IL DIRETTORE GENERALE

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Cod Area DELIBERAZIONE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art.12 che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'istituto nazionale di statistica"; Visto il Regolamento di organizzazione dell Istituto e modifiche al disegno organizzativo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011 e, in particolare, gli artt. 7, 8 e 9; Visto lo Statuto dell'istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ; Visto l'atto di organizzazione generale n. 1 concernente le Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'istituto nazionale di statistica, approvato con deliberazione n. CDXII dal Consiglio dell Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016, coordinato con le modifiche e integrazioni approvate dal Consiglio nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017; Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLV del 26 marzo 2018 con la quale è stato approvato il disciplinare di cui al documento "Delibera di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), dello Statuto dell'istituto nazionale di statistica, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i."; Ritenuto, pertanto, necessario adottare il documento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i.", al fine di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio n. CDLV del 26 marzo 2018. Per le motivazioni di cui in premessa, 1

Cod Area DELIBERAZIONE IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA A decorrere dalla data del presente provvedimento è adottato il Disciplinare di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), dello Statuto dell'istituto nazionale di statistica, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i. approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLV del 26 marzo 2018. IL DIRETTORE GENERALE %firma%-1 2

Disciplinare di cui all articolo 8, comma 8, lettera d), dello Statuto dell Istituto nazionale di statistica, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi ai sensi dell articolo 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i. Sezione I Finalità e ambito di applicazione Art. 1. Finalità 1. Il presente disciplinare, emanato in attuazione dell articolo 8, comma 8, lettera d), dello Statuto dell Istat, determina i criteri e le modalità per la sottoscrizione di quote associative ad associazioni scientifiche o professionali, nonché per l erogazione di sovvenzioni, ausili finanziari e contributi, ai sensi dell articolo 12 della Legge 241/90, per il perseguimento dei fini istituzionali di cui all articolo 15, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 322/1989 e all articolo 3, comma 6, lettera m) dello Statuto, nel rispetto dei principi di cui all articolo 4, comma 1, lettere c), g) ed i) dello Statuto stesso. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Per le finalità di cui all articolo 1, l Istat può erogare sovvenzioni, ausili finanziari e contributi ad enti, associazioni scientifiche, comitati e organismi pubblici o privati, internazionali, nazionali e territoriali, operanti nei campi di interesse dell Istituto, che non svolgano attività economica a fini di lucro in via prevalente. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente atto i contributi censuari e quelli per indagini statistiche erogati ad amministrazioni ed enti pubblici. Art. 3. Tipologie di interventi 1. I benefici economici di cui al presente disciplinare sono concessi nelle forme seguenti: a) sottoscrizione di quote associative degli enti beneficiari; b) contributi per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari in materie di interesse dell Istituto; c) contributi per la realizzazione di studi e ricerche nelle materie di interesse dell Istituto anche nell ambito di rapporti di partnership e collaborazione scientifica attivati dall Istat, ai sensi del successivo articolo 11, con università, centri di ricerca, enti e organismi, pubblici o privati; d) contributi per il finanziamento di borse di studio, borse di ricerca e study visit in favore di università, centri di ricerca, enti ed istituzioni europee ed internazionali operanti nei settori di interesse dell Istituto; e) erogazione di premi.

Sezione II Sottoscrizione di quote associative Art. 4. Proposta di adesione 1. L Istituto aderisce ad associazioni scientifiche o professionali, sottoscrivendo le relative quote associative. 2. La proposta di adesione da parte delle associazioni interessate, nella quale devono essere specificati il fine istituzionale dell associazione stessa, le motivazioni e l importo annuo della quota, deve pervenire all Istituto secondo quanto riportato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi. 3. La proposta di adesione può essere presentata anche dai responsabili delle Direzioni dell Istituto, competenti per materia. 4. La disdetta all adesione deve essere inoltrata dalla Direzione competente almeno tre mesi prima della scadenza e comunicata alla controparte nei termini previsti negli atti costitutivi delle singole associazioni. Art. 5. Criteri di valutazione 1. Il Comitato di Presidenza, previa istruzione della pratica da parte della Direzione competente, valuta la proposta di adesione con riferimento al carattere nazionale e internazionale, alla rilevanza scientifica, alla coerenza del fine istituzionale dell associazione con quello dell Istituto, nonché ai benefici che ne deriveranno all Istat. 2. Il provvedimento di adesione all associazione mediante la sottoscrizione della quota associativa è adottato dal Direttore Generale, sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato di Presidenza, acquisita l autorizzazione del titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa. 3. Il recesso dell Istituto può essere proposto dal titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa o dai membri del Comitato di Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza e comunicato al Comitato di Presidenza stesso ed alla controparte nei termini previsti negli atti costitutivi delle singole associazioni. Art. 6. Importo erogabile 1. L importo massimo per la sottoscrizione e il rinnovo di quote associative, in relazione ad ogni singola richiesta, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle risorse economiche a budget, non può essere superiore a 10.000,00 euro annui. 2

Sezione III Contributi per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari Art. 7. Richiesta di contribuzione 1. L Istituto pubblica sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, appositi avvisi nei quali sono specificati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei benefici economici di cui all art. 3, comma 1, lettera b, della presente delibera. 2. La richiesta di contribuzione deve essere corredata da un documento dal quale risultino l oggetto, le finalità e i destinatari dell iniziativa proposta, i soggetti coinvolti nell organizzazione, le motivazioni della richiesta di contributo e il piano finanziario dell iniziativa per la quale si richiede la contribuzione. Art. 8. Criteri di valutazione 1. Il Comitato di Presidenza, previa istruzione della pratica da parte della Direzione competente, valuta le iniziative da ammettere a contribuzione, tenendo conto della rilevanza del soggetto richiedente e degli eventuali altri soggetti coinvolti nell iniziativa, dell interesse nei temi oggetto dell iniziativa, del livello di diffusione, delle modalità di coinvolgimento e partecipazione dell Istituto. Art. 9. Entità del contributo 1. L importo massimo del contributo erogabile in relazione alla singola richiesta, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle risorse economiche a budget, non può essere superiore a 5.000,00 euro annui. Il contributo erogabile non può eccedere, comunque, il 30% dei costi complessivi sostenuti per l organizzazione dell evento, comprensivi di quelli relativi all impiego di risorse umane e all utilizzazione di spazi messi a disposizione per l iniziativa. 2. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal Direttore generale, acquisita l autorizzazione del titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa, sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato di Presidenza ai sensi del precedente articolo 8. Art. 10. Rendicontazione 1. L erogazione dei contributi di cui alla presente sezione è subordinata alla verifica amministrativa e contabile della documentazione attestante i costi sostenuti. Sezione IV Erogazione di sovvenzioni, ausili finanziari e contributi a seguito di avviso pubblico Art. 11. Contributi per la realizzazione di studi e ricerche 1. L Istituto pubblica sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, appositi avvisi per 3

l erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche, anche nell ambito di rapporti di partnership e collaborazione scientifica. 2. Gli enti e gli organismi interessati possono presentare la manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell avviso. 3. L individuazione del soggetto, tra quelli che abbiano presentato la manifestazione di interesse, è effettuata da apposite Commissioni secondo i criteri di valutazione indicati nell avviso. 4. L importo dei contributi erogabili per ogni singola richiesta non può essere superiore a 20.000,00 euro annui, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e delle risorse economiche a budget. 5. Il provvedimento di assegnazione del contributo è adottato dal Direttore generale, acquisita l autorizzazione del titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa, sulla base delle valutazioni effettuate dalle Commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Art. 12. Finanziamento di borse di studio, borse di ricerca e study visit 1. L Istituto pubblica sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, appositi avvisi per l erogazione dei contributi ad università, dipartimenti universitari, centri di ricerca, enti ed istituzioni nazionali, europee e internazionali, operanti nei settori di interesse dell Istituto, per il finanziamento di: a) borse di studio in favore di laureandi e iscritti a master universitari o equiparati; b) borse di ricerca in favore di dottorandi e post dottorato; c) study visit presso l Istat in favore di ricercatori e docenti universitari provenienti dai medesimi enti ed istituzioni. 2. I soggetti interessati possono presentare la manifestazione di interesse, con riferimento anche alla proposta di ripartizione dei contributi, secondo le modalità indicate nell avviso. 3. L importo dei contributi erogabili a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può essere superiore a 20.000,00 euro annui, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e delle risorse economiche a budget. 5. L attribuzione del contributo di cui al presente articolo è disposta con provvedimento del Direttore Generale, acquisita l autorizzazione del titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa, sulla base delle valutazioni effettuate da apposite Commissioni, secondo i criteri e le procedure indicate nell avviso stesso. Art. 13. Rendicontazione 1. L erogazione dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 è subordinata alla verifica amministrativa e contabile della certificazione attestante l avvenuto conferimento. Art. 14. Premi 1. L Istituto pubblica sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, appositi avvisi per il 4

conferimento di premi per tesi di laurea, master e dottorato di ricerca nonché per studi, ricerche o progetti particolarmente significativi realizzati nei campi d interesse dell Istituto. 2. L importo di ogni singolo premio non può essere superiore a 2.000,00 euro. 3. Sono esclusi dagli effetti del presente articolo i dipendenti dell Istat, nonché i beneficiari delle borse di studio e di ricerca e degli study visit di cui al precedente articolo 12, gli assegnisti e coloro che collaborino o abbiano collaborato alle attività di ricerca dell Istituto nel biennio antecedente l erogazione dei premi. 4. L attribuzione dei premi è disposta con provvedimento del Direttore Generale, acquisita l autorizzazione del titolare del centro di responsabilità sul quale grava la spesa, sulla base delle valutazioni di apposita Commissione, secondo i criteri e le procedure indicate nell avviso stesso. Art. 15. Criteri di valutazione 1. Negli avvisi pubblici di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 14 sono stabiliti i criteri di valutazione per la concessione dei contributi, tenuto conto della rilevanza del soggetto richiedente, degli eventuali altri soggetti coinvolti nell iniziativa di formazione e di ricerca, dell interesse dell Istituto nelle discipline e nei temi oggetto dell iniziativa, del carattere di innovatività e qualità dell iniziativa, dell eventuale coinvolgimento e partecipazione dell Istituto. Sezione V - Disposizioni finali Art. 16. Obblighi di pubblicazione e trasparenza 1. L Istat pubblica nella sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. L Istat pubblica, altresì, nella sezione di cui al comma 1 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a 1.000,00 euro. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 5

Art. 17. Conflitto di interesse 1. Nell eventualità di insorgenza di un conflitto di interessi in merito alla concessione dei benefici disciplinati dalla presente delibera, il soggetto che presenta la situazione di conflitto si asterrà dal prendere parte alle procedure stesse. 2. I componenti delle Commissioni di cui alla sezione quarta della presente delibera, devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi al momento dell insediamento. 6