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[NOTA: In conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.4 della Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese (come rettificata con le successive circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585), il finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.M. 8 luglio 2015, n. 140 deve essere assistito da garanzie reali (ipoteca di primo grado sull immobile e privilegio speciale), entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all importo del finanziamento concesso. Quanto precede, fatto salvo il caso in cui, relativamente ai programmi d investimento che prevedono opere di ristrutturazione, le garanzie non siano acquisibili nell ambito del programma, nel qual caso il finanziamento è assistito da fideiussione bancaria / polizza fideiussoria, da redigersi in base ad apposito schema, di importo pari alla quota di finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione. In particolare, deve trattarsi di: 1. fideiussione bancaria, con autentica digitale notarile, rilasciata da banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell Albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia, e/o appartenenti a gruppi bancari iscritti nel relativo Albo dei gruppi bancari tenuto dalla medesima Banca d Italia [detti albi sono consultabili - primi due elenchi - sul sito della Banca d Italia al seguente indirizzo: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/giava/giavafeinquiry.html#]; oppure 2. polizza fidejussoria, con autentica digitale notarile, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento [l elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell IVASS al seguente indirizzo: https://servizi.ivass.it/albi/defaultimprese.jsp?view=albi...imprese-lmhq - Sezione I, per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, e Elenco I in appendice all Albo per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento]; oppure 3. polizza fidejussoria, con autentica digitale notarile, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in altro Stato membro ed ammessa ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, fermo restando che in tal caso le garanzie saranno accettate purché l importo garantito non sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) [l elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell IVASS al seguente indirizzo: https://servizi.ivass.it/albi/defaultimprese.jsp?view=albi...imprese-lmhq - Elenco II in appendice all Albo], irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciata per un importo pari alla quota di finanziamento relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti finanziati.] [N.B.: IN OGNI CASO, IL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA / POLIZZA FIDEJUSSORIA DOVRÀ ESSERE STRETTAMENTE CONFORME ALLO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO.]

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE [NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II..] Nostra [Fidejussione / Polizza fidejussoria] n. [ ] per Euro [ ( )], a favore dell Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A. a garanzia del finanziamento agevolato concesso alla società [ ] ai sensi del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 8 luglio 2015, n. 140 - Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [ ] Contratto di finanziamento agevolato in data [ ] a rogito Notaio [ ] di [ ], Repertorio [ ] Raccolta [ ]. Spett.le Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A. Via Calabria n. 46 00187 - Roma (RM) Premesso che: a) l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità Invitalia ), riveste il ruolo di Soggetto gestore delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I e al D.M. 8 luglio 2015, n. 140; b) previa emissione in data [ ], da parte di Invitalia, della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni di cui D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, e al D.M. 8 luglio 2015, n. 140, è stato stipulato, con atto a rogito in data [ ] del Notaio [ ] di [ ], Repertorio [ ] Raccolta [ ], un Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo 0I e del D.M. 8 luglio 2015, n. 140 (in seguito indicato per brevità Contratto di Finanziamento ) tra Invitalia, nella suddetta qualità di Soggetto gestore, e la società [ ], con sede legale in [ ] [( )], capitale sociale Euro [ ] [interamente versato / versato per Euro ], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [ ] n. [ ], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [ ], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità Contraente ); c) ai termini ed alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento è stato concesso al Contraente un finanziamento agevolato, a tasso zero, fino all importo massimo di Euro [ ( )], all esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del Contraente, del programma degli investimenti meglio individuato nel medesimo Contratto di Finanziamento ; d) l ultimazione del programma degli investimenti agevolato deve intervenire entro [ ( )] mesi dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento, e pertanto entro il [ ], salvo eventuale proroga che,

sulla base di motivata richiesta presentata dal Contraente, potrà essere concessa da Invitalia una sola volta e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi; e) la restituzione ad Invitalia, da parte del Contraente, dell importo del finanziamento erogato, deve avvenire mediante n. [ ( )] rate semestrali costanti, posticipate e consecutive, di solo capitale, con scadenza il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno a decorrere dalla prima data utile successiva a quella di erogazione dell ultima quota a saldo del finanziamento agevolato; f) i pagamenti dovuti dal Contraente per le rate di ammortamento del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata, sul conto corrente che Invitalia comunicherà mediante l avviso di pagamento; g) Invitalia procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. 8 luglio 2015, n. 140, emanato ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. n. 185/2000, la Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese (come rettificata con le successive circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585), e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative; h) il paragrafo 6.4 della citata Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 prevede che: (i) il finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.M. 8 luglio 2015, n. 140 deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all importo del finanziamento concesso; e (ii) per i programmi d investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione, redatta utilizzando apposito schema reso disponibile da Invitalia ; i) il programma di investimento agevolato meglio individuato nel Contratto di Finanziamento prevede opere di ristrutturazione per l importo di Euro [ ( )]; j) la [Banca [ ] / Società di Assicurazione [ ]], a fronte della relativa richiesta presentata dal Contraente, intende rilasciare la presente garanzia, per l importo di Euro [ ( )], corrispondente alla quota del finanziamento agevolato relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti finanziati ai sensi del Contratto di Finanziamento, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Contraente con il Contratto di Finanziamento relativamente alla restituzione del capitale mutuato; k) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.; l) la [Banca [ ] / Società di assicurazione [ ]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad Invitalia, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest ultima spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell art. 1949 c.c.; m) la [Banca [ ] / Società di Assicurazione [ ]] ha sempre onorato i propri impegni con Invitalia ; n) la [Banca [ ] / Società di assicurazione [ ]] dichiara di ben conoscere il Contratto di Finanziamento per averne preso visione;

TUTTO CIO PREMESSO che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Banca [ ] / Società di Assicurazione [ ]], con sede legale in [ ] [( )], Via [ ] n. [ ], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [ ] n. [ ], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [ ] ed iscritta [all Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [ ] (in seguito indicata per brevità la Società ), a mezzo del/i sottoscritto/i signori: - [ ] nato/a a [ ] il [ ]; - [ ] nato/a a [ ] il [ ], nella loro rispettiva qualità di [ ] e di [ ], domiciliato/i presso la sede legale della Società, dichiara di costituirsi con il presente atto, alle condizioni generali che seguono, fidejussore nell interesse del Contraente ed a favore di Invitalia per la restituzione del finanziamento agevolato di cui in premessa concesso al Contraente ai sensi del D.M. 8 luglio 2015, n. 140, fino alla concorrenza dell importo di Euro [ ] (Euro [ ]), corrispondente alla quota del finanziamento agevolato relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti finanziati ai sensi del Contratto di Finanziamento. Tale importo sarà ridotto per le somme via via rimborsate dal Contraente, in misura pari alla proporzionale quota di capitale riferibile all ammontare delle opere di ristrutturazione finanziate, a far data dal 12 (dodicesimo) mese successivo alla data di ciascun rimborso. ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA GARANZIA CONDIZIONI GENERALI La Società garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad Invitalia la restituzione della somma complessiva di Euro [ ] (Euro [ ]) erogata a titolo di quota parte del finanziamento agevolato concesso da Invitalia al Contraente ai sensi del D.M. 8 luglio 2015, n. 140. ARTICOLO 2 DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12 (dodicesimo) mese successivo alla scadenza dell ultima rata del piano di ammortamento, ancorché prorogato, per non più di sei mesi, ai sensi del Contratto di Finanziamento. Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di Invitalia, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un ulteriore semestre. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da Invitalia alla data in cui la medesima Invitalia certifichi con esito positivo l avvenuto integrale rimborso del finanziamento agevolato e l assenza di cause e/o atti idonei a determinare l assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. ARTICOLO 3 PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di Invitalia, formulata con l indicazione dell inadempienza riscontrata da parte della stessa Invitalia, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione

anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da Invitalia a mezzo posta elettronica certificata intestata alla Società, così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della Società. La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell ambito del periodo di durata della garanzia di cui all articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ.. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell importo garantito la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute. ARTICOLO 4 INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione. ARTICOLO 5 REQUISITI SOGGETTIVI La Società dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.: 1) se Banca di essere iscritta all Albo presso la Banca d Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell elenco delle imprese autorizzate all esercizio del ramo cauzioni presso l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. ARTICOLO 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante in epigrafe. ARTICOLO 7 FORO COMPETENTE Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma. LA SOCIETÀ [Autentica digitale notarile] Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art.2 (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce) Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) Art. 5 (Requisiti soggettivi) Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla Società ) Art. 7 (Foro Competente) LA SOCIETÀ [Autentica digitale notarile]