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Presidio Unificato Previdenza Agricola Roma, 3 Aprile 2007 Circolare n. 72 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2007. SOMMARIO: 1. Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n.81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2. Ex art. 120, della legge 23 dicembre 2000 n.388: riduzione degli oneri sociali. 3. Ex art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n.266: riduzione del costo del lavoro. 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2007. 5. Salari medi provinciali. 6. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007. 7. Tabella.

1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n.81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti. La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante Interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa all art. 01 ha previsto: Per il triennio 2006 2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Pertanto per tale triennio è sospeso l aumento previsto dall art. 3, comma 1, del D. Lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti). L articolo 1, comma 769, legge 27 dicembre 2006, n. 269 (Finanziaria 2007) ha altresì previsto che l aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore concessionario -. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33%. Per quanto sopra esposto le aliquote per l anno 2007 sono così fissate: Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 Concedente Concessionario Totale 17,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 26,79% 2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n.388: riduzione degli oneri sociali. Al riguardo continua a trovare applicazione l art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n 95 del 26 aprile 2001. Ne consegue che per i concedenti, che versano l aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: Esoneri aliquote contributive Assegni familiari 0,43% Tutela maternità 0,03% Disoccupazione 0,34% 3) Ex art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n.266: riduzione del costo del lavoro. L art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l esonero opera sull aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto: Aliquota disoccupazione 2,75% Esonero ex art 1 co. 361/362 L. 266/2005 1,00% 4) Contributi INAIL. I contributi per l assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185% 5) Salari medi provinciali. Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell art. 28 del DPR 488/68 e dall art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. 6) Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007. All art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (cfr. circ. 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure: Sin dal 1 gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, sono cosi determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del concedente, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i

territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento. 7) Tabelle. In allegato alla presente circolare sono riportati le tabelle, con le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria così articolati: allegato 1: aliquote piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; allegato 2: agevolazioni per zone tariffarie. Il Direttore Generale Crecco

Allegato 1 Tabella aliquote PC/CF anno 2007. Voci contributive Totale Concedente Concessionario Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 26,79% 17,95% 8,84% Quota base 0,11% 0,11% Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125% Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185% Disoccupazione 2,75% 2,75% Esonero art. 120 L. 388/2000-0,34% -0,34% Esonero art.1 Legge 266/2005-1,00% -1,00% Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683% Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03% Esonero art. 120 L. 388/2000-0,03% -0,03% Assegni familiari 0,43% 0,43% Esonero art. 120 L. 388/2000-0,43% -0,43% Totale 42,2365% 33,3965% 8,84%

Allegato 2 AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI CONCEDENTI PER IL TRIENNIO 2006-2008 Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto Territorio non svantaggiato del Centro/Nord- ex fiscalizzato 0 100 % nord Territorio svantaggiato del Sud compreso Abruzzo, Molise e 68 % 32 % Basilicata, ob. 1 Reg. CE (ex Cassa del Mezzogiorno ) Territorio svantaggiato del Centro/Nord ( ex svantaggiato Nord) 68 % 32 % Territorio svantaggiato del Sud ( ex svantaggiato Sud) 68 % 32 % Territorio particolarmente svantaggiato ( ex zona montana) 75 % 25 %