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Scuola di Economia, Management e Statistica REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso. Conoscenze richieste per l'accesso Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Economia e Diritto occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto è necessario avere acquisito adeguate competenze nell'ambito dell analisi economica e degli studi giuridici. In particolare, per l'accesso alla Laurea Magistrale in Economia e Diritto, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: Requisiti curriculari Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi ex D.M.270/04: L-33 (Scienze economiche) L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) L-14 (Scienze dei servizi giuridici) L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) LMG/01 (Giurisprudenza) ex. D.M.509/99: classi 28 (Scienze economiche) classi 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) classi 31 (Scienze giuridiche) classi 2 (Scienze dei servizi giuridici) classi 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) classe 22/S (Giurisprudenza)

o secondo il previgente ordinamento quadriennale: Laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica, Giurisprudenza, Scienze Politiche ed equipollenti o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i soggetti in possesso di titolo di studio straniero, una commissione valuta, eventualmente anche mediante colloquio con il candidato, la rispondenza del titolo di studio straniero ai requisiti per l'accesso al corso. La Commissione, fisserà un calendario per lo svolgimento dei propri lavori, che verrà pubblicato sul portale di Ateneo. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del candidato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione di cui al successivo comma. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione L'ammissione al corso di laurea è subordinata al superamento di una verifica dell adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto modalità di ammissione. Verrà, altresì, verificato il possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua inglese di livello almeno B1. Modalità di ammissione La Laurea Magistrale in Economia e Diritto adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avviene contestualmente alla prova di accesso a numero programmato che si svolgerà con le modalità indicate nel bando. Tale verifica si intende superata qualora lo studente nella prova raggiunga il punteggio soglia definito dal bando. Verifica della conoscenza della lingua inglese È previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1. L'accertamento si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali. Non sono previsti curricula all'interno della Laurea Magistrale in Economia e Diritto. È prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali. Le richieste motivate, presentate entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno

sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto in base alla congruenza col Ordinamento didattico e gli obiettivi formativi del Corso di studio. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche. Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità. L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative. Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti/attività formative attivati nella Scuola tra quelle che il Corso di Studio individua annualmente e rende noto tramite il Portale d'ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato nella Scuola o non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio dì diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dell'analisi del programma svolto. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

Art. 11 Apprendistato in alta formazione. Il Consiglio di corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU. La durata del contratto varia da12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale. Caratteristiche della Prova finale La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello. La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio. Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi originale redatta dallo studente, su un argomento previamente concordato con un docente del Corso, sotto la guida di un relatore. Una parte del lavoro per la stesura della prova finale può essere svolto presso un'impresa o una istituzione durante lo svolgimento di un tirocinio apposito. Il Consiglio di Corso può prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo. Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative egli specifici obiettivi formativi programmati. La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 30/11/2016 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.