della quota di partecipazione solo per situazioni particolari di grave disagio sociale ed economico su proposta dei servizi sociali. Per ottenere le agevolazioni sopra previste il richiedente dovrà presentare apposita istanza all ufficio competente. Tale ultima circostanza autorizza l eventuale pagamento posticipato a conclusione dell istruttoria. Art. 10 Rinunce e rimborsi Le domande di rinuncia al servizio, che consentono il rimborso delle relative quote pagate, devono essere presentate una settimana prima dell avvio del servizio. Può essere richiesto il rimborso delle quote pagate in caso di ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire la frequenza del centro estivo nel corso di tutta la settimana cui la quota si riferisce, previa presentazione di relativo certificato medico. Art. 11 Sospensione dei servizi L Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. Art. 12 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme regionali vigenti in materia. 5