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N 41/2013 18 Novembre 2013 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2013 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Ottobre 2013. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Ottobre 2013 è pari a 1,672535 e l indice Istat è 107,10. IN MANCANZA DI UNA PRECISA VOLONTA DI LEDERE NON COSTITUISCE CONCORRENZA SLEALE ACQUISIRE I COLLABORATORI DELL IMPRESA CONCORRENTE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20228 DEL 4 SETTEMBRE 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 20228 del 4 settembre 2013, ha statuito che il passaggio di collaboratori da un impresa ad un altra non costituisce concorrenza illecita, salvo il caso in cui venga posta in essere con la sciente e precisa volontà di arrecare danno all altrui impresa. 1

Nel caso de quo, un azienda ricorreva ai Giudici di merito a seguito della presunta concorrenza sleale posta in essere da un altro imprenditore, che le sottraeva svariati collaboratori. A riprova di tale tesi la ricorrente produceva in giudizio svariati fax e messaggi di posta elettronica intercorsi fra le parti. I Giudici di prime cure respingevano le doglianze in entrambi i gradi di giudizio. L Azienda ricorreva in Cassazione. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell avallare in toto il decisum di merito, hanno statuito che, affinché possa configurarsi una concorrenza sleale, non è sufficiente il semplice trapasso di collaboratori, rientrante nella libera circolazione del lavoro e nella libertà di iniziativa economica, ma, ex adverso, è necessario che i comportamenti dell azienda concorrente siano connotati dalla sciente e precisa volontà di ledere l altrui organizzazione. Pertanto, atteso che nel caso in commento non era emersa alcuna volontà lesiva nei confronti dell azienda ricorrente, i Giudici dell organo di nomofilachia hanno confermato la legittima dell attività di reclutamento posta in essere. L INDENNITA RISARCITORIA PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO E DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE SEPARATA IRPEF. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20482 DEL 6 SETTEMBRE 2013 La Corte di Cassazione - Sezione tributaria, sentenza n 20482 del 6 settembre 2013, ha statuito che le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento danni per illegittimo licenziamento, costituiscono reddito da lavoro dipendente da assoggettare, pertanto, ad imposizione tributaria. Nel caso de quo, l Agenzia delle Entrate provvedeva a richiedere ad un lavoratore il pagamento delle imposte calcolate sull indennità risarcitoria percepita a seguito di licenziamento successivamente dichiarato illegittimo. I Giudici tributari, aditi dal prestatore, si pronunciavano in modo contrastante: pro lavoratore in I grado, pro Amministrazione in appello. Orbene, gli Ermellini, chiamati a dirimere la querelle, hanno sottolineato come tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni, consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità 2

permanente o da morte e che trovino la loro origine dal rapporto di lavoro, sostituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali devono essere assoggettati a tassazione separata e relativa ritenuta d acconto. Pertanto, atteso che nel caso in commento l indennità era riferita all illegittimo licenziamento traendo, pertanto, origine dall intercorso rapporto di lavoro, i Giudici dell organo di nomofilachia ne hanno confermato l assoggettabilità fiscale con il regime della tassazione separata. L ECCESSIVA PERSONALIZZAZIONE DELLA VALENZA LESIVA DI ATTI A CONTENUTO VESSATORIO ESCLUDE L ESISTENZA DEL MOBBING. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19814 DEL 28 AGOSTO 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 19814 del 28 agosto 2013, ha stabilito che, per legittimare il vizio di motivazione, occorre che il ricorrente dimostri che la circostanza rimasta trascurata, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella vicenda de qua, la Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda proposta da un insegnante, volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità della direttrice didattica dell'istituto scolastico, dove la ricorrente aveva prestato servizio, per i danni conseguenti a plurime azioni ritenute integrative di mobbing. La Corte territoriale aveva considerato la vicenda ricca di argomentazioni, valutazioni ed affermazioni personali, irrilevanti ai fini della decisione, come pure irrilevante era la conflittualità, sicuramente sussistente, tra l'insegnante e la direttrice. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l insegnante lamentando che la Corte di Appello non aveva colto l'elemento unificatore di tutte le sue argomentazioni, attraverso il quale si sarebbe ravvisato l'intento persecutorio della direttrice. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ribadito che, ai fini della configurabilità del mobbing, rilevano elementi quali la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta della parte datoriale o del superiore gerarchico ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e l'elemento soggettivo, costituito dall'intento persecutorio. 3

Nel caso specifico, la sentenza impugnata non solo aveva motivatamente escluso l'esistenza di atti a contenuto vessatorio ma, aveva rilevato che i fatti denunciati, molti dei quali comunque irrilevanti o rimasti indimostrati, avevano assunto solo nella percezione soggettiva della ricorrente una valenza lesiva della sua personalità. La configurabilità del vizio di motivazione richiede, al contrario, la sussistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, così da far ritenere che quella circostanza, se considerata, avrebbe portato ad una decisione diversa. E VALIDO L ACCERTAMENTO INDUTTIVO ANCHE SE IL FISCO NON HA MAI INVIATO IL QUESTIONARIO AL CONTRIBUENTE INTERESSATO. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20256 DEL 4 SETTEMBRE 2013 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 20256 del 4 settembre 2013, ha statuito che risulta pienamente valido l accertamento induttivo del reddito nei confronti del contribuente, anche se questi non ha mai ricevuto il questionario. IL FATTO Una S.r.l. subiva un accertamento induttivo contro il quale ricorreva alla giustizia tributaria, sostenendo che il mancato invio del questionario inficiava la validità dell accertamento. Il ricorso veniva respinto in primo grado e la decisione veniva confermata anche dalla Commissione tributaria regionale. La società ricorreva allora in Cassazione. Orbene, con la sentenza de qua, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato sul punto che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l invio del questionario di cui all art. 32, n. 4, sicché il mancato invio non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei presupposti di cui all art. 4

38 del suddetto decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 giugno 2007, n. 14367; Cass. 23 giugno 2006, n. 14675; Cass. 453/2013). Per quanto sopra, i Giudici nomofilattici hanno ritenuto di rigettare in toto le istanze della ricorrente. Per completezza, si segnala che esistono posizioni giurisprudenziali di legittimità in controtendenza rispetto al principio statuito dalla sentenza de qua (cfr. Cass. n. 13289 del 17 giugno 2011; Cass. n. 263 del 12 gennaio 2012). E LEGITIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE DIVULGHI CRITICHE FORTEMENTE NEGATIVE NEI CONFRONTI DELLA DIREZIONE UTILIZZANDO IL DATA BASE AZIENDALE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20715 DEL 10 SETTEMBRE 2013 La Corte di Cassazione, sentenza n 20715 del 10 settembre 2013, ha affermato che l invio di e-mail fortemente critiche verso la direzione aziendale configura un comportamento tale da legittimare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Nella vicenda in esame, la Corte di appello di Milano aveva dichiarato legittimo il licenziamento, sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, intimato ad un lavoratore per essersi appropriato dell'indirizzario intero della società datrice di lavoro, con la sua password di accesso, installandolo sul computer del Sindacato Libero al quale apparteneva e, quindi, utilizzandolo per invio di e-mail di propaganda avverso la direzione aziendale, a tutti i contatti ivi contenuti. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore eccependo che, invero, il parallelo processo penale si era concluso con una pronuncia di assoluzione in riferimento agli stessi fatti posti a fondamento del licenziamento. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato la pronuncia del Giudice di merito ed ha ricordato che, il giudicato penale di assoluzione non preclude al Giudice del lavoro di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti stessi ai fini propri del giudizio civile e, cioè, tenendo conto della loro incidenza sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti del rapporto di lavoro, ben potendo essi avere un sufficiente rilievo disciplinare ed essere idonei a giustificare il licenziamento anche ove non costituiscano reato. 5

In tal senso, hanno concluso gli Ermellini, la Corte ha ritenuto che l'aver estratto un indirizzario interno ad uso aziendale, trasferendolo sul computer del sindacato per l'invio di alcune e-mail, anche con volantini allegati, critiche verso la direzione aziendale integrava una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare, idonea, comunque, a legittimare un giustificato motivo soggettivo di recesso. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 6