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COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 OGGETTO: T.A.S.I. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015. 28/07/2015 L anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria d urgenza che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all appello: PAPURELLO Ugo PAPA Maurizio DEMARIA Fabio MUZIO Carlo BARRA Luca DE PAOLI Franco Antonio FORNERO Massimo ZAPPATERRA Mara GUERCINI Corinne AUDINO Stefano PIRRO Antonella Sindaco - Presidente Fra gli assenti sono giustificati i signori: CHIAUDANO Eligio e BOCCHIO-VEGA Simone. Consiglieri assegnati: 13 - Consiglieri presenti: 11 Consiglieri assenti giustificati: 2 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali il Segretario Comunale VENTULLO Dr.ssa Stefania. La seduta è pubblica Nominati scrutatori: === Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile.

Oggetto: T.A.S.I. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione». Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». Visto il Decreto del Ministero dell interno del 13/5/2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l anno 2015 al 30 luglio 2015. Visto l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Considerato che l art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l applicazione dell IMU. Considerato che, ai sensi dell art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille, mentre per il 2014 l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l aliquota minima fino all azzeramento, ai Comuni viene attribuita la

possibilità di introdurre aliquote inferiori all 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Considerato che, come si è visto sopra, l art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall art. 13 del citato D.L. 201/2011. Considerato che l art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille. Considerato che, nell ambito della TASI, l art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI dovuta. Considerato che, sempre nell ambito della TASI, l art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l applicazione del tributo, con particolare riferimento: - alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; - all individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Ritenuto di conseguenza necessario, stante l espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: SERVIZI INDIVISIBILI tipologia Totale anagrafe Personale 61.500,00 Totale anagrafe 61.500,00

assistenza Politiche sociali 121.330,00 Totale assistenza 121.330,00 cura del verde Acquisto di servizi 10.000,00 Totale cura del verde 10.000,00 gestione del territorio Urbanistica e assetto del territorio 9.000,00 Totale gestione del territorio 9.000,00 gestione rete stradale comunale (viabilità segnaletica circolazione Acquisto di beni 3.200,00 stradale manutenzione gestione rete stradale comunale (viabilità segnaletica circolazione stradale manutenzione Acquisto di beni 3.200,00 Acquisto di servizi 16.800,00 Totale gestione rete stradale comunale (viabilità segnaletica 20.000,00 circolazione stradale manutenzione Illuminazione pubblica Acquisto di servizi 132.500,00 Totale Illuminazione pubblica 132.500,00 servizio di polizia locale Personale 15.416,00 Retribuzioni lorde 49.084,00 Totale servizio di polizia locale 64.500,00 servizio di protezione civile Acquisto di servizi 2.000,00 Totale servizio di protezione civile 2.000,00 sgombero neve Acquisto di servizi 7.000,00 Totale sgombero neve 7.000,00 Totale complessivo 427.830,00 TASI 334.000,00 COPERTURA 78,07% Considerato che l art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune. Ritenuto, quindi, nelle more dell adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all approvazione delle aliquote TASI relative all anno 2015, nell ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti. Visto il Regolamento comunale per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 05/08/2014 n. 14. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22/07/2015 ad oggetto I.U.C. i Imposta Comunale Unica. Proposta approvazione aliquote TASI anno 2015. Proposta approvazione da parte del Consiglio Comunale

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge presenti e votanti 11 D E L I B E R A - di stabilire ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili, con efficacia dal 1 gennaio 2015: Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 2,5 per mille 1 per mille - Di stabilire, ai sensi dell art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 78,07 per cento. - Di dare atto che tali aliquote e tariffe, decorreranno dal 1 gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell art. 1, comma 169 L. 296/2006. Indi, con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti palesi presenti e votanti 11 D E L I B E R A - Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 4 comma dell'articolo 134 del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto IL SINDACO - PRESIDENTE f.to PAPURELLO Ugo f.to VENTULLO Stefania IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to PAPA Maurizio Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000): Favorevole San Carlo Canavese, 28/07/2015 Il Responsabile f.to MUZIO Carlo Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000): Favorevole San Carlo Canavese, 28/07/2015 Il Responsabile f.to MUZIO Carlo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 10 agosto 2015. San Carlo Canavese, lì 10 agosto 2015 f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio A T T E S T A Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28 LUGLIO 2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs n. 267/2000) San Carlo Canavese, lì 10 agosto 2015 f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania E copia conforme all originale, per uso amministrativo. San Carlo Canavese, lì 10 agosto 2015 f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania