SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 12 maggio 1989* Nel procedimento 320/87, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sø- og Handelsret di Copenaghen nella causa dinanzi ad esso pendente fra Kai Ottung, e 1) Klee & Weilbach A/S 2) Thomas Schmidt A/S, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE, LA CORTE (sesta sezione), composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, C. N. Kakouris e F. A. Schockweiler, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per la Klee & Weilbach A/S e la Thomas Schmidt A/S, convenute, dall'aw. S. Lassen del foro di Copenaghen, * Lingua processuale: il danese. 1194
OTTUNG / KLEE & WEILBACH per il governo del Regno Unito, dal sig. H. Purse, Solicitor, in qualità di agente, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. McClellan, suo consigliere giuridico, e dalla sig. ra I. Langermann, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1988, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 gennaio 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ordinanza 23 settembre 1987, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre seguente, il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, al fine di determinare la compatibilità con detta norma di alcune clausole inserite in un contratto di licenza. 2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa a talune clausole di un contratto di licenza con cui il sig. Kai Ottung, ingegnere civile, attore nella causa principale, ha trasferito alla A/S Anton Petersen & Henius Eftf (in prosieguo: il «concessionario») il diritto, nel quale sono subentrate le convenute nella causa principale, di sfruttare in esclusiva due apparecchiature di sicurezza che egli aveva messo a punto ai fini dell'utilizzazione nelle cisterne delle birrerie. 3 Dai punti 1 e 2 del relativo contratto risulta che il concessionario si è impegnato a corrispondere a tempo indeterminato un canone per ogni esemplare venduto. A norma dell'art. 5 del contratto, così come modificato da una clausola di licenza, 1195
solo il concessionario può recedere dal contratto di licenza, con preavviso di sei mesi spirante il I o ottobre di ogni anno. Il recesso ha per effetto, dal momento in cui diviene definitivo, di limitare il diritto del concessionario alla produzione di apparecchiature in un numero proporzionato agli ordini ricevuti fino allo scadere della licenza previa detrazione degli esemplari eventualmente giacenti in magazzino. 4 II contratto è stato concluso nel periodo fra la presentazione di una domanda di brevetto per una delle apparecchiature di sicurezza, munita di una valvola di ritenuta per l'ingresso dell'aria, ed il rilascio del brevetto in Danimarca. Durante gli anni seguenti il rilascio di detto brevetto, il concessionario ha versato il canone pattuito alla vendita delle apparecchiature messe a punto dall'ottung, la maggior parte delle quali presentava la valvola di ritenuta per l'ingresso dell'aria. Il periodo di validità del brevetto danese è giunto a termine il 12 aprile 1977; l'ultimo brevetto, rilasciato per le stesse apparecchiature in un altro Stato membro, si è estinto il 15 marzo 1980. Dalla fine del 1980 le convenute nella causa principale non hanno più pagato il canone adducendo, fra l'altro, la scadenza del termine di validità di tutti i brevetti; esse non hanno però receduto dal contratto di licenza, in conformità all'art. 5 del contratto, ed hanno sostenuto che la cessazione del pagamento del canone equivale a recesso. 5 Nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, l'ottung ha chiesto la condanna delle convenute al versamento, dal I o gennaio 1981, del canone contemplato dal contratto di licenza e, in via subordinata, al pagamento di un canone meno elevato, da determinarsi dal tribunale. A sostegno di dette conclusioni, egli ha in particolare fatto valere che il contratto di licenza era stato concluso a tempo indeterminato e che la sua efficacia poteva cessare solo in seguito al recesso delle convenute conformemente all'art. 5 del contratto. 6 Ritenendo che la controversia sollevasse talune questioni quanto all'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'obbligazione contrattuale, secondo la quale il concessionario di una licenza a tempo indeterminato per un'invenzione brevettata è tenuto a pagare un corrispettivo anche dopo l'estinzione del brevetto, costituisca una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato di Roma, qualora il contratto venga concluso dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. 1196
OTTUNG / KLEE ic WEILBACH Se in questo contesto sia rilevante che il concedente non possa disdire il contratto, mentre il concessionario può porvi termine con un determinato preavviso, dopo di che, a norma di contratto, non ha più il diritto di sfruttare il prodotto. 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 : Se l'obbligazione contrattuale, secondo la quale il concessionario di una licenza a tempo indeterminato per un prodotto non brevettato è tenuto a pagare un corrispettivo appositamente per detto prodotto anche dopo che il brevetto per i prodotti che sono contemporaneamente compresi nella licenza è scaduto costituisca una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, qualora il prodotto non brevettato sia, dal punto di vista del diritto della concorrenza, un supplemento del prodotto brevettato e il contratto di concessione sia stato stipulato dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. Se in questo contesto sia rilevante che il concessionario della licenza abbia consentito a pagare un corrispettivo per il prodotto non brevettato unicamente perché altrimenti non avrebbe ottenuto la licenza per l'invenzione brevettata. 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 : Se l'obbligazione contrattuale, secondo la quale il concessionario di una licenza per l'uso di un modello (design), che è protetto dal diritto d'autore oppure secondo la markedsfìringsloven (legge danese sulla commercializzazione dei prodotti), è tenuto a pagare, a tempo indeterminato, un corrispettivo anche dopo che il brevetto del prodotto cui si riferisce è estinto, costituisca una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato di Roma, qualora il contratto sia stato stipulato dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. Se in questo contesto sia rilevante che il concessionario della licenza abbia stipulato un contratto riguardante il pagamento di un corrispettivo basato sull'utilizzazione della proprietà industriale e commerciale o sulla protezione dei prodotti sotto il profilo del loro aspetto esterno, come previsto dalla legge danese sulla commercializzazione dei prodotti, soltanto perché otteneva nel contempo il diritto di sfruttare sotto licenza l'invenzione brevettata. 1197
4) In caso di soluzione negativa della questione sub 1 : Se la clausola contenuta in un contratto di concessione di licenza, secondo la quale il concessionario non ha il diritto di vendere il prodotto di cui trattasi dopo l'estinzione del contratto, costituisca una limitazione della concorrenza a norma dell'art. 85, n. 1, qualora la licenza riguardi un prodotto brevettato e il brevetto sia scaduto e qualora il contratto sia stato stipulato dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso». 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima questione s Quanto alla prima parte di tale questione, si deve innanzitutto ricordare che sono vietati dall'art. 85, n. 1, in quanto incompatibili con il mercato comune, gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. 9 È opportuno muovere dalla premessa che il giudice a quo ritiene che il commercio fra Stati membri possa essere pregiudicato nella fattispecie di cui alla causa principale. io Si deve parimenti rilevare che le limitazioni, imposte dal titolare del brevetto, alla riproduzione, all'uso od allo sfruttamento di un'invenzione brevettata in mancanza della relativa licenza e che trovano fondamento nelle normative nazionali intese a tutelare i diritti di proprietà industriale non possono in quanto tali ritenersi impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, ai sensi dell'art. 85, n. 1. 1198
OTTUNG / KLEE te WEILBACH 1 1 Non può escludersi che una clausola di un contratto di licenza, la quale ponga l'obbligo del pagamento di un canone, abbia origine diversa da un brevetto. Infatti una clausola del genere può piuttosto discendere da una valutazione d'indole commerciale circa il valore attribuito alle possibilità di sfruttamento conferite mediante il contratto di licenza. Ciò è tanto più vero qualora, come nel caso di specie, l'obbligo di versamento del canone per le due apparecchiature, di cui una è stata brevettata dopo la conclusione del contratto e l'altra era complementare alla prima, scaturiva da un contratto di licenza concluso prima del rilascio del brevetto. 12 Nel caso in cui l'obbligo di pagare i canoni sia stato accettato per un tempo indeterminato e qualora pertanto si ritenga che sussista ancora in capo al debitore dopo la scadenza dei termini di validità del brevetto di cui trattasi, sorge la questione se, considerato il contesto economico e giuridico del contratto di licenza, l'obbligo di continuare a versare il canone costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1. 13 A tale proposito, si deve rilevare che, in quanto tale, l'obbligo di continuare a versare canoni dopo l'estinzione del brevetto può discendere unicamente dal contratto di licenza, qualora questo non conferisca al concessionario il diritto di recedere dal contratto con un preavviso ragionevole o cerchi di limitare la libertà d'azione del concessionario dopo il recesso. Se così stessero le cose, il contratto, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, potrebbe restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1. Se però il concessionario può liberamente recedere dal contratto con un preavviso ragionevole, l'obbligo di versare dei canoni durante il periodo di validità del contratto non può rientrare nella sfera d'applicazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1. M Ai fini della valutazione da parte del giudice nazionale circa la legittimità della clausola controversa, poco rileva la circostanza che, dal canto suo, il concedente sia vincolato da una clausola che gli vieta di recedere dal contratto di cui è causa. is Si deve pertanto risolvere la prima parte della prima questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che un'obbligazione contrattuale, secondo la quale il concessionario di una licenza per un'invenzione brevettata è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato, quindi anche dopo l'estinzione del brevetto, non 1199
costituisce di per sé una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato, qualora il contratto sia stato concluso dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. i6 In considerazione della soluzione appena apportata, non occorre statuire separatamente sulla seconda parte della prima questione né sulla seconda e terza questione. Sulla quarta questione i7 La quarta questione sollevata dal giudice nazionale è intesa a chiarire se una clausola, contenuta in un contratto di licenza, con cui si vieta al concessionario di produrre e di porre in commercio le merci di cui trattasi dopo la risoluzione definitiva del contratto, costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1. ie Occorre osservare che la clausola di un contratto di licenza, con cui si vieta di produrre e porre in commercio le merci di cui al contratto dopo il recesso da questo, infligge uno svantaggio concorrenziale al concessionario, poiché detto divieto lo sfavorisce rispetto ai concorrenti i quali, una volta scaduto il brevetto, possono produrre e porre in commercio liberamente le merci di cui trattasi. La clausola controversa può, in tal misura, restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, a seconda del contesto giuridico ed economico in cui il contratto è stato concluso. i9 Si deve tuttavia precisare che è compito del giudice nazionale accertare, coi dati di cui può disporre in materia e considerata segnatamente la posizione occupata dalle imprese interessate sul mercato dei prodotti di cui trattasi, se il contratto di licenza sia atto a pregiudicare in modo sensibile il commercio fra gli Stati membri. 20 Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che una clausola, contenuta in un contratto di licenza, che vieti la fabbricazione e lo smercio dei prodotti dopo la risoluzione del contratto ricade sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato solo qualora si evinca dal contesto economico e giuridico in cui detto contratto è 1200
OTTUNG / KLEE & WEILBACH stato concluso che esso può pregiudicare in misura rilevante il commercio tra gli Stati membri. Sulle spese 21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (sesta sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Sø- og Handelsret con ordinanza 23 settembre 1987, dichiara: 1) Un'obbligazione contrattuale, secondo la quale il concessionario di una licenza per un'invenzione brevettata è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato, quindi anche dopo l'estinzione del brevetto, non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato, qualora il contratto sia stato concluso dopo la presentazione della domanda di brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. 2) Una clausola, contenuta in un contratto di licenza, che vieti la fabbricazione e lo smercio dei prodotti dopo la risoluzione del contratto ricade sotto il divieto dì cui all'art. 85, n. 1, del trattato solo qualora si evinca dal contesto economico e giuridico in cui detto contratto è stato concluso che esso può pregiudicare in misura rilevante il commercio tra gli Stati membri. 1201
Koopmans O'Higgins Mancini Kakouris Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 12 maggio 1989. Il cancelliere J.-Giraud Il presidente della sesta sezione T. Koopmans 1202