Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente



Documenti analoghi
Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Presidente. Componente

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Tit del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 novembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 12/12/2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Il giorno 12/06/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Presidente. Componente

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.

Il giorno 12/06/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 09/03/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Verbale n. Adunanza del 15 giugno 2015

DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 26 del 21 novembre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXX XXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX

Il giorno 27 febbraio 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 53 del 15 dicembre 2014

Il giorno 12/06/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Elettro S.I.E.M.M. S.r.l. /Fastweb S.p.A.

Tit /1455 del 19/12/2014. La Responsabile del Servizio Corecom

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 106/2014 XXX /BT ITALIA XXX

Verbale n.18 Adunanza dell 8/ settembre 2014

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 16 del 5 luglio 2012

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 301/2013 XXX /TELECOM ITALIA XXX

DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXX /Vodafone Omnitel XX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX /NGI XXX

Delibera n. 85/11/CIR Definizione della controversia G.B./Telecom Italia S.p.A. (gu14/1171/ 08) l Autorità

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

DELIBERA N. 24/11/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX TOMASINELLI / WIND XXXX

Verbale n.13 Adunanza del 13 aprile 2015

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Determinazione dirigenziale n. 9 del 12/11/2014. Oggetto: definizione della controversia XXX/ H3G XXX

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 3/2013 Prot. n Tit /490 del 18/02/2013

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XX XXXXX /Wind Telecomunicazioni XXX

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 9/2013 Prot. n Tit /483 del 09/05/2013. La Responsabile del Servizio CORECOM

DELIBERA DL/031/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA G. D. G./FASTWEB S.P.A. IL CORECOM LAZIO

DELIBERAZIONE n. 44 del 21 novembre 2013

Il giorno 14/05/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Delibera n. 14/11/CIR. Definizione della controversia Studio/ Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA

DELIBERA DL/025/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA V. M./ FASTWEB XXX (LAZIO/D/2/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 31/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRANZESE / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 705/11) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 11 del 6 febbraio 2015

Oggetto: definizione della controversia XXX / OKCOM XXX

Consiglio Regionale della Calabria

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /3483/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXX /Fastweb XXX / Telecom Italia XXX/Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu)

DETERMINAZIONE n. 10 del 18 marzo 2015 Oggetto: Definizione della controversia XXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX (ex TeleTu) Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERA N. 33/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA. STUDIO MCM XXX / EUTELIA XXX in XXX IL CORECOM LAZIO

DELIBERAZIONE n. 36 del 27 ottobre 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXX E COOP

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Arturo Intelisano /Sky Italia S.r.l.

DELIBERA N. 22/13/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TORTORA XXX / SKY ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le

DELIBERA N. 3/11/CIR. Definizione della controversia New Ora S.r.l./ Eutelia S.p.A. L AUTORITA,

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERA N. 78/10/CIR. Definizione della controversia Seppia/ Telecom Italia S.p.A. L AUTORITA,

Il giorno 16 febbraio 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Transcript:

DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: GIOVANNA COSENZA MARINA CAPORALE MAURO RAPARELLI Presidente Vicepresidente Componente Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E SKY ITALIA X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40; Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), in particolare l art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08; Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento ; Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito Regolamento indennizzi ; Viste le Linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge; Visto lo Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; Vista la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); Visti gli atti del procedimento; Viste la delibera Agcom n. 43/11/CIR; Viste le Delibere Corecom Emilia- Romagna n. 12/2011, 17/2011, 38/2011 e 47/2014; 2

Vista la delibera Corecom Lombardia Delibera n. 17/12; Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.1462); Udita l illustrazione svolta nella seduta del 28 Luglio 2015; CONSIDERATO QUANTO SEGUE 1. La posizione dell istante Nel dicembre 2013, il sig. X stipulava un contratto con la società Sky Italia X (di seguito Sky), avente ad oggetto alcuni servizi Sky al costo di euro 34,90 al mese nonché l offerta comprendeva anche un cellulare Nokia Lumia 520 del valore commerciale di circa 200,00 euro. Rilevava l istante però che la consegna del telefono non era mai avvenuta. Chiedeva quindi, per il tramite dell associazione Adoc: Per 10 mesi X ha pagato 15 euro in più per nulla +spese varie anche per come sono andate le cose nella prima istanza considerando la mancata consegna di un cellulare da 200 euro fa: 150+200+spese varie e disagio= 500 Euro. 2. La posizione dell operatore Sky, con comunicazione del 27 marzo 2015, ritenendo che le richieste avanzate da parte istante non potessero trovare accoglimento precisava che il contratto stipulato dal sig. X in data 19.12.2013 comprendeva i seguenti pacchetti e/o servizi: pacchetto Sky TV+Cinema al costo mensile scontato di euro 29,90 per i primi 12 mesi anziché al costo di listino di euro 34,00; servizio HD al costo di euro 5,00/mese; servizio Sky On Demand e Sky Go gratuiti; installazione Pronto Sky al costo scontato di euro79,00 anziché di euro 144,10, nonché, avendo l istante sottoscritto l abbonamento durante il periodo promozionale che andava dal 25.11.2013 al 31.12.2013 presso uno spazio Sky, un premio nel caso di specie un cellulare Nokia Lumia 520 Cyan del valore di euro 149,00. Proseguiva Sky segnalando che il predetto premio risultava consegnato in data 24 gennaio 2014 ma che, essendo passato più di un anno, non era possibile recuperare copia della bolla di consegna e produceva agli atti un allegato riportante gli estremi della consegna. 3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate da parte istante non trovano accoglimento come di seguito precisato. 3

In primis, le richieste formulate da parte istante sono da ritenersi generiche e prive di adeguato supporto probatorio. In particolare, laddove l istanza è volta alla richiesta di euro 150,00 per i 15 euro pagati in più al mese e al riconoscimento delle spese varie e disagio, parte istante non ha provveduto ad allegare nessuna prova o documentazione idonea al loro riconoscimento. Inoltre, le domande formulate nel GU14 non sono completamente coincidenti con le richieste avanzate dallo stesso istante in sede di conciliazione nel modello UG e, come da giurisprudenza costante dell Agcom e di codesto Comitato (cfr. Delibere Corecom Emilia-Romagna n. 17/2011, 38/2011 e 47/2014), è da ritenere inammissibile la domanda che non sia stata preventivamente formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, in ossequio a quanto disposto dall articolo 14 della delibera Agcom n. 173/07/CONS. Nel formulario UG le richieste erano: a questo punto il cellulare è superato e per tale motivo chiediamo una compensazione mista fra indennizzo uguale al costo del cellulare mai arrivato (invece di chiedere un indennizzo bel più alto) e il mantenimento dell offerta a euro 34,90 per altri 12 mesi. In sostanza, l unico aspetto coincidente nelle richieste concerne il riconoscimento di euro 200,00 a fronte del telefono che l utente ritiene non essergli mai stato consegnato. In ogni caso, anche la richiesta di compensare la mancata consegna del telefono con la somma di euro 200,00, non può trovare accoglimento. Secondo pacifica giurisprudenza Agcom, sono infatti da rigettare le richieste dirette all ottenimento di una pronuncia dichiarativa di situazioni in fatto ed in diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS (cfr. Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 12/11). In particolare, l articolo 19 dell allegato A alla delibera Agcom n.173/07/cons attribuisce al Corecom esclusivamente il potere di condannare l operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o a corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità (cfr. Corecom Lombardia Delibera n. 17/12). In conclusione, le domande proposte non possono trovare accoglimento e devono essere integralmente rigettate. Resta comunque salva la possibilità dell utente di adire, per quanto di competenza, l autorità giudiziaria ordinaria. Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all unanimità DELIBERA QUANTO SEGUE 4

1) Il rigetto, nei termini di quanto già esplicitato, dell istanza presentata dal sig. X nei confronti della società Sky Italia X È fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell Autorità. Il Segretario Dott.ssa Primarosa Fini La Presidente Prof.ssa Giovanna Cosenza 5