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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 22 Dicembre 2017, esecutivo dal 10 Marzo 2018) Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Finalità Art. 3 Destinatari Art. 4 Tipologia dei contributi Art. 5 Contributi annuali ad Enti ed Associazioni Art. 6 Contributi per specifiche manifestazioni e iniziative Art. 7 Collaborazioni Art. 8 Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune Art. 9 Pubblicizzazione degli interventi del Comune Art. 10 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione della domanda di contributo annuale Art.11 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo una tantum Art. 12 Ulteriori adempimenti ed esenzioni della presentazione di documentazione Art.13 Criteri di valutazione delle richieste Art.14 Rendiconto e liquidazione dei contributi Art.15 Entrata in vigore e pubblicità Art.16 Trasparenza

Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, secondo il disposto dell art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n 241 disciplina l emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a favore di Associazioni, Istituzioni ed Enti pubblici o privati.

Tali contributi sono concessi per attività di promozione sociale e di volontariato, rivolte agli associati e/o alla cittadinanza, iniziative e manifestazioni rivolte alla collettività, iniziative occasionali e/o di carattere straordinario. Art. 2 - Finalità 1) Il Comune di Arluno, può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private che operano per le seguenti finalità: Assistenza e sicurezza sociale; Iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; Istruzione, formazione e cultura; Promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero; Sviluppo dell economia e dell occupazione; Tutela dell ambiente e del paesaggio; Valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici e delle tradizioni locali; Tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli; Promozione dei valori della Comunità Europea; 2) La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d interventi come sopra specificato di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità. 3) L Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e criteri: Trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei criteri di assegnazione; Pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio; Imparzialità; Verifica e rendicontazione puntuale sull uso dei contributi o benefici concessi; Art. 3 Destinatari La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta a favore di: Enti pubblici, Fondazioni, Istituzioni di carattere privato legalmente riconosciuti che esercitano la loro attività nel territorio del Comune di Arluno;

Associazioni di promozione sociale; Organizzazioni di volontariato con sede nel territorio di Arluno o che vi operino in modo continuativo. Art. 4 Tipologia dei contributi I contributi o gli interventi possono essere concessi: Per l attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni; Per manifestazioni, interventi o iniziative specifiche; Per attività svolte con il patrocinio dell Amministrazione Comunale; Per iniziative organizzate in collaborazione con l Amministrazione Comunale. La concessione di contributi, benefici di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e al presente regolamento è competenza esclusiva della Giunta Comunale. Sono esclusi dall applicazione del presente Regolamento i contributi erogati per gli interventi per la tutela del Diritto allo studio in quanto discendenti da obblighi di legge. Art. 5 Contributi annuali ad Enti ed Associazioni La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale di Enti ed Associazioni. Nella concessione dei contributi annuali viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell attività, la devoluzione al Comune e/o ad altra Associazione avente le stesse finalità di beni mobili e immobili. L erogazione dei contributi finanziari di cui al presente articolo sono di competenza della Giunta Comunale con le modalità previste al successivo art. 10. Art. 6 Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative L erogazione di contributi assegnati ad Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e Comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d interesse per la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento. Nei preventivi e nei rendiconti di iniziative, manifestazioni e progetti ai quali concorre economicamente il Comune non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell Associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune stesso o da altri Enti pubblici o privati. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendite di biglietti, sponsor, proventi vari e altri contributi ricevuti.

Per le modalità e i tempi di erogazione si rimanda ai successivi art. 11 e 14. Art. 7 Collaborazioni Se l istanza non si configura come richiesta di contributo, ma come domanda di collaborazione o cooperazione con il Comune, l Amministrazione dovrà deliberare un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell iniziativa tra Ente o Associazione e Amministrazione Comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari e l assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza. L accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta Comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale. Art.8 Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune. 1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verifichino per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 6, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 5. 2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Fondazioni o Comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. 4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione Comunale. Art.9 Pubblicizzazione degli interventi del Comune 1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sociali sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura Con il Contributo del Comune di Arluno. 2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali

effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura In collaborazione con il Comune di Arluno. Art. 10 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale. 1. Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle Associazioni od Enti tramite modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito comunale entro il 31 ottobre dell anno precedente. Entro i 30 giorni successivi, la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta. 2. Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata tramite modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito comunale corredata da: a) bilancio di previsione e conto consuntivo anno precedente; b) programma di attività; c) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo; Art. 11 Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per contributi una tantum 1. Le istanze e le proposte per contributi "una tantum e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate tramite modulistica appositamente predisposta e disponibile tramite il sito comunale, a firma del legale rappresentante almeno 40 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Entro 15 giorni da queste richieste la Giunta Comunale è tenuta a dare formale risposta. 2. Le stesse dovranno essere corredate da: a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell Ente o Associazione; b) bilancio di previsione dell Ente o Associazione; c) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale; d) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro; e) il budget della manifestazione o iniziativa; f) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo; g) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle vigenti norme; h) idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività proposta. Art 12 Ulteriori adempimenti ed esenzioni della presentazione di documentazione. Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 10 e 11, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni e si dovrà riportare gli estremi di protocollo o di ricevimento

dei precedenti invii. Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo Generale del Comune entro i termini sopra indicati. Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi e riprendono dalla data di integrazione dei documenti mancanti o incompleti. Art. 13 - Criteri di valutazione delle richieste La Giunta Comunale esamina le istanze tenendo conto dei seguenti criteri: 1. perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini; 2. coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell Amministrazione e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale; 3. finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale; 4. carattere originale e innovativo del progetto; 5. il concorso di altri Enti pubblici e privati e Associazioni all'iniziativa; 6. il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa; 7. la capacità economica del richiedente. Art. 14 Rendiconto e liquidazione dei contributi 1. Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di Enti ed Associazioni, si rimanda al precedente art. 10. 2. Per la liquidazione dei contributi una tantum, il soggetto beneficiario deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione: A. rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente; B. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa; C. copie delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali corredate dalle relative spese sostenute e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta; D. documentazione di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa); E. dichiarazione del legale rappresentante dell' Ente su cui si certifichi che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate ne lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti pubblici o privati; F. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa dai vari soggetti pubblici o privati. 3. Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge. 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto. 5. Nel caso in cui l importo del rendiconto regolarmente documentato sia inferiore, rispetto a quanto preventivato in fase di concessione del contributo, il contributo dovuto sarà proporzionalmente ridotto ed erogato nella misura della stessa percentuale di copertura stabilita in fase di concessione del contributo di cui trattasi. L ammontare del beneficio economico non potrà comunque superare l importo della differenza costi/ricavi dell iniziativa. Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità

Il Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale entrerà in vigore dal 25 giorno dalla data di pubblicazione all Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione. Verrà inoltre pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Arluno: www.comune.arluno.mi.it Art. 16 Trasparenza Tutti i contributi e i vantaggi economici saranno soggetti alla pubblicità sulla rete internet del Comune, ai sensi e secondo le modalità del D. Lgs 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012 n 190 e del D.L. 14 marzo 2013 n 33, ai sensi dell art. 7 della legge 7 Agosto 2015 n 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.