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Transcript:

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO Provincia di Cuneo COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2017. L anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di marzo, alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori: Cognome e Nome Carica Presenti Assenti ALBERTO Simone SINDACO X PAGLIUZZI Franco Paolo VICE SINDACO X BERTERO Roberta CONSIGLIERE X GIORDANA Stefano CONSIGLIERE X CANDELLERO Federico CONSIGLIERE X GHERSI Simona CONSIGLIERE X BOTTA Roberto CONSIGLIERE X FORNERO Michele CONSIGLIERE X BATTISTI Silvano CONSIGLIERE X VANZETTI Marco CONSIGLIERE X BOLLA Giacomo CONSIGLIERE X Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 0 Con l intervento e l opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l applicazione dell imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Visto il D.L. n. 16 del 2.3.2012 convertito in legge n. 44 del 26.4.2012; Vista la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012; Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; Visto l art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità anno 2014) ed in particolar modo la parte riguardante il nuovo tributo denominato IUC composto da tre componenti e più precisamente dalla IMU (imposta municipale sugli immobili), dalla TARI (tassa sul servizio raccolta smaltimento rifiuti) e dal TASI (tributo sui servizi indivisibili); Richiamati altresì: il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; l articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);

l art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; l art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ; il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l esenzione dall IMU per l anno d imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante Misure urgenti in materia di esenzione IMU che ha ridefinito i criteri per l esenzione dall IMU per l anno d imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l anno 2016) che ha nuovamente stabilito l esenzione IMU dall anno d imposta 2016 per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; Considerato che ai sensi del comma 26, articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è previsto il blocco dell aumento dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l anno 2015; Vista la Legge n 232 del 11/12/2016; Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali»; ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell art. 147 bis, 1 comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile Servizio ; Con votazione resa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente : Presenti n. 11 Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Contrari n. 0 Astenuti n. 0 DELIBERA 1) di stabilire per l anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 1 REGIME ORDINARIO DELL IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione... 0,81 % REGIME ORDINARIO DELL IMPOSTA per i Terreni Agricoli 0,84% 2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie catastali A/1 A/8 A/9... 0,4 % 2) di determinare per l anno 2016 le detrazioni d imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue: N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d imposta (Euro in ragione annua) 1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 200,00

3) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1977 (30 giorni dalla data di esecutività) con procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale. (circolare del Ministero Economia e Finanze del 28.2.2014) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto dettato dall art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012; 4) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l urgenza, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to: ALBERTO Simone F.to: BURGIO Dott. Vito Mario RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-mar-2017 al 05- apr-2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) OPPOSIZIONI: Villanova Solaro, 21-mar-2017 F.to: BURGIO Dott. Vito Mario La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n 267 del 18 Agosto 2000 Parere Esito Data Il Responsabile Regolarità contabile Favorevole 13/03/2017 F.to:BURGIO Dott. Vito Mario Regolarità tecnica Favorevole 13/03/2017 F.to:GARELLO Geom. Filippo DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017 [X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità. Villanova Solaro, li BURGIO Dott. Vito Mario E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. Villanova Solaro, li 21-mar-2017 BURGIO Dott. Vito Mario