PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ



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PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Redatto in data 22 gennaio 2013 Approvato con delibera di C.P. n. 15 del 29/04/2013

REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INDICE ART. 1 GENERALITA E FONTI NORMATIVE... 3 ART. 2 ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO... 4 ART. 3 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI... 5 ART. 4 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE... 5 ART. 5 PRESENTAZIONE ISTANZA PER L OTTENIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE... 7 ART. 6 TRASFERIMENTO DI SEDE... 8 ART. 7 ATTIVITA ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE... 9 ART. 8 RESPONSABILITA PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO... 9 ART.9 DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE... 10 ART. 10 CONTRIBUTO UNA TANTUM... 11 ART. 11 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI... 11 ART. 12 LOCALI... 12 ART. 13 REGISTRO GIORNALE... 12 ART. 14 RICEVUTE DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA.... 12 ART 15 TARIFFE... 13 ART. 16 VIGILANZA... 13 ART. 17 SPESE... 13 ART. 18 SANZIONI... 14 ART. 19 NORME TRANSITORIE E FINALI... 14 2

ART. 1 GENERALITA E FONTI NORMATIVE Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni inerenti la vigilanza e l autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alla Provincia. La predetta Legge si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi ed adempimenti ad esse connessi, se previste nella licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche, rilasciata dal Questore ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 Le Province ed i Comuni vigilano sull applicazione della Legge 264/91. Le fonti normative sono: Legge 08.08.1991 n. 264 Disciplina delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Legge 04.01.1994 n. 11 Adeguamento della disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi ; Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada ; Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ; Decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.1992 Definizione dei criteri relativi all idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all adeguatezza della capacità finanziaria per l esercizio della medesima attività ; Decreto del Ministro dei trasporti 09.12.1992 Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l indice provinciale della Motorizzazione Civile delle autorizzazioni all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; Decreto del Ministro dei Trasporti 17.02.1993 Determinazione della Cauzione pecuniaria da depositarsi presso l Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell autorizzazione ; Decreto 08.02.1992 Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida ; Decreto del Ministro dei Trasporti 16.04.1996 n. 338 Regolamento concernente i programmi d esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; Decreto del Ministro dei Trasporti 16.04.1996 Determinazione dell importo del diritto di segreteria, per l anno 1996, da versare per l ammissione all esame di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; Decreto del Ministro dei Trasporti 26.04.1996 Determinazione dell importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza ; Decreto del Ministro dei Trasporti 02.07.1996 Attestati di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; Decreto del Ministro dei Trasporti 19.02.1998 Adeguamento della disciplina in materia di modalità di rilascio degli attestati di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; Decreto del Ministro dei Trasporti 01.03.2000 n. 127 Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti. 3

ART. 2 ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché gli adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, come di seguito specificato: A) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni relative ai seguenti tipi di operazioni: 1) Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli o ai conducenti; 2) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas; 3) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile; 4) Omologazione dei veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato; 5) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti; 6) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati alla navigazione interna; esami per le patenti nautiche, esami di revisione; 7) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione; 8) Omologazioni e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini; 9) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi galleggianti e imbarcazioni controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati; 10) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore; 11) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni; 12) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi ecc. relativi alla navigazione; 13) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole; 14) Domande di rilascio autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di permanenti; 15) Rinnovo autorizzazioni per conto di terzi per ciascun veicolo; 16) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo. B) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all esercizio dell attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni, e certificazioni connesse all Albo Autotrasportatori. C) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale. D) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità Inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico. E) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni conversioni di documenti Esteri e militari relativi ai veicoli, natanti e relativi conducenti. F) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti dalla leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti. 4

L attività di esami per conducenti di veicoli a motore è di competenza esclusiva delle Autoscuole. Le Autoscuole possono altresì svolgere attività di consulenza limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento delle suddette attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/91 e del presente Regolamento. ART. 3 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da Imprese o da Società autorizzate dalla Provincia, nonché, limitatamente ai compiti definiti negli art. 2 e 3 della Legge n. 11 del 04 01.1994 dalle Autoscuole. Le Autoscuole ( L. 11/94 ) possono svolgere attività di consulenza limitatamente alle seguenti attività: a) attività indicata al n. 7 della tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 11 1986 n. 870, attività che è di esclusiva competenza delle Autoscuole; b) funzioni di assistenza e di adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle Autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/91. L attività di consulenza può essere esercitata altresì direttamente dall Automobile Club d Italia, ovvero dagli Uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club con le modalità di cui all art. 7 del presente Regolamento. Il numero programmato delle Agenzie autorizzabili in ogni Comune della Provincia di Lecce, viene determinato annualmente in funzione del numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel Comune. Il numero di Agenzie autorizzabili per Comune è dato dal rapporto, arrotondato aritmeticamente, tra il numero di veicoli circolanti immatricolati dai residenti nel Comune diviso 2.400 (D.M. 09.12.92). I numero dei veicoli circolanti immatricolati per ogni Comune della Provincia, è fornito annualmente da Automobile Club di Lecce. ART. 4 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al numero di agenzie programmate per il singolo Comune per il periodo di un anno a partire dalla data di scadenza dell avviso. Le autorizzazioni all apertura delle nuove agenzie vengono rilasciate annualmente secondo l iter procedurale di seguito descritto. 1. Annualmente (di norma a gennaio di ogni anno), acquisiti da Automobile Club di Lecce i dati sui veicoli circolanti immatricolati nei vari Comuni della Provincia, viene rideterminato il numero di Agenzie autorizzabili per ogni Comune della Provincia. 2. Per ogni Comune della Provincia verrà confrontato il numero delle Agenzie autorizzabili con il numero di Agenzie già autorizzate ed esercitanti l attività. Se la differenza tra detti numeri è 5

positiva per il Comune in esame verrà messa a bando l apertura di un numero di agenzie pari alla suddetta differenza. 3. Verrà, quindi, pubblicato il bando per l autorizzazione all apertura delle nuove Agenzie nei Comuni determinati con il criterio di cui al precedente comma 2. Il bando riporterà la data e l ora in cui, con seduta pubblica, verranno individuati i soggetti a cui verrà data l autorizzazione all apertura della nuova agenzia secondo i criteri fissati dal presente regolamento. 4. Dopo la pubblicazione del bando pubblico ed entro i termini indicati dallo stesso, i soggetti interessati produrranno istanza per l assegnazione di nuova autorizzazione di apertura o, nel caso di soggetto già autorizzato, al trasferimento della sede dell agenzia già esercitante, in uno dei Comuni tra quelli indicati dal bando. Gli schemi di dette istanze saranno allegati allo stesso bando. Le istanze di trasferimento di sede (da un comune ad un altro), fermo restando quanto stabilito al successivo art. 6 verranno esaminate prioritariamente, rispetto alle nuove aperture. Le autorizzazioni, che per effetto dei trasferimenti di sede, si renderanno disponibili, verranno assegnate con il bando dell anno successivo. Nel caso in cui le istanze di trasferimento in un determinato Comune, saranno superiori al numero di possibili autorizzazioni, si procederà a sorteggio con le modalità di cui al successivo comma 6. 5. Ogni soggetto interessato, che non sia già titolare di licenza sul territorio provinciale ed in possesso dell attestato di idoneità professionale previsto per l esercizio di attività di consulenza automobilistica, produrrà istanza per ottenere l autorizzazione all apertura di una nuova agenzia indicando il Comune (fra quelli individuati dal bando) in cui desidera ottenere l autorizzazione. Può tuttavia indicare, in ordine di preferenza, più di un Comune fra quelli individuati dal bando, fermo restando che ad ogni soggetto potrà essere rilasciata l autorizzazione all apertura di una sola Agenzia in un solo Comune della Provincia. 6. I soggetti che anno prodotto istanza per ottenere l autorizzazione all apertura di una nuova Agenzia verranno raggruppati per ogni Comune tra quelli indicati dal bando. Se il numero dei soggetti sarà pari o inferiore al numero delle Agenzie autorizzabili per quel Comune, si procederà direttamente all assegnazione delle autorizzazioni. Se il numero di soggetti sarà superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per quel Comune, si procederà al sorteggio dei nominativi, stilando una graduatoria in base all ordine di estrazione. Da detta graduatoria saranno determinati i soggetti a cui verrà rilasciata l autorizzazione. La stessa graduatoria verrà utilizzata per l autorizzazione all apertura, nel Comune a cui è riferita, di nuove Agenzie qualora, nel corso dell anno di riferimento e fino alla pubblicazione di un nuovo bando, agenzie già autorizzate rinunceranno ad esercitare l attività o in caso di revoca di autorizzazioni precedentemente rilasciate. 7. Ai soggetti che avranno ottenuto l autorizzazione all apertura/trasferimento dell Agenzia verrà data formale comunicazione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione dovranno produrre al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce tutta la documentazione, prevista dal presente regolamento, che verrà richiesta con la stessa comunicazione. 8. Qualora il soggetto che avrà ottenuto l autorizzazione non provveda nei termini di cui al precedente comma 7 ad ottemperare alle richieste della Provincia, l autorizzazione decadrà. Se per il Comune a cui si riferiva l autorizzazione esiste una graduatoria per le assegnazioni si procederà ad autorizzare all apertura dell agenzia il soggetto successivo nella graduatoria. Se non esiste una graduatoria o se la stessa è esaurita, l autorizzazione all apertura dell agenzia verrà messa a bando l anno successivo. Non saranno ritenute valide, ai fini del rilascio dell autorizzazione o del trasferimento da un Comune ad un altro, le domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando di cui al precedente comma 3 o successivamente alla data indicata dallo stesso. Durante la seduta pubblica di cui al precedente comma 3, le operazioni per l assegnazione delle autorizzazioni, in base all istruttoria delle istanze espletata dall Ufficio competente, opererà 6

un apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, da un dipendente della Provincia di Lecce in servizio presso lo stesso Servizio Trasporti e Mobilità con funzione di segretario della Commissione, e dal Segretario Generale della Provincia o dal Vice Segretario, che ricoprirà unicamente funzioni di verifica e controllo della regolarità dello svolgimento delle modalità di assegnazione. ART. 5 PRESENTAZIONE ISTANZA PER L OTTENIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE L Amministrazione Provinciale provvede, con le modalità di cui al precedente art. 4, a rendere noto attraverso bando pubblico, l elenco delle sedi autorizzabili per l esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nell ambito dei Comuni della Provincia. Detto avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia, e verrà inviato per la pubblicazione anche al Dipartimento dei Trasporti Terrestri della Provincia di Lecce. Ogni interessato può presentare domanda per l apertura di una sola sede nell ambito territoriale di un solo Comune. A pena di esclusione, la domanda di apertura di sede per l agenzia di consulenza, nel caso di società, dovrà essere sottoscritta dal socio legale rappresentante, se trattasi di società di persone, da uno dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o per azioni, da uno dei soci amministratori negli altri casi di società. Le domande di partecipazione all apertura delle agenzie devono essere presentate, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal bando, secondo lo schema di domanda allegato al bando medesimo. La domanda, opportunamente corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di: a) essere cittadino italiano residente in Italia, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabilito in Italia o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno e residente in Italia; b) avere raggiunto la maggiore età; c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l economia pubblica, l industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629. 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due e, nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia ; g) essere in possesso dell attestato di idoneità professionale per l esercizio dell attività di consulenza automobilistica. La domanda, inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da una copia conforme dell attestato di idoneità professionale per l esercizio dell attività di consulenza automobilistica; Per le società deve inoltre essere presentata la seguente documentazione: 1 ) copia dell atto costitutivo e certificato comprovante l iscrizione nei registri di cancelleria presso il Tribunale per le Società in nome collettivo o in accomandita semplice; 7

2 ) quanto previsto al precedente punto 1) più copia dello statuto per le Società cooperative a responsabilità illimitata e limitata; 3 ) quanto previsto nel punto 2) più la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale per le Società per Azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Nel caso di Società i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo devono essere presentati : - da tutti i Soci, quando trattasi di Società di persone; - da tutti i Soci accomandatari quando trattasi di Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori, per ogni altro tipo di Società. Nel caso di Società di persone, l attestato di idoneità professionale di cui al precedente punto g), deve essere posseduto dal legale rappresentante della Società. Per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l attestato di idoneità professionale di cui al precedente punto g) de essere posseduto da almeno uno dei soci accomandatari. Per ogni altro tipo di Società, l attestato di idoneità professionale di cui al precedente punto g), deve essere posseduto da almeno uno degli Amministratori. Accertata l idoneità del richiedente o della Società, attraverso l istruttoria della documentazione presentata, il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce consente al soggetto richiedente di partecipare alla procedura per il rilascio dell autorizzazione all apertura dell Agenzia, descritta al precedente art. 4. Se il richiedente in base alla procedura di cui al precedente art. 4 risulterà soggetto autorizzato all apertura di una di Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dopo formale comunicazione del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce, provvederà a presentare i seguenti documenti entro i termini di cui al precedente art. 4 c. 7: a) documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dei locali destinati ad ospitare l agenzia (titolo di proprietà, contratto di locazione, etc.); b) planimetria dei locali; c) certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dagli Uffici competenti; d) documentazione comprovante una capacità finanziaria di almeno 52.000,00 mediante un attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche previste dalla Legge rilasciata da: - aziende o istituti di credito - società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad 2,6 milioni Nel caso di Società tale attestazione comprovante la capacità finanziaria deve essere riferita alla Società. Acquisita la documentazione necessaria la Provincia di Lecce provvederà ad emettere il provvedimento di autorizzazione all esercizio di attività di consulenza automobilistica. ART. 6 TRASFERIMENTO DI SEDE Ogni soggetto già autorizzato ad esercitare l attività di Agenzia di consulenza automobilistica nell ambito di un determinato territorio comunale, può presentare, indipendentemente dal bando pubblico di cui al precedente art. 4, domanda per il trasferimento di sede. Il trasferimento di sede se avviene nell ambito del territorio dello stesso Comune, verrà consentito previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante rilascio di specifico nulla osta e aggiornamento dell autorizzazione. I locali devono essere adibiti esclusivamente all attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. In detti locali può avere comunque sede anche l Ufficio di Autoscuola, se gestito dal medesimo titolare o società o l Ufficio di servizi inerenti l attività di consulenza dei mezzi di trasporto. 8

Il trasferimento di sede da un Comune ad un altro verrà autorizzato, nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 4, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali, mediante revoca dell autorizzazione concessa nel Comune di origine e rilascio di nuova autorizzazione nel Comune destinazione. Nel Comune di origine verrà così a determinarsi la possibilità di una nuova autorizzazione rilasciabile con le modalità di cui al precedente art. 4. ART. 7 ATTIVITA ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE 1. L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può anche essere esercitata sia direttamente da Enti Pubblici non economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concesssione. 2. L esercizio di consulenza di cui al comma 1) effettuata direttamente dagli Enti Pubblici non economici secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all entrata in vigore della Legge 264/91, non è soggetto all autorizzazione della Provincia né al conseguimento dell attestato di idoneità professionale. Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del successivo comma 4. Gli Enti Pubblici non economici rilasciano la ricevuta di cui al successivo comma 5. 3. Gli uffici che esercitano la predetta attività in regime di convenzionamento o in concessione con gli Enti Pubblici non economici, se istituiti successivamente alla data del 05.09.1991 sono soggetti all autorizzazione prevista dalla legge 264/91. L autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni su richiesta dei predetti Enti, direttamente a tali Enti in relazione agli uffici degli stessi specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari, siano in possesso dei requisiti previsti dall art 5 del presente Regolamento, nonché dall attestato di idoneità professionale. All esercizio delle attività si applica l art.9 della predetta legge 264/91. 4. Le tariffe minime e massime per l attività di consulenza sono fissate ai sensi dell articolo 8 della Legge 8 agosto 1991, n. 264. 5. Gli uffici di cui al comma 3 rilasciano ricevuta prevista dall art 7 della legge 8 agosto 1991, n.264 ART. 8 RESPONSABILITA PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO 1) La responsabilità professionale per l esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell impresa individuale ovvero, in caso di Società, sui soci in possesso dell attestato di idoneità professionale. 2) Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso Uffici pubblici, l impresa o la Società può avvalersi: a) di personale dipendente munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Lecce; b) di soci abilitati all atto costitutivo della Società; c) dal Legale Rappresentante della Società; d) collaboratore familiare a norma dell art.230 bis c.c; e) di associati in partecipazione a norma dell art.2549 e seguenti del c.c.: f) di associati con poteri di rappresentanza. 9

ART.9 DISCIPLINA DELL AUTORIZZAZIONE 1) Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, per i conseguenti provvedimenti, entro 10 giorni dall intervenuta modifica da parte dei titolari dell autorizzazione che dovranno produrre al riguardo la necessaria documentazione. 2) L attività può essere sospesa per comprovanti gravi motivi del titolare dell autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta con A.R. alla Provincia che ne prende atto. Qualora al termine di detto periodo l attività non venga ripresa regolarmente, l autorizzazione verrà revocata d Ufficio. 3) L autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa. 4) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell autorizzazione di cui all art.3 della Legge n.264/91 (art.4 del presente Regolamento) in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest ultima, l autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte del richiedente e verifica del persistere dei requisiti oggettivi. 5) In caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell impresa individuale, l attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di gravi e giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale. 6) Nel caso di Società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso dell attestato di idoneità professionale, l attività può essere eseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 5, entro il quale un altro socio o altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale. 7) I soggetti subentranti ai sensi dei comma 4 e 5 del presente articolo, se già titolari di agenzia pratiche automobilistiche da più di tre anni alla data di entrata in vigore della Legge 264/91 nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto. Possono essere ammessi all esame di cui all art.5 della citata Legge 264/91,producendo in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale di cui all art.10 comma 3 della medesima Legge n.264/91,come sostituito dal comma 1 dell art.4 della Legge 04.01.1994 n.1. 8) Le disposizioni di cui al comma 7 circa l ammissione all esame ai fini del conseguimento dell attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della Legge 11/94 di aver coadiuvato, alla data del 05.09.1991 il titolare stesso nella conduzione dell impresa. 9) Se l autorizzazione è stata rilasciata in favore di una Società l ingresso, il recesso e l esclusione di uno o più soci, da documentare con l esibizione della copia autenticata del relativo verbale, devono essere comunicati entro 30 giorni alla Provincia che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 10) Nell ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso o l esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest ultima a seguito di richiesta corredata dalla copia autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell autorizzazione. 10

11) Nell ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall art.4 del presente Regolamento e contestuale revoca dell autorizzazione precedente. 12) Se varia la sola denominazione dell Agenzia senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell intestazione dell autorizzazione, senza dar corso al rilascio di nuova autorizzazione. 13) In caso di rinuncia all autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l atto di autorizzazione (in originale). 14) Qualora l eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un autorizzazione (con firma autenticata ) del precedente titolare. 15) Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l autorizzazione cessa altresì a) per la morte del titolare dell autorizzazione stessa in mancanza di eredi; b) per revoca disposta dal Presidente della Provincia nei casi previsti dall art.18; c) per espressa rinuncia; d) per rinuncia tacita, ove l attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza la Provincia invita il titolare a ripristinare l attività. Se l attività non viene ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse. La Provincia dichiara la decadenza dell autorizzazione, che deve essere restituita da parte del titolare ART. 10 CONTRIBUTO UNA TANTUM 1) L importo del contributo una tantum previsto dall art.8, comma 4, della Legge n.264/91 e le modalità del versamento dello stesso, sono determinati dal Decreto del 26.04.96 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro in euro 26,00 ( G.U. n 165 del 16.07.1996). 2) L attestazione di versamento dovrà essere esibita al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce mentre la ricevuta dovrà essere allegata all originale dell autorizzazione esposta nei locali dell agenzia. ART. 11 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI 1) Con legge 138/95 art.3, comma 138 è stata istituita una tassa di concessione governativa di euro 126,00 per l iscrizione all Albo per l esercizio di attività industriali e commerciali, di professioni arti o mestieri. Ai sensi dell art.2 comma 4, del D.P.R. 641/72 tale versamento, inserito al n. 8 dell art.22 della tariffa vigente, non deve intendersi come annuale, in quanto ciò non è espressamente previsto dalla norma. 2) Il versamento deve essere effettuato sul c.c./p. intestato all Ufficio del Registro Tasse CC.GG Roma. 3) L attestazione di versamento dovrà essere prodotta al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce. 4) Il predetto versamento non sarà più dovuto al momento in cui, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenza amministrativa, l autorizzazione ex legge 264/91 e gli atti ad essa connessi saranno soggetti a tasse di concessione provinciale. 11

ART. 12 LOCALI 1) I locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere adibiti esclusivamente a detta attività e relativi servizi così come definita dall art.2 del presente Regolamento. 2) L altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3) Tali locali devono comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L Ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico. b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati. 4) In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è in possesso anche dell autorizzazione a svolgere attività di Autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola, potranno avere in comune l ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell osservanza di quanto prescritto dal comma 3. 5) Nell unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, non può sussistere l attività di autoscuola se l autorizzazione non è intestata alla medesima persona fisica o giuridica intestataria dell attività di consulenza dei mezzi di trasporto. Parimenti in detti locali non può sussistere nessuna altra attività commerciale o professionale. 6) Nei locali degli Uffici dell Automobile Club d Italia ( ACI ) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell ACI stesso. ART. 13 REGISTRO GIORNALE 1) Il titolare dell impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che indicano gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell incarico, nonché gli adempimenti cui l incarico si riferisce. 2) Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell rt. 2215 del Codice Civile. 3) Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni. ART. 14 RICEVUTE DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA. 1) L impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando per ragioni d ufficio i documenti di circolazione, ovvero uno degli altri documenti previsti dall art.180 del Nuovo Codice della Strada, vengano ad essere consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all interessato una ricevuta conforme al modello 12

approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti dell 08.02.1992 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato. Detto documento ha la durata massima di 30 (trenta ) gg. dalla data del rilascio. La data del rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale. 2) La predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata. 3) L impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve rilasciare all interessato entro (trenta) gg. dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l estratto del documento previsto dal comma 1, il documento originale, ovvero l estratto del documento consegnato, qualora esso, per ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l Ufficio che ne ha curato il rilascio. ART 15 TARIFFE Le tariffe praticate dall impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella fornita e timbrata dalla Provincia che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permettere l agevole lettura. ART. 16 VIGILANZA 1) La vigilanza sull applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata al personale della Provincia, all uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento. 2) Essa viene espletata tramite verifiche documentali e mediante sopralluoghi presso le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3) I controlli tendono ad accertare: a) la regolarità dell esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; b) l osservanza delle tariffe; c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art.14; d) il persistere dei requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali l esercizio delle attività di consulenza è stata autorizzata. ART. 17 SPESE Il titolare di ogni Agenzia, per ciascun provvedimento di autorizzazione e/o trasferimento di sede, dovrà corrispondere al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia, la somma di 52,00 quali spese per l effettuazione del sopralluogo tecnico. La Provincia di Lecce si riserva la possibilità di modificare l ammontare di tale spesa, di anno in anno, con apposito atto deliberativo. Tale somma dovrà essere versata su c/c n. 14554737,intestato a Provincia di Lecce Servizio Tesoreria. 13

ART. 18 SANZIONI 1) L applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e, per la parte relativa ai punti c) e d) del successivo comma, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 che dispone altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie. 2) In caso di accertata violazione delle norme del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia, previa istruttoria avviata d Ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori a) ove siano rilevate irregolarità nell esercizio dell attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida; b) ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 520,00 a 2.600,00 e l autorizzazione di cui all art.4 del presente Regolamento è sospesa per un periodo da uno a sei mesi; c) chiunque abusivamente rilascia le ricevute di cui all art. 14, comma 1 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 279,00 a 1.116,00; d) le imprese o società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell interessato l estratto di cui all art.14, comma 3, del presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 56,00 a 224,00. e) Chiunque esercita l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600.00 a 10.400,00. f) L autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti di cui all art.5 del presente Regolamento o quando siano accertati gravi abusi. Conseguentemente all accertamento di gravi abusi si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento da 1.034,00 a 5.165,00, salva l eventuale responsabilità civile o penale. 3) L accertamento amministrativo delle violazioni del presente Regolamento di cui al comma precedente e l irrogazione delle relative sanzioni non esime dall eventuale responsabilità civile e penale per le azioni compiute. ART. 19 NORME TRANSITORIE E FINALI 1) Coloro che, all entrata in vigore della legge n. 264/91, esercitavano affettivamente da oltre 3 (tre) anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell art.115 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, l attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica, conseguono a domanda l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell attestato di idoneità professionale previsti dall art.5 della Legge 264/91. 2) Nel caso in cui l attività di cui al comma 1 sia accertata effettivamente da almeno cinque anni, l attestato di idoneità professionale di cui all art.5 della Legge 264/91 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3) Coloro che alla data di entrata in vigore della Legge 264/91 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell attività di cui al comma 1, conseguono, a domanda, l autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e 14

dell attestato di idoneità professionale previsti dall art.5 della Legge 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l esercizio dell attività fino al conseguimento dell autorizzazione di cui all art.3 della Legge 264/91. 4) Al fine del rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all art.3 comma 1, lettera g) della Legge 264/91. 5) I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dei Trasporti, sentiti l Automobile Club d Italia e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 6) I criteri stabiliti dall art.12 del presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi che alla data del 5 settembre 1991 erano adibiti ad attività di consulenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzati ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S.. Tali criteri si applicano alle Imprese o Società che, pur esercitando l attività di consulenza prima dell entrata in vigore della Legge 264/91, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, in locali diversi da quella da cui essa veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992. 15