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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione garanzia di costruzione Polizza d applicazione Edizione 04.2012 8001122 04.12

Sommario La sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi Polizza d applicazione........... 3 Condizioni Generali di Assicurazione......... 5 Art. 1 Inizio del contratto di assicurazione....... 5 Art. 2 Estensione della garanzia............ 5 Art. 3 Premio...................... 5 Art. 4 Obblighi in caso di ricorso alla garanzia..... 5 Art. 5 Coinvolgimento di terzi per l adempimento del contratto................... 5 Art. 6 Regresso..................... 6 Art. 7 Avvisi e comunicazioni.............. 6 Art. 8 Foro....................... 6 Art. 9 Diritto applicabile................ 6 Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile. 2

La sua assicurazione garanzia di costruzione in sintesi Polizza d applicazione Nella seguente sintesi la informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa. Chi è l assicuratore? A che cosa serve l assicurazione garanzia di costruzione? AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA. La presente assicurazione consente allo stipulante, tramite la copertura dei propri impegni, la stipulazione di contratti o il pagamento dell intero corrispettivo di un contratto d appalto. Che cosa è una polizza d applicazione? Quando viene richiesta una garanzia? In che modo viene prestata la garanzia? Per quale rischio è concessa la copertura assicurativa? Come viene calcolato il premio? Quali sono gli obblighi dello stipulante? Quanto tempo vale il contratto d assicurazione? Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo? Una volta che lo stipulante ha costituito un deposito premi, AXA presta le garanzie da essa approvate per la polizza in questione (art. 2 cpv. 1 CGA). Quando ciò è stato pattuito in un contratto d appalto, di compravendita o d ordinazione tra l imprenditore (stipulante) e il committente dell opera o della fornitura o il compratore (beneficiario della garanzia) (art. 2 cpv. 1 CGA). Può essere stipulata come segue: mediante la stipulazione a parte di un contratto di fideiussione (sotto forma di fideiussione solidale ai sensi dell art. 496 CO segg.) tra AXA nella qualità di fideiussore e il beneficiario della garanzia (art. 2 cpv. 1 CGA). mediante la stipulazione a parte di un contratto di garanzia (garanzia astratta ai sensi dell art. 111 CO) tra AXA nella qualità di garante e il beneficiario della garanzia (art. 2 cpv. 1 CGA). Mediante la fideiussione solidale o la garanzia astratta, AXA dà tutela al beneficiario, nei limiti della somma di garanzia e della durata convenuti, nel caso che lo stipulante sia in ritardo con la prestazione pattuita contrattualmente o che non possa più fornirla (art. 2 cpv. 2 CGA). Lo stipulante fornisce un deposito premi dal quale viene prelevato il premio della garanzia che viene rilasciata di volta in volta. L ammontare del premio per ogni atto di garanzia è fondato in modo particolare sulla somma, sulla durata della garanzia stessa, a seconda se questa deve essere prestata sotto forma di fideiussione solidale o di garanzia astratta, e su eventuali rischi supplementari. Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo. Lo stipulante è tenuto ad osservare in modo particolare le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione: se AXA ha prestato la garanzia sotto forma di fideiussione solidale, compete allo stipulante indagare sui difetti denunciati, esaminare la fondatezza delle contestazioni e riferire in merito ad AXA (art. 4 cpv. 2 CGA); lo stipulante rimborsa ad AXA tutte le spese che questa sia tenuta a pagare in virtù delle fideiussioni e delle garanzie prestate (art. 6 CGA); lo stipulante lascia l importo del deposito premi non utilizzato a disposizione di AXA, fintanto che tutte le garanzie assunte saranno scadute senza pretese (art. 3 cpv. 3 CGA). Qualora AXA debba effettuare dei pagamenti in virtù delle garanzie assunte, ad essa è riservato il diritto di conteggiare tali pagamenti con il deposito premi non utilizzato (art. 6 cpv. 3 CGA). Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza e termina una volta che tutte le garanzie siano scadute senza pretese o siano state liberate. Qualora vi fossero ancora danni in sospeso che rientrano nella garanzia, il contratto termina con la liquidazione di tutti i danni. Per la stipulazione e l esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati: dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento ecc.), registrati nelle banche dati clienti elettroniche; dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di perizie, indicazioni di assicuratori precedenti sull andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze; dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurate ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi; dati sui pagamenti (data riscossione premi, premi arretrati, diffide, accrediti ecc.), salvati in banche dati incasso; dati sulla solvibilità (conto annuale, informazioni su precetti esecutivi, dati fiscali ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come dossier fisici e banche dati informazioni; eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri. 3

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di almeno 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative. Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti. Importante! Troverà informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 4

Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Inizio del contratto di assicurazione Il contratto di assicurazione ha inizio a partire dalla data indicata nella polizza. Art. 2 Estensione della garanzia 1 Con il rilascio di un atto di garanzia sotto forma di un contratto di fideiussione quale fideiussione solidale (art. 496 segg. CO) o di un contratto di garanzia quale garanzia astratta (art. 111 CO), AXA presta, per conto dell impresa (stipulante), le garanzie richieste dai committenti dell opera o della fornitura (beneficiari della garanzia) nei singoli contratti d appalto, di compravendita o di ordinazione e da essa approvate. 2 Con l atto di garanzia, AXA si impegna nei confronti del beneficiario, nei limiti della somma di garanzia e della durata convenuti, a rispondere, quale fideiussore solidale o garante dello stipulante, dei danni che rientrano nella garanzia. 3 Lo stipulante è d accordo con la formulazione dei singoli atti di garanzia e autorizza espressamente AXA, senza riserve e senza verificare una pretesa illegittima degli stessi nonché rinunciando a qualsiasi eccezione e opposizione, a pagare in virtù delle garanzie assunte alla prima richiesta, se essa è tenuta a farlo conformemente alla formulazione dell atto di garanzia. 4 AXA si riserva di rifiutare singole domande di garanzia. Art. 3 Premio 1 Lo stipulante versa l importo nel deposito premi senza interessi entro quattro settimane dalla data di inizio della polizza. 2 Il premio per ogni garanzia risulta dall applicazione del tasso di premio stabilito per anno sulla somma di garanzia e viene riscosso anticipatamente dal deposito premi per tutto il periodo di garanzia previsto nel contratto d appalto, di compravendita o di ordinazione. I premi per gli atti di garanzia rilasciati sono esigibili immediatamente. 3 Un importo non utilizzato di un deposito premi verrà rimborsato solo quando tutte le garanzie assunte saranno scadute o quando gli atti di garanzia originali saranno restituiti ad AXA senza che siano state avanzate richieste di risarcimento. 4 Se il deposito premi è esaurito, AXA si riserva il diritto di non rilasciare alcun altro atto di garanzia fino al pagamento di ulteriori premi. Art. 4 Obblighi in caso di ricorso alla garanzia 1 Se il beneficiario di una garanzia chiede l intervento di AXA, quest ultima ne informerà immediatamente lo stipulante. 2 Se AXA ha prestato la garanzia sotto forma di fideiussione solidale, compete allo stipulante indagare sulle violazioni contrattuali fatte valere, esaminare la fondatezza delle contestazioni e riferire in merito ad AXA. 3 In caso di divergenze, se tra lo stipulante e il beneficiario della garanzia non può essere raggiunta un intesa amichevole, AXA si riserva il diritto in caso di fideiussione solidale di far esaminare a sue spese i difetti denunciati, rivolgendosi ad un perito designato dopo consultazione delle parti; essa comunicherà poi la sua opinione alle parti. Se il tentativo di mediazione non ottiene i risultati sperati e si giunge ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario, le relative spese saranno a carico dello stipulante. 4 Se lo stipulante fornisce le prestazioni contrattuali all estero, le rispettive spese non sono a carico di AXA e devono essere pagate anticipatamente dallo stipulante. Art. 5 Coinvolgimento di terzi per l adempimento del contratto 1 Se per adempiere correttamente il contratto lo stipulante percepisce da AXA un atto di garanzia e coinvolge una terza persona per l adempimento del contratto, AXA si riserva il diritto di esigere che lo stipulante faccia in modo che la terza persona presti una stessa garanzia nei confronti dello stipulante e che per la durata dell atto di garanzia a questi spettino tutti i diritti relativi all adempimento del contratto, ai difetti e alla garanzia. 2 Al momento del rilascio dell atto di garanzia da parte di AXA, lo stipulante cede a quest ultima i rispettivi diritti e le pretese attuali e futuri relativi all adempimento del contratto, ai difetti e alla garanzia materiale, compresi i diritti di prelazione e accessori come pure le eventuali garanzie e fideiussioni astratte concesse attualmente o in futuro con tutti i diritti che ne derivano. Questi possono essere notificati in toto o in parte in qualsiasi momento a libera discrezione di AXA. 3 Su richiesta di AXA, lo stipulante le consegna un elenco dettagliato di tutti gli impegni in termini di adempimento del contratto trasferiti a terze persone, unitamente agli atti di garanzia originali da queste ricevuti. 5

Art. 6 Regresso 1 AXA ha il diritto di regresso contro lo stipulante per tutti gli impegni assunti con la garanzia sotto forma di fideiussioni solidali o garanzie astratte (escluse le spese del suo tentativo di mediazione con riserva dell art. 4 cpv. 4 CGA). 2 Se, conformemente alla formulazione di una garanzia astratta, AXA è tenuta al pagamento, lo stipulante è altresì tenuto a rimborsare immediatamente alla prima richiesta ad AXA gli importi corrisposti, compresi tutti gli oneri, gli interessi e gli eventuali costi, senza riserve e rinunciando a qualsiasi eccezione e opposizione, nonché a prescindere dalla propria colpa a risarcire tutti i danni diretti o indiretti, che AXA ha sostenuto in virtù dell accettazione della proposta di garanzia. 3 AXA ha il diritto di utilizzare il deposito premi a copertura delle sue spese di regresso. Art. 7 Avvisi e comunicazioni Art. 8 Foro Tutti gli avvisi e le comunicazioni dello stipulante devono essere indirizzati alla rappresentanza competente di AXA. Per controversie risultanti dal presente contratto, AXA riconosce come foro il domicilio in Svizzera e nel Liechtenstein dello stipulante o del beneficiario della garanzia. Art. 9 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni si applicano la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) e le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto riguarda i contratti di assicurazioni con stipulanti del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni imperative della legge sul contratto assicurativo (VersVG) del Liechtenstein. 6

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