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Transcript:

Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari Processo verbale n. 5 Seduta del 9 febbraio 2017 Il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.5058 del 02/02/2017, presso la sede dell Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro n. 50, la Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità. Partecipano alla seduta i consiglieri: Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto PARUOLO GIUSEPPE Presidente Partito Democratico 5 presente AIMI ENRICO Vicepresidente Forza Italia 2 assente RAVAIOLI VALENTINA Vicepresidente Partito Democratico 5 assente ALLEVA PIERGIOVANNI Componente L Altra Emilia Romagna 1 assente BOSCHINI GIUSEPPE Componente Partito Democratico 2 presente CALIANDRO STEFANO Componente Partito Democratico 1 assente CAMPEDELLI ENRICO Componente Partito Democratico 1 presente FOTI TOMMASO Componente Fratelli d Italia 1 presente IOTTI MASSIMO Componente Partito Democratico 2 presente LIVERANI ANDREA Componente Lega Nord 3 presente MARCHETTI FRANCESCA Componente Partito Democratico 5 presente PETTAZZONI MARCO Componente Lega Nord 4 presente PRODI SILVIA Componente Partito Democratico 3 presente PRUCCOLI GIORGIO Componente Partito Democratico 2 presente RANCAN MATTEO Componente Lega Nord 2 assente RONTINI MANUELA Componente Partito Democratico 2 assente SASSI GIAN LUCA Componente Movimento 5 Stelle 3 presente SENSOLI RAFFAELLA Componente Movimento 5 Stelle 2 presente TARASCONI KATIA Componente Partito Democratico 2 assente TARUFFI IGOR Componente Sinistra Ecologia Libertà 1 assente TORRI YURI Componente Sinistra Ecologia Libertà 1 presente Sono presenti i consiglieri: Paolo CALVANO (PD), Marcella ZAPPATERRA (PD), Mirco BAGNARI in sostituzione della consigliera Ravaioli e Gian Luigi MOLINARI in sostituzione della consigliera Tarasconi. Partecipa alla seduta: Fabrizia MONTI (Servizio attuazione degli interventi e delle politiche per l istruzione, la formazione e il lavoro). Presiede la seduta: Giuseppe PARUOLO Assiste il segretario: Adolfo Zauli Funzionario estensore: Antonella Agostini Viale Aldo Moro, 50-40127 Bologna - Tel. 051 527 5998-5413 - Fax 051 527 5420 email SegrCommV@regione.emilia-romagna.it PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/commissioni/comm-v

Il presidente PARUOLO dichiara aperta la seduta alle ore 10,15. - Approvazione verbali nn. 2 e 3 del 2017. La commissione li approva all unanimità. Il presidente PARUOLO propone un inversione degli oggetti all ordine del giorno. La commissione concorda. C96 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "Approvazione di nuove qualifiche nell'ambito dello spettacolo per "Musicista Strumentista" e "Tecnico nelle arti sceniche (Performer), ai sensi della D.G.R. N.2166/05" Il presidente PARUOLO introduce e dà la parola al rappresentante della Giunta. La dottoressa MONTI illustra lo schema di delibera. Il presidente PARUOLO, in assenza di interventi, mette in votazione lo schema di delibera. La commissione esprime parere favorevole sullo schema di delibera in oggetto con 23 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 10 astenuti (FDI-AN, LN, M5S). 3608 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)" (Delibera di Giunta n. 1935 del 21 11 16). Il presidente PARUOLO introduce l argomento, sul quale la commissione deve rendere il parere consultivo alla commissione referente Politiche economiche, e dà la parola al relatore. Il relatore BAGNARI illustra il progetto di legge. Interviene la consigliera SENSOLI. Il presidente PARUOLO, in assenza di altri interventi, invita ad esprimere il parere. La commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario e 12 astenuti (FDI-AN, LN, M5S). 3633 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)". (Delibera di Giunta n. 1993 del 21 11 16) Il presidente PARUOLO apre la discussione generale dando la parola al relatore. 2

Il relatore PRUCCOLI propone di procedere all approvazione del progetto di legge nel testo originario e, ai colleghi che hanno presentato emendamenti, propone un tavolo di lavoro comune per la presentazione in Aula di proposte condivise. Intervengono i consiglieri CALVANO, PETTAZZONI, relatore di minoranza, e FOTI che dichiarano di ritirare gli emendamenti presentati. Il presidente PARUOLO chiude la discussione generale, apre l esame dell articolato e, in assenza di altri interventi, mette in votazione i singoli articoli nel testo base. Articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 Con distinte votazioni di uguale esito la commissione esprime parere favorevole sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22, 23,24,25 e 26 con 27 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 11 astenuti (LN, FDI-AN, M5S). Il relatore PRUCCOLI e il relatore di minoranza PETTAZZONI preannunciano la relazione orale, ai sensi dell articolo 91, comma 2, del regolamento interno dell Assemblea legislativa. Il presidente PARUOLO ringrazia e dichiara chiusa la seduta. La seduta termina alle ore 10,40. Approvato nella seduta del 16 febbraio 2017. Il segretario Adolfo Zauli Il Presidente Giuseppe Paruolo ALLEGATO EMENDAMENTO 1 LN All art.12 comma 1 dopo la lettera c aggiungere le seguenti lettere: d : nei canali posti in asciutta ; e : nelle golene allagate a seguito di eventi di piena. EMENDAMENTO 2 LN All art.12 comma 3 alla lettera h dopo la parola mulini cancellare le parole e dalle opere di difesa dei e aggiungere la parola dai prima della parola ponti. EMENDAMENTO 3 LN All art.12 comma 3 alla lettera i eliminare le parole armate di ancoretta anche se priva di esca. 3

EMENDAMENTO 4 LN All art. 12 comma 3 dopo la lettera i inserire un nuovo comma denominato i bis con il seguente testo: Nei corsi d acqua dove il Minimo Deflusso Vitale (MDV), ovvero il corso d acqua ha profondità media non inferiore ai 70 cm, quindi non sufficiente a offrire al pesce un adeguato riparo, è altresì vietata la pesca con l'utilizzo di esche artificiali, anche se autocostruite con solo piombo, amo e ancoretta; EMENDAMENTO 5 LN All art.12 comma 3 dopo la lettera l aggiungere la lettera m con le seguenti parole: con reti o altri attrezzi per la pesca professionale all interno delle golene allagate fuori dal normale alveo dei corsi d acqua, durante le piene cui sono periodicamente soggetti. EMENDAMENTO 6 LN All art.12 comma 5 alla lettera c eliminare dopo la parola pesce le parole senza idonea documentazione giustificativa : e inserire le parole: oltre i limiti quantitativi imposti dal regolamento (7 kg in acque di cat. A, 4 kg in acque di cat. B, 14 kg da bilancione). EMENDAMENTO 7 LN All art.13 comma 1 dopo le parole detto periodo aggiungere il seguente periodo: L esercizio della pesca professionale con il possesso della licenza disciplinata al comma 2, ma senza il versamento della tassa annuale di concessione, equivale alla pesca senza licenza. EMENDAMENTO 8 LN All art.13 comma 2 al termine del periodo, dopo le parole dell impresa di pesca aggiungere: Se il richiedente non ha cittadinanza italiana deve includere nella richiesta il certificato di conoscenza della lingua italiana (CELI immigrati). EMENDAMENTO 9 LN All art. 25 comma 1 lettera a dopo le parole a euro 480,00 aggiungere il seguente periodo: Nel caso in cui la pesca venga esercitata con attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, si applica la sanzione da euro 240,00 a euro 1.440,00. EMENDAMENTO 10 LN All art. 25 comma 1 lettera c sostituire il periodo dopo le parole ovvero con attrezzi con aventi le reti di misura superiore del 50% di quella consentita nella zona dove si effettua la pesca, o con misura inferiore al 50% a quella consentita in base alla zona di pesca. EMENDAMENTO 11 LN All art. 25 comma 1 lettera l sostituire il testo dopo la parola di pesce con il periodo: oltre i limiti quantitativi imposti dal regolamento (7 kg in acque di categoria A, 4 kg in acque di cat. B, 14 kg da bilancione) da euro 1000,00 a 6000,00. EMENDAMENTO 12 LN All art. 25 comma 1 dopo la lettera o inserire un nuovo comma denominato lettera p, avente il seguente testo: esercizio della pesca con gli attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa durante il periodo di fermo pesca, così come disciplinato dal regolamento di cui all art. 26 della presente legge: da 240,00 a 1.440,00. 4

EMENDAMENTO 13 LN All Art. 25 comma 3 nella prima riga dopo le parole e m) aggiungere p). EMENDAMENTO 14 FDI-AN Dopo il comma 2 dell articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012, di cui all articolo 16, comma 1, del presente progetto di legge, è integrato il presente comma: 2 bis. Possono essere previsti piani sperimentali di controllo delle specie di uccelli ittiofagi limitatamente agli impianti di acquacoltura autorizzati, previo accertamento dell impatto degli stessi sulle specie ittiche oggetto di allevamento da parte dei soggetti indicati al comma 2 dell articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. EMENDAMENTO 15 FDI-AN All articolo 6, comma 3, lettera h) della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 6, comma 1, del presente progetto di legge, le parole un rappresentante designato sono così modificate due rappresentanti designati. EMENDAMENTO 16 FDI-AN All articolo 6, comma 5 della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 6, comma 1, del presente progetto di legge, le parole su base territoriale sono così modificate su base provinciale. EMENDAMENTO 17 FDI-AN All articolo 6, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 6, comma 1, del presente progetto di legge, le parole un rappresentante designato sono così modificate due rappresentanti designati. EMENDAMENTO 18 FDI-AN Dopo il comma1 dell articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 13, comma 1, del presente progetto di legge, è integrato il seguente comma: 1 bis. Possono richiedere il rilascio della licenza anche i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.. EMENDAMENTO 19 FDI-AN All articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 14, comma 1, del presente progetto di legge, le parole per la registrazione delle catture sono così modificate su cui registrare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati. EMENDAMENTO 20 FDI-AN All articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 11 del 2012 di cui all articolo 14, comma 1, del presente progetto di legge, dopo le parole associazioni piscatorie, provvede sono integrate le parole entro il mese di novembre di ogni anno. EMENDAMENTO 21 FDI-AN Dopo il comma 2 dell articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2012, di cui all articolo 17, comma 1, del presente progetto di legge, è integrato il presente comma: 2 bis. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica. 5

EMENDAMENTO 22 PD Calvano Al comma 1, dopo la lettera b) è così modificato: c) nei canali posti in asciutta; d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena; e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato. EMENDAMENTO 23 PD Calvano Al comma 1 dopo la lettera i) è introdotta la lettera i bis) i bis) Nei corsi d acqua dove il Minimo Deflusso Vitale (MDV) ovvero il corso d acqua ha profondità media non inferiore ai 70 cm. d acqua e quindi non sia sufficiente a offrire al pesce un adeguato riparo è altresì vietata la pesca con l'utilizzo di esche artificiali, anche se autocostruite con solo piombo, amo e ancoretta; EMENDAMENTO 24 PD Calvano Al comma 5, la lettera c) è così modificata: di trasportare, dal tramonto all'alba, pesce oltre i limiti quantitativi imposti dal regolamento (7 kg in acque di cat. A, 4 kg in acque di cat. B, 14 kg da bilancione). EMENDAMENTO 25 PD Calvano Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: L esercizio della pesca professionale con il possesso della licenza disciplinata al comma 2 ma senza il versamento della tassa annuale di concessione equivale alla pesca senza licenza. EMENDAMENTO 26 PD Calvano Al comma 1 lettera a) dopo le parole pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00 sono inserite le parole Gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro per la successiva confisca da parte dell autorità competente dei natanti. Nel caso in cui la pesca venga esercitata con gli attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa si applica la sanzione da euro 240,00 a euro 1440,00. EMENDAMENTO 27 PD Calvano Al comma 1 lettera c) le parole ovvero con attrezzi o maglie delle reti di misura diversa da quella consentita sono sostitute dalle parole aventi le reti di dimensioni superiori di oltre il 50% di quelle consentite per la zona dove si effettua la pesca o con misura delle maglie inferiore al 50% di quella consentita in base alla zona di pesca: EMENDAMENTO 28 PD Calvano Al comma 1 la lettera o) è così integralmente modificata: esercizio della pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa durante il periodo di fermo pesca, così come disciplinato dal regolamento di cui all art. 26 della presente legge: da euro 240,00 a euro 1440,00. EMENDAMENTO 29 PD Calvano Al comma 1 dopo la lettera o) è introdotta la lettera p) 6

p) inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. 7