COMUNE DI TREPPO CARNICO PROVINCIA DI UDINE Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici economici, ausili finanziari, finanziamenti comunque denominati a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni e per la concessione del patrocinio del Comune Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2010
CAPO I NORME GENERALI ART. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, in relazione a quanto previsto dall art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall art. 21 della Legge 15/2005. L obiettivo finale è quello di garantire la massima trasparenza nell azione amministrativa e nel conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. ART. 2 Beneficiari I benefici di cui al presente regolamento potranno essere concessi a favore di persone fisiche, enti pubblici e privati, pro-loco, associazioni, fondazioni e comitati, con esclusione dei partiti politici e delle associazioni sindacali, nei casi e con le modalità disciplinate dagli articoli seguenti. ART. 3 Forme di concessione Di norma i benefici vengono concessi sotto forma di sussidi, contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari mediante l erogazione di somme di denaro direttamente ai richiedenti. Altre forme di concessione possono essere le seguenti: 1. sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme di denaro; 2. sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese e degli oneri per i quali è stato richiesto l intervento del Comune; 3. concessione diretta di materiali, generi alimentari, attrezzature varie, effetti personali ed altro, acquistati dal Comune; 4. concessione di vantaggi economici, cioè l esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tributi comunali, ovvero l applicazione degli stessi in misura ridotta o agevolata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia. L Amministrazione comunale valuterà e sceglierà di volta in volta il tipo e la forma della concessione del beneficio, prescindendo dalla richiesta pervenuta. La concessione del beneficio viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, previa istruttoria delle domande da parte del Responsabile del Servizio competente.
CAPO II CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE ART. 4 Condizioni e modalità per le concessioni a persone fisiche I benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone fisiche residenti nel Comune di Treppo Carnico, nel caso in cui: 1. si vengano a trovare in precarie condizioni economiche, tali da non garantire il diritto alla qualità della vita; 2. pongano in essere un attività o iniziativa di carattere culturale, sociale, assistenziale, sportivo o ricreativo di interesse generale - senza perseguire fine di lucro. ART. 5 Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate Per la valutazione delle concessioni di contributi a persone bisognose, si prenderanno in considerazione i seguenti elementi: 1. motivazioni dell intervento richiesto; 2. composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap; 3. situazione economica e finanziaria complessiva, rapportata al nucleo familiare nel suo insieme; 4. situazione alloggiativa; 5. eventuale situazione economica e finanziaria di persone obbligate a prestare gli alimenti. La concessione dei benefici potrà avere: 1. carattere straordinario in caso di intervento una tantum teso a sanare situazioni di bisogno eccezionali; 2. carattere continuativo in caso di interventi economici ricorrenti, o comunque interessanti più esercizi finanziari o che vengano comunque effettuati in un arco temporale (vanno annoverati in questa categoria i contributi finalizzati all integrazione del reddito, integrazioni di rette ai servizi residenziali e semiresidenziali). La Giunta Comunale delibererà la concessione del contributo e, se del caso, potrà acquisire preventivamente il parere del Servizio Sociale di Base. ART. 6 Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività Nel caso di benefici richiesti da persone fisiche che pongano in essere un attività o iniziativa di carattere culturale, sociale, assistenziale, sportivo o ricreativo di interesse generale - senza perseguire fine di lucro, si valuteranno i seguenti elementi:
1. tipo di iniziativa o attività svolta, nonché le finalità che la stessa intende perseguire; 2. tipologia dell iniziativa e livello di coinvolgimento della popolazione o di determinate categorie (giovani, anziani, scuola, sport, ecc.); 3. costo dell iniziativa e possibilità o meno di autofinanziamento; 4. esperienza del richiedente nel campo dell iniziativa o dell attività; 5. esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze. CAPO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI ART. 7 Soggetti ammessi La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall Amministrazione Comunale a favore di: 1. Enti Pubblici, Enti privati, pro-loco, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato aventi sede nel Comune, per le attività che gli stessi esplicano nel Comune per la promozione di attività sportive, sociali, culturali o ricreative; 2. Enti Pubblici, Enti privati, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato aventi sede e normalmente operanti al di fuori del Comune, qualora il contributo o sovvenzione sia richiesto per l espletamento di un attività di carattere altamente sociale od umanitario o per l esercizio di attività a favore o a vantaggio della popolazione del Comune e ritenute, dalla Giunta Comunale, di interesse generale per la comunità. I benefici di cui al presente articolo possono essere riferiti: - all attività ordinaria del soggetto richiedente; - all attività straordinaria del soggetto richiedente, cioè di tipo occasionale e per singole iniziative. I benefici possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro, ma solo per un iniziativa specifica che non abbia fini di lucro. ART. 8 Criteri di valutazione per contributi a enti pubblici privati Nel caso di richiesta di contributo da parte di enti pubblici e privati, proloco, associazioni, fondazioni, comitati e altre istituzioni di carattere privato si prenderanno in esame i seguenti elementi: 1. tipo di iniziativa o attività svolta, nonché finalità che la stessa intende perseguire; 2. tipo e livello di coinvolgimento della popolazione; 3. eventuale valorizzazione di tradizioni locali;
4. grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva, ecc.; 5. costi dell iniziativa e dell attività in rapporto ai prevedibili risultati, anche in funzione di precedenti esperienze; 6. possibilità o meno di autofinanziamento; 7. esistenza di precedenti collaborazioni con l Amministrazione Comunale per l organizzazione di eventi; 8. statuto dell ente; 9. entrate e uscite dell anno precedente dell ente richiedente; 10. programma delle attività dell anno cui si riferisce la richiesta. CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI ART. 9 Presentazione delle domande e procedura di concessione Le domande di contributo di cui al presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi momento dell anno. Esse devono essere congruamente motivate ed alle stesse andrà allegata tutta la documentazione atta a consentire un adeguata valutazione da parte dell Ente, come esplicitato ai precedenti articoli, in relazione alla tipologia di contributo richiesta. Andranno presentate in carta semplice nel caso di persone bisognose, in carta legale in tutti gli altri casi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Sulla base della documentazione prodotta la Giunta Comunale delibererà la modalità e l entità del contributo, fornendo i necessari indirizzi al Responsabile del Servizio competente. ART. 10 Responsabilità Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune. CAPO V PATROCINIO DEL COMUNE ART. 11 Concessione del patrocinio del Comune Oltre alla concessione di contributi e sovvenzioni, il Comune può concedere il proprio patrocinio a favore delle manifestazioni o attività di carattere sociale, morale, culturale, educativo, ambientale, economico,
sportivo o ricreativo poste in essere da persone fisiche, enti, associazioni, fondazioni o comitati. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica alle suddette manifestazioni o attività. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore per iscritto, mediante domanda indirizzata al Sindaco e viene concesso formalmente dalla Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l intervento del Comune con le modalità previste dal presente regolamento. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell iniziativa. Il logo comunale dovrà essere rilasciato ai soggetti le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici comunali mediante supporto informatico. Chi utilizza abusivamente lo stemma comunale è perseguito a norma di legge. CAPO VI NORME FINALI ART. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2011. Copia dello stesso sarà tenuta a disposizione dei cittadini presso l Ufficio Segreteria.