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COMUNE DI SAN PONSO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. Approvato con deliberazione C.C. n 15 del 22.06.19 98

CAPO I NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, i criteri e le modalità per : a) la concessione di sovvenzioni ; b) la concessione di contributi ; c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari ; d) l attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere o natura, se per persone, enti pubblici, privati e altri sodalizi, gruppi ed associazioni operanti sul territorio comunale. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Ai soli fini del presente regolamento : a) per concessione di sovvenzioni, si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità ; b) per concessione di contributi, si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc. ; c) per concessione di sussidi ed ausili finanziari, si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall art. 38 della costituzione. In particolare si intende : per sussidio : un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un comprovato stato di indigenza della famiglia o della persona ; per ausilio finanziario : un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario ; per attribuzione di vantaggi economici : si intende la fruizione di un bene di proprietà o rientrante nella disponibilità dell ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro. ART. 3 - NORME GENERALI E COMUNI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBU- TI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI Fatto salvo quanto stabilito nei capitoli seguenti l attribuzione e la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di cui al presente regolamento avviene prioritariamente nei confronti dei soggetti ivi indicati che operano nei seguenti settori : - 1 - a) Socio assistenziale ; b) Incentivazione e divulgazione pratica sportiva tra i giovani - attività sportive ;

c) Assistenza scolastica, settore riguardante gli interventi culturali nell area scolastica e d intervento per attività sportive nei corsi parascolastici ; d) Attività culturale-celebrazioni, manifestazioni con particolare interesse locale ; e) Promozione turistica ; f) Tutela ambiente ; g) Protezione civile ; h) Agricola : opere di pubblico interesse nel campo dell irrigazione ; i) Mantenimento dei valori storici ; j) Attività ed interventi nel campo dell assistenza ed informazione ai disoccupati ; k) Contributi per lo sviluppo e solidarietà internazionale - art. 19 legge n. 68/1993. L elencazione suesposta ha valore e carattere indicatore non esaustivo. ART. 4 - RIVALSA 1. Di regola la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici ai sensi e per gli effetti del presente regolamento non preclude l eventuale azione di rivalsa da parte del Comune a carico delle persone obbligate ex art. 433 del Codice Civile nei confronti dei beneficiari degli interventi operati dal Comune. 2. Tale azione è esercitabile da parte della Giunta Comunale ogni qualvolta la giudichi possibile, efficace, produttiva ed idonea in rapporto alla fattispecie dei singoli casi interessati. CAPO II CONCESSIONE DI SOVVENZIONI ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a) : a) le persone fisiche ; b) le persone giuridiche ; c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. anche non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale e rientri comunque nelle competenze e nelle attribuzioni demandate per legge a questo Ente. 2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa. ART. 6 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI 1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse. - 2-2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati pubblici ed anche privati, come ad esempio : la lotta alla

tossicodipendenza, l assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, le attività e gli interventi a favore della popolazione scolastica, ecc. aventi anche sede fuori Comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata o strati di essa. ART. 7 - CARATTERE DELLE SOVVENZIONI 1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere : a) straordinario : quando sono oggetto d un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri ; b) continuativo : quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri. 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari. ART. 8 - PROCEDURA PER L ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI 1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare : l oggetto dell iniziativa con l indicazione analitica e particolareggiata dell intervento da eseguire ; il grado di coinvolgimento dei cittadini con la precisazione dello stato e del numero di utenti interessati ; il costo complessivo e la somma da finanziare ; l indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta ; l indicazione dell entità dell intervento richiesto. 3. L assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale a secondo della rispettiva competenza come indicato all art. 7 - comma 2 - del precedente articolo. ART. 9 - SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI 1. Tutte le sovvenzioni saranno erogate in esecuzione di apposita deliberazione dell Organo competente a seguito di richiesta degli interessati. 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente gli interessati si intendono impegnati a fornire, a richiesta del Comune, ogni atto utile a dimostrare della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall atto di concessione della sovvenzione, a relazionare i risultati conseguiti. 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi. 4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, sarà revocata la deliberazione di concessione. - 3 - CAPO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 10 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 1.Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b) : a) le persone fisiche ; b) le persone giuridiche ; c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. anche non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata. 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa. ART. 11 - SCOPO DEI CONTRIBUTI 1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento di un pubblico interesse. 2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi o privati, quali ad esempio, prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati, gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune. ART. 12 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI 1. I contributi di cui al presente capo possono avere carattere : a) straordinario : quando sono oggetto di un solo intervento, che si esaurisce con l erogazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri ; b) continuativo : quando abbia carattere di ripetitività ed interessi più esercizi finanziari. In questi casi, di regola, il contributo è oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario. 2. I contributi sono di regola deliberati dalla Giunta Comunale. Sono deliberati dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari. ART. 13 - PROCEDURA PER L ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. I contributi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione richiesta dal Comune. 2. La domanda dovrà indicare : a) l attività cui la richiesta si riferisce, con l indicazione dell intervento da eseguire; - 4 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini; c) il costo complessivo e la somma da finanziare ; d) l indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta ; e) l indicazione dell entità dell intervento richiesto ;

3. L assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale a seconda della rispettiva competenza come indicato al precedente art. 12 - comma 2 -. ART. 14 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione dell organo competente a seguito di richiesta degli interessati. 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati si intendono impegnati a fornire, a richiesta del Comune ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall atto di concessione del contributo, a relazionare sui risultati conseguiti. 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi. 4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione. CAPO IV CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ART. 15 - FINALITA DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI 1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall art. 2, comma 1, lettera c) l Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti ; 2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni. 3. La stessa disciplina sarà osservata nell esercizio delle funzioni attribuite con l art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. ART. 16 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - LIMITI 1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c) : a) le persone residenti in questo Comune ; - 5 - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio ; c) gli stranieri e gli apolidi ; 2. L esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alle precedenti lettere è preceduto di regola, dall accertamento dell esistenza di persone obbligate agli alimenti nei confronti dei destinati degli interventi, secondo l art. 433 del Codice Civile. Di tale accertamento è redatto apposito verbale.

3. In caso di positivo reperimento di persone tenute agli alimenti secondo la norma richiamata al precedente comma n. 2, l erogazione dell intervento è sottoposta, a giudizio della Giunta, all eventuale azione di rivalsa di cui all art. 4 del presente Regolamento. ART. 17 - PROCEDURE PER L ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 1. I sussidi, come sopra definiti, sono assegnati dalla Giunta Comunale di regola su domanda degli interessati corredata dalla documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno. 2. Nei casi particolari ed urgenti i sussidi possono essere erogati dalla Giunta Comunale su proposta o segnalazione dell Ufficio Comunale di assistenza, sentito, ove necessario, il competente servizio dell USSL locale. 3. In ogni caso è necessario documentare lo stato di bisogno con debita istruttoria da parte degli organi comunali competenti. 4. I sussidi, a tempo indeterminato, hanno di regola cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese. 5. I beneficiari dei sussidi possono produrre domanda per il rinnovo annuale, opportunamente documentata, ricadendo sull ufficio comunale il solo onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno. 6. Con apposito atto, la Giunta Comunale, su proposta dell Ufficio preposto, entro il mese di ottobre dell anno precedente approverà l elenco delle persone cui il sussidio per l anno successivo sarà : confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati. ART. 18 - PROCEDURE PER L ASSEGNAZIONE DEGLI AUSILI FINANZIARI 1. Gli ausili finanziari, come sopra definiti sono assegnati di regola dalla Giunta Comunale su domanda degli interessati corredata dalla documentazione idonea a comprovare lo stato di bisogno. 2. Nei casi particolari ed urgenti gli ausili possono essere erogati dalla Giunta Comunale su proposta o segnalazione dell ufficio comunale di Assistenza, sentito, ove necessario, il competente servizio dell USSL locale. 3. In ogni caso è necessario documentare lo stato di bisogno con idonei accertamenti e relative risultanze. - 6 - CAPO V ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ART. 19 - SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d): a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica. 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa. ART. 20 - SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati. ART. 21 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative: A) al godimento di un bene comunale mediante: a.1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile; a.2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.; a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale; B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata: b.1) pubblico trasporto; b.2) trasporto scolastico; b.3) mensa; b.4) attività sportive gestite dal Comune; b.5) assistenza domiciliare. 2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l uso dei beni comunali. ART. 22 - PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l indicazione: - 7 - a) dei motivi della richiesta; b) dell uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio; c) per le persone giuridiche: l elenco degli amministratori; d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi. 2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2. 4. Per l uso occasionale del bene non è richiesto il contratto. 5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza. ART. 23 - PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO 1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe. 2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 24 - NORME ABROGATE 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. ART. 25 - PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto Comunale, dopo l espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co), è pubblicato all albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. - 8 - ART. 27 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i Regolamenti speciali.

ART. 28 - RINVIO DINAMICO 1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. - 9 -