COMUNE DI FIRENZE. DOTT. MICHELE MARRANI ROMANELLI in RAGGRUPPAMENTO. TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI con DOTT. GIACOMO NICCOLINI ACCORDO QUADRO

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Rep.n. 64844 COMUNE DI FIRENZE DOTT. MICHELE MARRANI ROMANELLI in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI con DOTT. GIACOMO NICCOLINI ACCORDO QUADRO Servizio di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio comunale di Firenze Anni 2017, 2018, 2019 - Zona 5 - Quartiere 5 REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio). Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 1) Arch. Luca GENTILI, nato a Genova il 18 luglio 1965, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FI- RENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 2) Dott. Michele MARRANI ROMANELLI, nato a Firenze il 25 giugno 1973, residente in Firenze, via Faentina n. 173, c.f. 1

MRRMHL73P25D612P e P. IVA 05335420484, domiciliato per la carica o- ve appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Capogruppo del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFES- SIONISTI (abbreviata R.T.P) con Dott. Giacomo NICCOLINI, nato a Empoli (FI) il 27 marzo 1977, residente in Certaldo (FI), via Galilei 2/a, C.F. NCCGCM77C27D403N e P. IVA 05523940483, qualificato Mandante, in forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dall' Impresa Mandante con scrittura privata autenticata dalla dott.ssa Maria Scardigli, Notaio in Certaldo, iscritta al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 18 gennaio 2018 rep. n. 1511/1088, registrato a Empoli il 25 gennaio 2018 al n. 642/1T, che in copia conforme informatica da originale analogico si allega al presente atto (art.22, d.lgs. 7/3/2005, n.82 art.73, legge 89/1913) per formarne parte integrante e sostanziale. Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo. PREMESSO CHE - con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2017/DD/01289 del 13 aprile 2017, veniva indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 l.b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro da stipularsi con un singolo operatore economico, ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio comunale 2

di Firenze Anni 2017, 2018, 2019 - cinque Lotti"; - in data 3 agosto 2017, come risulta da verbale di gara Rep. 64791, veniva individuato, quale unico operatore economico con cui concludere l'accordo quadro in oggetto, relativamente al Lotto Zona 5 - Q. 5 CIG 7043808E3B, "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)"; - con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2017/DD/05549 dell'11 agosto 2017, veniva approvata la proposta di aggiudicazione, disposta con il sopracitato verbale di gara, a favore del "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" che aveva offerto un ribasso del 46,10% (quarantasei virgola dieci per cento) sull'importo posto a base di gara pari a Euro 108.285,10 (centoottomiladuecentottantacinque virgola dieci centesimi), al netto degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.209,90 (duemiladuecentonove virgola novanta centesimi); - con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2016/DD/06302, del giorno 1 dicembre 2017, venivano assunti i relativi impegni di spesa; - in data 19 febbraio 2018 è stato sottoscritto con "Dott. Michele MARRA- NI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" il contratto attuativo, nelle more della stipula del contratto di Accordo Quadro; - sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici; - l accordo quadro vuol farsi risultare da regolare contratto. 3

TUTTO CIO' PREMESSO per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: ART.1 Oggetto dell Accordo Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi della Direzione Ambiente, nella persona dell'arch. Luca GENTILI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida a "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" in persona del Sig. Michele MARRANI ROMANELLI, nei nomi, che accetta e si obbliga, il presente accordo quadro per l'esecuzione dei "Servizio di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di Firenze Anni 2017, 2018, 2019 - Lotto Zona 5 - Q. 5" alle condizioni tutte di cui: - al presente accordo; - alla offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti dell'ufficio Contratti; nonchè ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - capitolato speciale; - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3. - Elenco Prezzi - Elenco Alberi. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabi- 4

lite in via preventiva nel capitolato, gli eventuali futuri affidamenti del servizio di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio Comunale di Firenze Anni 2017, 2018, 2019 - Lotto Zona 5 - Q. 5. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti delle obbligazioni dei vari servizi suscettibili di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato al successivo art. 2. Il presente Accordo Quadro individua l'obbligo dell'operatore economico, sopra indicato, di accettare gli ordinativi di esecuzione dei servizi che verranno affidati dal Comune di Firenze, previa determinazione dirigenziale, nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro. I successivi singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Comune di Firenze e l'operatore economico attraverso le emissioni di ordinativi sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare le spese dell'ente. Il Sig. Michele MARRANI ROMANELLI, nei nomi, accetta le condizioni del presente Accordo Quadro, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga irrevocabilmente ad osservare e fare osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a 5

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto. ART. 2 - Validità dell'accordo quadro Il presente Accordo Quadro sarà vigente a decorrere dalla data di stipula del presente accordo quadro, cioè dal 19 febbraio 2018, come risulta dal verbale agli atti della Direzione Ambiente, fino al 31 dicembre 2019, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. ART. 3 - Corrispettivo dell Accordo Quadro L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari a Euro 110.495,00 (centodiecimilaquattrocentonovantacinque). Il ribasso complessivo offerto è pari al 46,10% (quarantasei virgola dieci per cento) sulla base d'asta dei singoli servizi. Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del suddetto importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. ART. 4 Garanzie Si dà atto che "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" ha costituito il prescritto deposito cauzionale per l'importo di Euro 79.777,39 (settantanovemilasettecentosettantasette virgola trentanove centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 370997433 emessa in data 12 dicembre 2017 in Certaldo da Generali Italia s.p.a., Agenzia di Certaldo 326 00. ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e 6

modalità di riscossione dei corrispettivi dell accordo Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il R.T.I. suddetto, con nota prot. n. 282787 del 13 settembre 2017, che si conserva a- gli atti della Direzione Ambiente, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati: - Banca FIDEURAM, IBAN IT43Y0329601601000066129921, individuando nel Dott. Michele MARRANI ROMANELLI, C.F. MRRMHL73P25D612P, la persona delegata ad operare su di esso; - Poste Italiane s.p.a., Agenzia di Certaldo, via Trento n. 25, IBAN IT72E0760102800000061510319, individuando nel Dott. Giacomo NIC- COLINI, C.F. NCCGCM77C27D403N, la persona delegata ad operare su di esso. Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente accordo, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. ART. 6 - Tutela della riservatezza "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. 7

Giacomo NICCOLINI (Mandante)" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. ART. 7 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalita' 1) "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 2) "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 8

15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento e- seguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. 3) "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 4) "Dott. Michele MARRANI ROMANELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei con- 9

fronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 del c.p.. 5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 6) L esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 5) e 6) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l Autorità Nazionale Anticorruzione. ART. 8 - Spese del contratto Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico di "Dott. Michele MARRANI ROMA- NELLI (Capogruppo) in R.T.P. con Dott. Giacomo NICCOLINI (Mandante)" che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, via Faentina n. 173. Il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta sul Valore Aggiunto. 10

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere dieci e parte della seguente fino qui. 11