PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO 3.4 - TRASPORTI E MOBILITÀ Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 4010 del 20/11/2006 BANDO DI ESAMI, SESSIONE 2006, PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. ART. 1 CALENDARIO DELLA SESSIONE 2006 DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L AUTOTRASPORTO DI MERCI E VIAGGIATORI 1. La prima sessione d esame per il riconoscimento dell idoneità professionale per l autotrasporto di merci e viaggiatori è convocata per il giorno 15 gennaio 2007. 2. Le prove si svolgeranno presso le sedi messe a disposizione dall Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e saranno tempestivamente comunicate ai candidati ammessi. 3. È data facoltà alla Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, di articolare le prove d esame in più giornate, anche consecutive, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. ART. 2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande di ammissione all esame devono essere presentate presso la sede dell Amministrazione Provinciale in Pesaro, via Gramsci 4, cap 61100, entro il giorno 11 dicembre 2006. Per le domande inviate tramite il servizio postale farà fede il timbro di spedizione, salvo il diritto della Commissione di non ammettere all esame i candidati le cui domande siano pervenute al competente ufficio della Provincia di Pesaro e Urbino oltre il 16 dicembre 2006. Provincia di Pesaro e Urbino - Via Gramsci, 4-61100 Pesaro - Telefono 0721/3591 - Fax 0721/359394
2. Le domande di ammissione devono essere compilate secondo lo schema allegato al presente bando e integrate con la documentazione indicata nello schema stesso. Alle domande dovranno essere uniti: a) l attestazione del versamento di Euro 14,62 sul c/cp 34019638 intestato a Provincia di Pesaro e Urbino - Funzioni trasferite art. 105 D.L. 112/1998 Imposta di bollo ; b) documentazione attestante il versamento di Euro 50,00 sul c/cb 06700007010B, ABI 05748, CAB 13312, CIN S, intestato all Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino presso San Paolo Banca dell Adriatico; 3. La domanda deve obbligatoriamente specificare il tipo di idoneità che si intende conseguire (merci o viaggiatori; valida per i soli trasporti nazionali, per i soli trasporti internazionali, per i trasporti nazionali e internazionali). 4. La domanda è valida per una sola sessione. La mancata presentazione all esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione dei versamenti effettuati in favore della Provincia. 5. Non è ammessa, da parte dello stesso candidato, la richiesta di sostenere nella medesima sessione l esame per il trasporto di merci e quello per il trasporto di viaggiatori. ART. 3 REQUISITI PER L AMMISSIONE 1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all esame, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea, ovvero extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno (per studio o per lavoro); b) avere raggiunto la maggiore età; c) non essere interdetto giudizialmente; d) non essere inabilitato; e) essere in possesso del titolo attestante la conclusione di un corso d istruzione secondaria di secondo grado ovvero di un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell idoneità professionale di autotrasportatore di merci e/o di viaggiatori su strada (tenuto presso organismi autorizzati) ed essere in possesso del relativo attestato di
frequenza. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza al corso di preparazione all'esame, il candidato è ammesso all'esame, con riserva, producendo la certificazione dell'organismo autorizzato di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell'esame l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato solo previa dimostrazione dell'avvenuto conseguimento dell'attestato di frequenza al corso di preparazione; f) avere la residenza anagrafica nella provincia di Pesaro e Urbino. 2. Per essere ammesso all esame di idoneità professionale per i soli trasporti internazionali si deve essere in possesso dell idoneità per i trasporti nazionali. ART. 4 VALUTAZIONE DELL ESPERIENZA PROFESSIONALE 1. L esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell attività di trasporto di una o più imprese per almeno cinque anni, dà diritto ad una valutazione delle prove più favorevole secondo quanto disposto dall art. 8, comma 4, del D.Lgs. 395/2000. Qualora l esperienza sia limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la valutazione delle prove più favorevole riguarderà soltanto l esame di idoneità per i trasporti nazionali. Qualora l esperienza sia stata maturata presso imprese di autotrasporto merci, tali imprese dovevano essere autorizzate all esercizio dell attività senza limitazioni di massa complessiva a pieno carico e/o di portata (come da art. 7, comma 4, del D.Lgs. 395/2000). 2. L esperienza di cui al comma precedente dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese con una o più delle seguenti posizioni: a) Titolare di impresa individuale o familiare ovvero collaboratore di impresa familiare; b) Socio illimitatamente responsabile in una società di persone; c) Amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d amministrazione, di persone giuridiche pubbliche o private e, salvo quanto stabilito dalla precedente lettera b, per ogni altro tipo di ente; d) Dipendente con inquadramento non inferiore al 2 livello del CCNL Autotrasporto o Spedizione, ovvero al 2 livello del CCNL Autoferrotramvieri, ovvero al 10 livello
CCNL del Noleggio, con specificazione della data di designazione alla direzione dell attività di autotrasporto. 3. L esperienza di cui al precedente comma 1 deve essere comprovata con idonea documentazione. Non sono sufficienti le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 4. Per gli effetti del precedente comma 1 l esperienza pratica si considera continuativa se svolta senza alcuna interruzione, ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l ammissione alle prove d esame, la direzione dell attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi. ART. 5 AMMISSIONE ALL ESAME E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 1. La Commissione esaminatrice delibera l ammissione o l esclusione dei candidati valutando il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione può richiedere l integrazione della documentazione stessa, determinando altresì il termine entro il quale è possibile provvedere alla regolarizzazione della domanda. 2. Il Dirigente dell Ufficio competente provvede a convocare per iscritto i candidati ammessi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l indirizzo indicato dai candidati medesimi, almeno venti giorni prima della data d esame. Il Dirigente stesso comunica altresì ai candidati con proprio atto motivato l eventuale non ammissione all esame a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi. 3. L ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati né della mancata conoscenza dell esclusione da parte degli stessi, qualora la convocazione o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi. 4. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente Ufficio dell Ente il cambiamento dell indirizzo da loro indicato all atto delle presentazione della domanda.
ART. 6 PROGRAMMA D ESAME 1. L esame verte sulle materie elencate nell Allegato B, che si riproduce di seguito, alla determinazione dirigenziale n. 4010 del 20/11/2006. ART. 7 PROVE D ESAME 1. L esame comprende lo svolgimento di una prova a quiz e di un esercitazione su un caso pratico. I quiz e le tracce delle esercitazioni sono quelle stabilite dalla competente Commissione Tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. All esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento d identità. ART. 8 MODALITÀ DELLA PROVA A QUIZ 1. La prova a quiz comprende 60 domande con risposta a scelta fra quattro alternative. I quiz saranno ripartiti con metodo informatico ed estrazione da effettuarsi al momento dell esame nel seguente modo: 20 quesiti nelle materie del diritto comprese nel programma (diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale); 10 quesiti sulla gestione commerciale e finanziaria; 10 quesiti sull accesso al mercato; 10 quesiti sulle norme ed esercizio tecnico; 10 quesiti sulla sicurezza stradale. 2. I quiz proposti ai candidati saranno relativi esclusivamente al tipo di idoneità, nazionale o internazionale, che si intende conseguire. I candidati che intendono conseguire entrambi i tipi di idoneità riceveranno una scheda con 40 quiz sui trasporti nazionali e 20 quiz sui trasporti internazionali. 3. Per lo svolgimento della prova a quiz sono concesse ai candidati due ore di tempo. ART. 9 MODALITÀ DELL ESERCITAZIONE SU UN CASO PRATICO
1. L esercitazione su un caso pratico prevede che il candidato risponda per iscritto alle richieste contenute nell esercitazione stessa. 2. Per lo svolgimento dell esercitazione sono concesse ai candidati due ore di tempo. ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 1. L esame si intende superato se si ottiene un punteggio minimo complessivo di 60 (sessanta) punti, sempre che si siano ottenuti almeno 30 (trenta) punti nella prova a quiz rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, ed almeno 20 (venti) punti nell esercitazione. In quest ultimo caso, per ottenere 20 punti il candidato dovrà rispondere correttamente almeno alla metà delle richieste contenute nell esercitazione stessa. 2. Per la prova a quiz è attribuito un punto per ogni risposta esatta, nessun punto per ogni risposta errata, per un massimo attribuibile di 60 (sessanta) punti. 3. Per l esercitazione su un caso pratico, la Commissione può attribuire un massimo di 40 (quaranta) punti. 4. I candidati aventi titolo ai sensi del precedente art. 4 superano la prova se ottengono un punteggio minimo complessivo di 60 (sessanta) punti, sempre che abbiano ottenuto almeno 30 (trenta) punti nella priva a quiz ed almeno 16 (sedici) punti nell esercitazione. 5. La prova a quiz può essere somministrata variando l ordine delle risposte. ART. 11 COMUNICAZIONE DELL ESITO DELL ESAME 1. L elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato, con effetto di notifica, all Albo pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino e nella pagina web del Servizio 3.4 Trasporti e Mobilità.