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ARTICOLO 1 - Norme Generali

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COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) 1

ART. 1 Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito, semplicemente contributi, nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, ambientale di interesse generale e senza fini di lucro. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche. Non possono essere sovvenzionati Enti, Associazioni e Gruppi che attuino manifestazioni a pagamento, salvo che il corrispettivo richiesto sia inferiore ai costi. Sono escluse dalla concessione di contributi quelle Associazioni che intendono promuovere attività di propaganda politica. Sono esclusi da tale regolamentazione i contributi erogati in attuazione di piani e programmi approvati dal Consiglio Comunale. ART. 2 (modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03.06.1997) Sono concessi contributi a singole persone esclusivamente per scopi assistenziali e soltanto sulla base di relazione del Servizio Sociale o del Responsabile dei Servizi Sociali Q.F. VI^ - che rilevi lo stato di bisogno ai sensi dell art. 12 L.R. 1/86 e delle indicazioni fornite dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia. E requisito fondamentale per la concessione il domicilio di soccorso nel Comune e per la Regione Lombardia la residenza ai sensi delll art. 61 L.R. 1/86. L Assessorato ai Servizi Sociali sottopone alla Giunta Municipale i relativi provvedimenti di concessione dei contributi entro 30 giorni e ne dà comunicazione scritta all interessato all atto di esecutività del provvedimento. ART. 3 Il contributo per le persone ricoverate bisognose che godono della pensione minima viene valutato di volta in volta tenendo presente i seguenti criteri: a) se la persona vive da sola e non ha parenti diretti il contributo viene dato a totale integrazione della retta che viene pagata dall interessato impegnando quasi totalmente la propria pensione ed evenuali risparmi (con visione dei libretti o certificati di conti correnti) da parte dell Assessore competente; b) se la persona vive in famiglia e ha comunque figli il contributo viene erogato in maniera molto parziale dell Amministrazione Comunale tenendo comunque presenti le possibilità economiche dell interessato (pensione e risparmi) nonché quella dei figli i quali comunque hanno il dovere di fronteggiare i maggiori oneri; il contributo comunale si pone quindi come compensazione di denaro in riferimento alle famiglie dei figli per le quali la partecipazione alle spese per il genitore potrebbe rappresentare un onere più pesante; a tal poposito si considera il numero dei figli, le buste paghe e altri elementi (casa di proprietà, ecc.). 2

ART. 4 Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare ed hanno diritto a richiedere l intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell importo stabilito per il servizio prestato. L intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell interessato o degli obblighi al mantenimento. L intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base della seguente documentazione: - anagrafico: stato di famiglia acquisito d ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti. Alla concessione dell esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentito l Assessore ai Servizi Sociali, la quale dispone la assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, in relazione alle disponbilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziate nei relativi capitoli del bilancio comunale. ART. 5 I contributi di cui all art. 1 possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che in un ottica di plurialismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa. ART. 6 (modificato con delbierazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.1992) BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI. Nell erogazione dei contributi, dovranno essere privilegiate le associazioni e gli enti pubblici e privati con sede in Nibionno e che per Statuto non hanno scopo di lucro. Le erogazioni dovranno tendere a privilegiare i seguenti enti ed associazioni: a) Settore Sportivo: quelli che hanno coinvolto maggiormente il paese e hanno dimostrato serietà e capacità organizzativa. Il contributo deve servire per garantire il proseguimento e la continuità operativa. Per le società sportive di nuova istituzione il contributo sarà concesso sulla base della diffusione della disciplina pratica e dal numero dei praticanti; b) Settore turistico/economico: quelli che contribuiscono a promuovere una migliore immagine del paese, attraverso iniziative di richiamo e manifestazioni varie, compreso quelle di intrattenimento, nonché attraverso forme di valorizzazione delle risorse turistiche locali; c) Settore culturale: quelli che svolgono attività culturali e forme di educazione musicale, teatrale e culturale in genere; d) Settore sociale: quelli che svolgono finalità umanitarie, sociali ed educative in grado di formare e sensibilizzare i cittadini attorno ai problemi della nostra società e in particolar modo della collettività nibionnese; e) Settore ambientale: quelli rilevanti dal punto di vista ecologico e ambientale che svolgono attività con valore di crescita di coscienza ecologica, specie nei confronti dei giovani. Gli enti e le associazioni operanti nei settori di cui al comma precedente che intendono richiedere il contributo dovranno presentare apposita domanda al Comune entro il 15 aprile di ogni anno. Per 3

quanto riguarda la raccolta della carta la relativa richiesta di contributo, da erogare per ogni chilogrammo, deve essere corredata oltre che dal programma anche dalla dichiarazione rilasciata dalla ditta acquirente attestante la quantità della carta ritirata. Le richieste di cui al presente articolo, corredate dal programma di attività, verranno esaminate dalla Giunta Comunale, la quale erogherà con appositi propri atti deliberativi i contributi stessi, determinandone la natura e l entità, previa verifica dei criteri stabiliti nel presente Regolamento. ART. 7 L entità del contributo concedibile non può superare la misura del 75% delle spese vive non coperte da entrate nel caso di manifestazioni a pagamento, relative allo svolgimento dell iniziativa specifica oggetto della richiesta, effettivamente sostenute e debitamente documentate. ART. 8 Gli Assessori Comunali competenti devono istruire le varie domande, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste. Gli Assessori di cui sopra, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all art. 6, sottopongono alla Giunta Municipale i relativi provvedimenti di concessione dei contributi, dai quali dovrà risultare che per l accoglimento delle domande, sono stati osservati e valutati i seguenti criteri di priorità: a) rilevanza sociale dell iniziativa od opera, avuto riguardo anche alla situazione del territorio interessato; b) attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici; c) attività svolte dall Associazione o Ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci; d) attività svolte esclusivamente da volontari. ART. 9 Intervenuta l esecutività dei provvedimenti di cui sopra, il Ragioniere Comunale provvederà ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. ART. 10 Alle Associazioni e Enti che statutariamente realizzano le attività di cui all art. 1 possono essere concessi in comodato immobili o strutture di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse. ART. 11 Ai soggetti di cui all art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio ed eventualmente l uso gratuito di sale comunali. 4

La concessione dei benefici di cui sopra, viene accordata con ordinanza sindacale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all illustrazione dell iniziativa. Le domande relative alla concessione gratuita di sale comunali o strutture comunali devono pervenire almeno 15 giorni prima di quello previsto per la manifestazione. ART. 12 Ai sensi dell art. 1, comma due, del presente regolamento per i contributi alle Associazioni sportive si determina quanto segue: il contributo delle associazioni così come formulato è una specificazione diretta dell art. 1 comma 2^ del regolamento. I contributi per le Associazioni sportive saranno erogati in considerazione delle attività effettivamente svolte e/o regolarmente previste e programmate. Avendo presente tale principio i contributi saranno erogati in via prioritaria alle spese vive effettivamente sostenute e documentate con fatture, bolle o altri documenti fiscali, e comunque con idonea documentazione su richiesta del Presidente dell Associazione con dimostrazione di tutte le spese in riferimento alle singole manifestazioni organizzate e svolte. In via secondaria potranno erogarsi contributi ad associazioni sportive, a titolo di anticipo, spese in riferimento a programmi approvati dagli organi collegiali dell Associazione e finalizzati a specifici obiettivi ritenuti idonei anche dall Amministrazione Comunale per le loro finalità sportive. ART. 13 Per l anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento. 5