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Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2018 Ai sensi e per gli effetti dell art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26/02/2007, Deliberazione G.R. n.258 del 07.04.2008, Deliberazione n.265 del 06.04.2009, Deliberazione G.R. n. 414 del 10.05.2016 e Deliberazione G.R. n. 228 del 06.03.2018 (allegato A), della Determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale n. 5 n. 219 del 26.04.2018 IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO Che a partire dal giorno 02.05.2018 ed entro e non oltre il giorno 20.06.2018, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2018 31 dicembre 2018. Art. 1 REQUISITI PER L AMMISSIONE AL CONCORSO 1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti: a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.Lgs.286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art.11, comma13, D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/08); b) Residenza anagrafica nel Comune di Montale e nell immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; c) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e Decreto Ministero del lavoro e Politiche Sociali del 07.11.2014 non superiore a 28.470,83 di cui al punto 3.1.d dell allegato A alla Delibera Giunta Regionale 228/2018; d) valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 07.11.2014, rientranti entro i valori di seguito indicati: FASCIA A Valore ISE uguale o inferiore all importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2018 ( 13.192,92 tabella B allegato 4 Circolare Inps n.186 del 21.12.2017). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%. FASCIA B Valore ISE compreso tra l importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l anno 2018 ( 13.192,92 tabella B allegato 4 Circolare Inps n.186 del 21.12.2017) e l importo di 28.470,83 (punto 3.1 lettera d allegato A della Delibera G.R. 228/2018). Incidenza del canone sul valore ISE

non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a 16.500,00 (limite per l accesso all ERP per il 2016 di cui alla tab. A della L.R.96/96 e s.m. e i.). e) assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato italiano; i cittadini dell Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero, al fine di permettere all Amministrazione comunale di eseguire le dovute verifiche. I cittadini di Stati non appartenenti all Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno presentare apposita dichiarazione sostituiva. Questi ultimi, su richiesta del Comune di Montale, prima dell erogazione del contributo spettante, dovranno produrre, al fine della liquidazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all originale. f) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all alloggio in cui si ha la residenza, sito nel comune di Montale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. g) ai sensi e per gli effetti dell art.11 comma 13 del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 06 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, di cui all art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. h) non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa; i) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell anno 2018 comporta l automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell alloggio. Art. 2 NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all art. 3, 1^co., del DPCM n.159/2013.

Art. 3 MODALITA DEL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione Ise non scaduta al momento della presentazione della domanda, attestante i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della nuova normativa ISE di cui al DPCM n.159/2013 artt.4 e 5. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. 2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fisicamente a carico. 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. 4) In caso di residenza nell alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell alloggio. 5) Per i soggetti che dichiarano ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo, l erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, o di espressa certificazione, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune. Art. 4-AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 1) i requisiti richiesti all art.1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Art. 5-ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE 1) I soggetti, in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A e B, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ise. 2) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell importo annuo del canone di affitto. 3) In caso di parità di importo annuo di locazione si procederà a collocare i soggetti in base all ordine di arrivo alla domanda al protocollo generale dell Ente. 4) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ise si procederà al sorteggio dei concorrenti. Art. 6-FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 1) Il Comune entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi. 2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all Albo Pretorio. 3) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all art. 3 della L.R. 96/96 e dei criteri previsti dall art. 5 e del presente bando.

Art. 7 DURATA E MODALITÀ DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013. 2) Fino ad esaurimento del Fondo, la ripartizione ai Comuni delle risorse relative alla quota Regionale del Fondo avviene secondo le seguenti priorità: a) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia A con percentuale di incidenza canone/ise non inferiore al 14%; b) contributi a favore di soggetti collocati nella fascia B con percentuale di incidenza canone/ise non inferiore al 24%; 3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 2 e secondo l ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Montale, ai sensi dell art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Montale si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale. 4) Il Comune si riserva all atto dell assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate. 5) L entità del contributo è determinata in rapporto all incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue: a) fascia A : il contributo è tale da ridurre l incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00; b) fascia B : il contributo è tale da ridurre l incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00; 6) L erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; 7) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda. 8) L importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l erogazione del contributo è quella dell attribuzione della residenza anagrafica.

9) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell alloggio. 10) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell immobile e sulla base delle ricevute attestanti l avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all Amministrazione. 11) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all ISE. L entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. 12) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell alloggio a cui si riferisce la domanda. Art. 8-MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un unica soluzione. 2) A tale scopo l Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 01 Febbraio 2019. 3) Ai sensi di quanto indicato dall art.1 lett. e) del presente bando, assenza di titolarità, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all estero su richiesta del Comune di Montale, i cittadini provenienti da paesi non appartenenti all Unione Europea dovranno produrre, prima dell erogazione del contributo spettante e al fine dell erogazione dello stesso, documentazione idonea, ovvero certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello Stato estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all originale. 4) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione delle ricevute è obbligatorio, nei casi previsti dalla legge, la comunicazione del Codice IBAN per l accredito delle somme. 5) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l avvenuto pagamento del canone di locazione. L Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora l ammontare dell affitto pagato non consentisse l erogazione dell intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo. 6) In ogni caso il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso. 7) L erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L eventuale

assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell alloggio. E causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di E.R.P. Art. 9-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il 20.06.2018. Art. 10- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Gramsci, 19 nei giorni Lunedì, Mercoledì e Giovedì: 08.30-13.30-Martedì: 08.30-16.30 (orario continuato)-venerdì e Sabato: 08.30-12.00 2) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate all U.R.P. o spedite tramite raccomandata A/R, in questo caso ai fini dei termini di cui al presente Bando farà fede il timbro postale di invio o trasmesse a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.montale@postacert.toscana.it Art. 11-CONTROLLI E SANZIONI a)ai sensi dell art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali. b)gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il titolare dei dati personali è il Comune di Montale nella persona del Sindaco pro-tempore Ferdinando Betti. Art. 13-NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T.96/96, alla Deliberazione G.R.T. n.71/2006 integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26.02.2007 n. 258 del 07.04.2008 e Deliberazione G.R. n. 265 del 06.04.2009, n.414 del 10.05.2016 e Deliberazione G.R. n. 228 del 06.03.2018 Montale, li 26.04.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE N. 5 (Dr.ssa Elena Logli)